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Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 3 maggio 2001 [1081753]

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[doc web n. 1081753]

Diritto di accesso - Dati personali concernenti chiamate telefoniche - 3 maggio 2001

In caso di esercizio del diritto di accesso, sono conoscibili i dati personali concernenti il traffico telefonico in uscita e in entrata effettuato con telefoni fissi e mobili, anche se tali dati possono riguardare altri soggetti cui si riferiscono le comunicazioni, fermo restando l´obbligo per l´interessato di astenersi da ogni abuso ed utilizzo non consentito dei dati ai quali ha avuto accesso. I gestori di servizi telefonici, senza necessità di ottenere autorizzazione o provvedimenti giudiziari, devono fornire i dati richiesti in forma intellegibile e senza "mascherare" le ultime tre cifre (fattispecie antecedente il d.lg. n. 467/2001).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY;

nei confronti di

Omnitel Pronto Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di un´utenza telefonica mobile, lamenta di non avere ricevuto un riscontro positivo ad una richiesta rivolta ad Omnitel Pronto Italia S.p.A. volta ad ottenere i tabulati "relativi a tutto il traffico telefonico (telefonate effettuate e ricevute) dall´attivazione ad oggi", nonché l´indicazione dei soggetti che, a suo giudizio, avrebbero ottenuto i predetti tabulati. L´interessato intende acquisire tale documentazione per utilizzarla in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

Con il ricorso viene chiesto anche il risarcimento dei danni, l´addebito ad Omnitel Pronto Italia S.p.A. delle spese del procedimento, nonché la trasmissione degli atti all´autorità giudiziaria in relazione agli eventuali illeciti penali commessi dal medesimo titolare del trattamento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 5 aprile 2001 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 13 aprile 2001 con la quale ha evidenziato:

  • di aver fornito un riscontro alle istanze dell´interessato in data 10 marzo 2000, precisando, in riferimento alla richiesta dei dati afferenti le "chiamate entranti", di non poter soddisfare tale richiesta "se non previa acquisizione del relativo decreto di autorizzazione del g.i.p. competente nel pendente procedimento penale";
  • di non poter fornire tali tabulati, se non alle predette condizioni, in quanto gli stessi "contengono informazioni riservate e dati personali di terzi diversi dal richiedente…";
  • di aver manifestato già la disponibilità a fornire i dati relativi alle "chiamate uscenti", sebbene il richiedente sia titolare di una carta ricaricabile e non abbia stipulato un contratto di abbonamento, a condizione che lo stesso produca un´autocertificazione contenente "la dichiarazione di essere l´unico ed esclusivo possessore della carta e di voler sollevare la società da qualsiasi responsabilità derivante dall´invio di tali dettagli";
  • che "dai primi riscontri effettuati non risultano essere state fornite a terzi informazioni relative" all´utenza mobile dell´interessato.

Con fax del 20 aprile 2001 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste sottolineando, in particolare, il diritto di conoscere dati che sarebbero da attribuire alla sua persona "visto che è l´autore o il destinatario delle telefonate".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

La richiesta volta a conoscere i terzi che avrebbero appreso dalla società dati relativi a chiamate relative al ricorrente non rientra tra le pretese azionabili ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Per tale specifico aspetto, sebbene la richiesta sia stata oggetto di un primo riscontro da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.a., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorso è parimenti inammissibile per quanto riguarda la richiesta di condanna al risarcimento del danno, per la quale il Garante non ha competenza.

Il ricorso va invece accolto in riferimento alla richiesta di accedere ai dati personali concernenti le chiamate effettuate da e per l´utenza indicata dal titolare della carta ricaricabile.

La richiesta di conoscere tali dati costituisce una legittima espressione del diritto di accesso ai dati personali garantito dall´art. 13, comma 1, lettera c), n. 1, della citata legge.

I dati relative alle chiamate sono da considerare dati personali del predetto interessato ai sensi dell´art. 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, contenendo informazioni allo stesso ricollegabili, secondo l´ampia nozione di "dato personale" introdotta dalla legge n. 675/1996 (v. provvedimento del Garante del 13 ottobre 1999, in Bollettino cit. nn. 11-12, p. 61).

