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Reti telematiche e Internet - Sistema 'Multilevel Mlm', comunicazione sistematica di dati personali e spamming - 16 ottobre 2002 [10...

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[doc. web. n. 1066655]

Reti telematiche e Internet - Sistema "Multilevel Mlm", comunicazione sistematica di dati personali e spamming - 16 ottobre 2002

E´ soggetto alla legge n. 675/1996 l´invio sistematico di e-mail anche da parte di singole persone fisiche al fine di conseguire benefici economici (fattispecie di invio di comunicazioni con il "super sistema Mlm", nella quale il resistente ha reso, sotto la propria responsabilità penale per eventuali false dichiarazioni al Garante, una dichiarazione di estraneità al trattamento contestato).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti del

sig. Giuseppe Bonanno Conti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente espone di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica recante l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici ("super sistema Mlm"), aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e l´origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento all´indirizzo di posta elettronica, opponendosi al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie istanze chiedendo il ristoro delle spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 18 settembre 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 25 settembre 2002, nel precisare quanto già dichiarato nella precedente lettera di riscontro, ha sostenuto di:

  • non aver spedito alcuna mail all´indirizzo del ricorrente, essendo unicamente citato come copartecipante al citato "sistema";
  • di non far "parte di nessuna organizzazione commerciale" e di non essere "titolare di alcuna ditta o partita iva".


CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che il resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente. Inoltre, già in risposta all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (risposta che risulta pervenuta al ricorrente medesimo in data anteriore alla proposizione del ricorso), il resistente ha dichiarato di non essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui risulta essere stata spedita la comunicazione e-mail contestata. Tale dichiarazione, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), è stata ribadita nel corso del procedimento.

La presente dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto dell´interessato di esercitare i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento.

Con separato provvedimento dell´Ufficio è stato inoltre già instaurato un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lettera b) della legge n. 675/1996 rispetto alle modalità di utilizzazione dei dati personali da parte dei soggetti che utilizzano il menzionato"sistema" reperibile sul sito internet http://multilevell.supereva.it.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 ottobre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli