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Accertamenti e controlli ispettivi del Garante - Programma semestrale delle attività ispettive - 30 gennaio 2001 [1075016]

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[doc web n. 1075016]

Accertamenti e controlli ispettivi del Garante - Programma semestrale delle attività ispettive - 30 gennaio 2001

Nella deliberazione si individuano i principi e le procedure che guideranno l´esercizio dei poteri ispettivi del Garante nel piano semestrale del 2001, in relazione alle risorse disponibili.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli articoli 3 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

VISTO l´art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 ("Regolamento recante norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell’art. 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n. 675");

VISTI gli artt. 2, comma 1, lettere a) e c), 6 e 8 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´Ufficio del Garante, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000;

RITENUTA l’opportunità di individuare principi e criteri che devono informare ciascuna tipologia di attività ispettiva, intendendo per tale l’intervento esterno di vigilanza e controllo curato dal personale dell´Ufficio nei luoghi dove si svolgono i trattamenti di dati, o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, e ciò anche al fine di stabilire priorità in relazione alle risorse disponibili;

RITENUTO che l’individuazione di principi e criteri debba essere effettuata con cadenza periodica, anche mediante ulteriori specificazioni di soggetti interessati all´attività ispettiva;

RITENUTA l’opportunità di dare pubblicità alle scelte operate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE l’ing. Claudio Manganelli;

DELIBERA:

1. nel primo semestre dell’anno 2001 le attività ispettive dell´Ufficio del Garante effettuate con esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2 dell´art. 32 della legge sono svolte, di norma, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) i sopralluoghi effettuati nei luoghi dove si svolgono i trattamenti con esercizio dei poteri di cui al comma 1 dell´art. 32 della legge e dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari per la compiuta definizione del contesto, non sia ritenuta utile la trasmissione di una richiesta di informazioni o di esibizione di documenti;

b) gli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e le altre rilevazioni effettuati con esercizio dei poteri di cui al comma 2 dell´art. 32 della legge sono di regola disposti quando, per acquisire gli elementi necessari per la compiuta definizione del contesto, non sia ritenuto opportuno procedere alla richiesta di informazioni o di esibizione di documenti, ovvero nei casi in cui non siano pervenute le informazioni o i documenti richiesti o, se pervenuti, siano ritenuti incompleti o non veritieri;

c) le collaborazioni effettuate su richiesta di soggetti pubblici che esercitano funzioni di accertamento, vigilanza e controllo rispetto alla commissione di illeciti sono disposte dando priorità ai contesti dai quali emergono o potrebbero emergere notizie di reato;


2. le risorse umane a disposizione del Garante per le attività ispettive sono destinate:

  • per un terzo, ad investigazioni d’iniziativa e collaborazioni su richiesta di soggetti pubblici che esercitano funzioni di accertamento, vigilanza e controllo rispetto alla commissione di illeciti;
  • per un terzo, a verifiche rispetto alle segnalazioni e ai reclami di cui all´art. 31, comma 1, lettera d) della legge, privilegiando quelli caratterizzati da più elevata attendibilità e riguardanti violazioni di maggiore gravità;
  • per un terzo, ad indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori e alle verifiche d´iniziativa sui trattamenti che, in base a specifici elementi, si abbia motivo di ritenere siano effettuati in violazione di legge o di regolamento, con equa ripartizione nei diversi settori pubblici e privati;


3. le attività ispettive di cui alle lettere a) e b) del punto 1, quando non sussista il rischio di dispersione o alterazione degli elementi di prova, possono essere effettuate anche con preavviso ovvero richiedendo il preventivo assenso scritto e informato dei titolari o dei responsabili dei trattamenti, nei casi e con le modalità indicate dall´articolo 15, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;


4. le indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori sono effettuate, di regola, con preavviso ai titolari o ai responsabili dei trattamenti;


5. può essere richiesta la collaborazione di altri organi dello Stato, ai sensi dell´art. 32, comma 2, della legge quando sia utile ai fini della tempestività, speditezza o completezza degli interventi.


Roma, 30 gennaio 2001

Letto, confermato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Manganelli

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075016
Data
30/01/01

Tipologie

Deliberazione