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Lavoro e previdenza sociale - Sistema informativo lavoro, elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e scheda professionale del lavoratore...

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Lavoro e previdenza sociale - Sistema informativo lavoro, elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e scheda professionale del lavoratore - 24 aprile 2001

Nel parere sui decreti attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori, che istituiscono l´elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e la scheda professionale del lavoratore, il Garante sollecita urgenti chiarimenti sul rapporto tra i flussi di dati personali previsti e l´organizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL), anche al fine di eliminare incertezze in ordine ai diversi compiti e sfere di responsabilità tra il Ministero, le regioni, gli enti locali e i servizi competenti.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 27 marzo 2001 con la quale è stato chiesto il parere del Garante in ordine a due schemi di decreti ministeriali attuativi del d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, recante il regolamento di semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

OSSERVA:

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso per il parere due schemi di decreti ministeriali attuativi del regolamento di semplificazione della disciplina per il collocamento ordinario dei lavoratori adottato con d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.

Gli schemi riguardano il contenuto e le modalità di trattamento dei dati personali attinenti, rispettivamente, all´elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro e alla connessa scheda professionale (articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, d.P.R. n. 442/2000).

2. Prima di esaminare gli schemi il Garante osserva che il d.P.R. n. 442 non ha recepito tutte le considerazioni formulate da questa Autorità con il parere del 30 novembre 1999 (pubblicato sul Bollettino del Garante n. 10/1999, p. 27, oltre che sul sito www.garanteprivacy.it).

In particolare non sono stati introdotti sufficienti chiarimenti sul rapporto tra i flussi di dati personali previsti e la peculiare organizzazione del Sistema informativo lavoro (SIL), il quale presenta, per legge, caratteristiche unitarie ed integrate a livello nazionale, ma è gestito ed implementato da regioni ed enti locali che possono curare anche lo sviluppo autonomo di parti del Sistema. Inoltre, numerosi altri soggetti hanno accesso al Sistema anche per connessioni e scambi di dati o per inserire ed aggiornare le informazioni, mentre non sono delimitati gli obblighi di verifica dell´esattezza e della pertinenza delle informazioni (art. 11, commi 3, 4, 7 e 8 d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469).

Come già rappresentato in precedenza ciò alimenta incertezze applicative in ordine ai diversi compiti e sfere di responsabilità (per la qualità dei dati, per la loro utilizzazione, ecc.) e determina una mancanza di uniformità anche per quanto riguarda le convenzioni sull´accesso alle banche dati stipulate da regioni ed enti locali con imprese di fornitura di lavoro temporaneo e soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda ed offerta (art. 11, comma 5, d.lg. n. 469/1997).

Analoga ed urgente esigenza di chiarezza ed uniformità si ravvisa per quanto attiene: a) ai dati personali contenuti nella carta elettronica personale che può essere rilasciata alle persone in cerca di lavoro (e che conterrà le chiavi d´accesso alle banche dati del S.I.L.: art. 5, comma 3, d.P.R. n. 442); b) alle varie, ma non identificate "banche dati" di cui si parla nel d.P.R. n. 442 e alle modalità di acquisizione dei dati (art. 3 d.P.R. n. 442) .

Il Garante rinnova l´auspicio che questi aspetti trovino al più presto una cornice più precisa anche per prevenire problemi in caso di contenziosi, quantomeno in un atto di indirizzo, per il quale il Garante resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile, oltre che per il previsto parere.

3. Per quanto riguarda gli schemi di decreto sottoposti per il parere, va osservato quanto segue.

Decreto relativo all´elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro:

nel parere del 1999 il Garante aveva chiesto di chiarire se il titolare del complessivo trattamento di dati relativo al S.I.L. è il Ministero oppure l´ente locale in cui opera il servizio competente. Questo aspetto merita un più generale approfondimento nel sopra auspicato atto di indirizzo. In ogni caso, qualora si ritenga che a fronte del quadro di unitarietà del S.I.L. la titolarità dei trattamenti di dati è pur sempre solo delle regioni e delle province, anziché del (o anche del) Ministero, occorre allora modificare l´art. 1, comma 6, secondo il seguente tenore: "Le regioni e le province sono titolari del trattamento di dati personali curato dai rispettivi ser vizi competenti, in qualità di responsabili del trattamento, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 .";

per l´accesso ai dati dell´elenco anagrafico lo schema prevede vari livelli di abilitazione uniformi per tutti i soggetti indicati nell´allegato B, sia per l´inserimento dei dati, sia per l´aggiornamento e la consultazione. Tali livelli vanno invece graduati in riferimento alle diverse figure di utenti, rispettando la specifica disciplina di riferimento, ma vagliando attentamente le operazioni da essi effettuabili;

l´art. 1, comma 5, andrebbe perfezionato secondo il seguente tenore: "La comunicazione e la diffusione dei dati dell´elenco anagrafico relativi a ciascun lavoratore e della scheda professionale saranno curate dai servizi competenti, nel rispetto dell´art. 3 del d.P.R. 7 luglio 2000, n. 442.".


Decreto relativo alla scheda professionale

Il profilo relativo alla comunicazione e diffusione dei dati può essere regolato nell´art. 1, comma 5, del precedente schema di decreto, nel senso sopra suggerito.

Infine, non è chiara la necessità dell´inciso "Disponibilità divulgazione dati" che figura nel penultimo riquadro della scheda (Disponibilità), visto che l´articolo 3 del d.P.R. n. 442 prevede la comunicazione e diffusione dei dati personali del lavoratore senza il consenso dell´interessato, fatto salvo il diritto di quest´ultimo di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano (art. 4, comma 5, d.P.R. n. 442). Si ritiene quindi necessario sopprimere l´inciso, anche perché, a parte l´atecnico riferimento alla parola "divulgazione" (anziché comunicazione e diffusione), si potrebbe ingenerare l´erronea convinzione che è possibile comunicare o diffondere dati fuori dai limiti previsti dal citato articolo 3.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime il parere richiesto nei termini di cui in motivazione.

Roma, 24 aprile 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli