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Anagrafi delle popolazioni - Non si può istituire una anagrafe regionale della popolazione - 10 aprile 2001 [1075622]

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[doc web n. 1075622]

Anagrafi delle popolazioni - Non si può istituire una anagrafe regionale della popolazione - 10 aprile 2001

Nel provvedimento si confermano alcuni principi già enunciati in due precedenti pareri resi dal Garante alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che attengono alla garanzia che i dati provenienti dalle anagrafi comunali della popolazione siano utilizzati per fini di pubblica utilità valutati anche in sede comunale in conformità al regolamento anagrafico. L´Autorità precisa inoltre che il trattamento a livello regionale di dati a fini di prestazione di servizi non deve consentire una sostanziale formazione di una anagrafe regionale della popolazione, nonché improprie applicazioni della disciplina del consenso.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti i propri provvedimenti del 26 maggio 2000 e del 9 ottobre 2000 riguardanti l´istituzione presso la Regione Friuli-Venezia Giulia di una banca dati avente diverse finalità istituzionali;

Considerato che con tali provvedimenti il Garante ha invitato la Regione, ai sensi dell´articolo 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, a conformare i trattamenti di dati personali cui si riferiscono i citati provvedimenti ai principi ivi richiamati;

Vista la nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 28 giugno 2000 con la quale si è data assicurazione che gli atti regolamentari e amministrativi attuativi della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, saranno sottoposti preventivamente al parere del Garante;

Vista l´ulteriore nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 dicembre 2000;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

OSSERVA:

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha fornito un riscontro ai provvedimenti adottati dal Garante il 26 maggio e il 9 ottobre 2000 in ordine ad una banca dati avente diverse finalità istituzionali, assicurando che predisporrà gli atti attuativi della normativa regionale in materia (art. 7, l. reg. 12 novembre 1996, n. 47, modificato dalla l. reg. 8 maggio 2000, n. 11) in conformità ai princìpi affermati da questa Autorità.

La Regione ha quindi trasmesso per un parere un primo schema di deliberazione di giunta volto ad individuare le modalità operative della comunicazione di dati anagrafici da parte dei comuni.

Analogamente a quanto già evidenziato nel citato provvedimento del 9 ottobre 2000, questa Autorità intende dare atto preliminarmente della collaborazione istituzionale che la Regione ha assicurato.

Alcuni importanti princìpi affermati dal Garante nei citati provvedimenti non hanno trovato ancora integrale attuazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire che: a) i dati provenienti dalle anagrafi della popolazione siano utilizzati solo per usi di pubblica utilità valutati anche in sede comunale come prescritto dal regolamento anagrafico, e non siano ceduti a terzi per il perseguimento di qualunque scopo; b) il trattamento a livello regionale di ulteriori dati a fini di prestazione di servizi al cittadino avvenga nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, evitando la sostanziale formazione di una anagrafe regionale della popolazione, nonché improprie applicazioni della disciplina del consenso.

Su questi aspetti il Garante ribadisce le proprie osservazioni critiche a proposito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 11/2000, ma assicura nuovamente la propria collaborazione per quanto riguarda gli annunciati provvedimenti attuativi.

In questa prospettiva il Garante segnala alla Regione l´esigenza di espungere dal preambolo dell´odierno schema di deliberazione inviato per il parere (che peraltro si riferisce solo all´utilizzo dei dati per finalità di gestione delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine) alcuni considerando (il dodicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo) riguardanti invece ulteriori e delicati aspetti da valutare a fondo in occasione dell´adozione di altre deliberazioni di giunta.

Per quanto riguarda poi la comunicazione dei dati provenienti dalle anagrafi comunali, anche al fine di rendere concreto l´impegno della Regione di introdurre solo modalità conformi alla normativa anagrafica (v. punto 1 della nota regionale del 28 giugno 2000), si segnala l´esigenza di sostituire nell´articolo 2 dello schema le parole: "consentendo quindi un collegamento fra basi di dati anagrafici" con le parole: "senza consultazione diretta degli atti anagrafici". Analoga precisazione andrebbe apportata all´art. 4 dello schema.

Nell´articolo 3, poiché destinataria dei dati è l´amministrazione regionale, si segnala l´esigenza di inserire tra le parole: "con posta elettronica" e le parole: "all´indirizzo" le parole: "alla Regione,".

Si richiama infine l´attenzione sull´undicesimo capoverso del preambolo, nel quale vanno espunte le parole: "titolare del trattamento dei dati personali per la materia di competenza", giacché, come è noto, il titolare è l´amministrazione regionale nel suo complesso, anziché il dirigente di un servizio che pure svolge utili funzioni per la gestione delle benzine a prezzo ridotto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime nei termini suesposti il parere richiesto sullo schema di delibera di giunta della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia.


Roma, 10 aprile 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075622
Data
10/04/01

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)