Ciò vale in riferimento alle cd. chiamate in uscita (sulle quali Omnitel Pronto Italia S.p.a. ha manifestato disponibilità a consentire l´accesso a certe condizioni) e a quelle in entrata, sia per la telefonia fissa, sia per quella mobile.

Per entrambi i tipi di chiamata i relativi dati identificativi forniscono informazioni sui contatti intrapresi nella sfera personale o nella vita di relazione, nell´attivare o ricevere comunicazioni.

La circostanza che i dati possono riguardare anche altri soggetti cui si riferiscono le comunicazioni non preclude l´accesso del titolare dell´utenza ai dati che lo riguardano, diritto che contrariamente a quanto ipotizzato da Omnitel Pronto Italia S.p.a. non è subordinato all´ottenimento di un´autorizzazione o di un altro provvedimento giudiziario, tanto più nei casi in cui i dati sono funzionali all´esercizio del diritto di difesa, come nel caso di specie.

Non è poi pertinente la deduzione della società relativa alla disciplina della fatturazione dettagliata delle chiamate, che non è ostativa dell´esercizio del diritto di accesso ai dati.

Vanno quindi ribaditi in questa sede i princìpi affermati dal Garante in precedenti occasioni (v. parere prot. n. 8531 reso il 25 novembre 1999 , riportato sul sito web www.garanteprivacy.it e richiamato nella relazione annuale del Garante al Parlamento ed al Governo per l´anno 1999, pag. 69; v. anche il provv. del 4 aprile 2001, in corso di pubblicazione), nelle quali questa Autorità ha sottolineato, per il traffico telefonico in entrata:

a) che l´art. 13 della legge n. 675 garantisce il diritto di accedere anche ai dati personali non ancora registrati, oltreché ai dati disseminati in più luoghi o archivi, ovvero conservati in modo disorganico (casi per i quali l´art. 17, comma 9, del d.P.R. n. 501/1998 impone al titolare del trattamento di adottare opportune misure per agevolare l´accesso);

b) che l´accesso non riguarda –secondo una valutazione da condurre caso per caso e nel quadro delle condizioni tecniche del settore- dati personali non raccolti o che divengono materialmente esistenti solo a seguito di una specifica attività creativa notevolmente complessa e che potrebbe essere realizzata solo con la collaborazione di altri soggetti (provvedimento del Garante dell´8 giugno 2000, in Bollettino cit. n. 13, p. 35).

Entro tali limiti e sulla base dei citati presupposti Omnitel Pronto Italia S.p.a. è tenuta a corrispondere alla richiesta del ricorrente, fornendo i dati richiesti "in forma intelligibile" e senza il mascheramento delle ultime cifre dei numeri chiamati. L´accesso è poi subordinato solo all´eventuale contributo spese nei limiti previsti dall´art. 13, comma 2, della legge n. 675/1996 e dall´art. 17, comma 7, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorrente non è poi tenuto, in base al citato art. 13, ad indicare gli estremi del procedimento penale in relazione al quale i dati sono stati richiesti. Appare invece corretta la richiesta della società di una dichiarazione con la quale, venendo in considerazione una carta ricaricabile, si chiede all´interessato di autocertificare "di essere l´unico ed esclusivo possessore della carta e di voler sollevare la società da qualsiasi responsabilità derivante dall´invio" dei dati in questione.

Il diritto di venire a conoscenza dei dati di traffico ai sensi e in base ai presupposti previsti dal citato art. 13 lascia ovviamente impregiudicato l´obbligo dell´interessato che lo esercita di astenersi da ogni abuso ed utilizzo non consentito dei dati ai quali si è avuto accesso, obbligo che va rigorosamente rispettato anche in considerazione della particolare delicatezza dei dati, che riguardano anche terzi, e della speciale tutela ad essi accordata nell´ordinamento anche sul piano costituzionale.

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono emersi indizi di reità che impongano una denuncia di reato da parte di questa Autorità.

E´ infine determinato nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento, in considerazione degli adempimenti correlati alla presentazione del ricorso e all´esame delle questioni trattate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in riferimento alla richiesta dell´interessato di conoscere i terzi che avrebbero appreso dalla società dati relativi a chiamate relative al ricorrente e alla richiesta di risarcimento danni;

b) accoglie il ricorso per la restante parte ed ordina a Omnitel Pronto Italia S.p.a. di corrispondere alle richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione, entro il 31 agosto 2001, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 200.000, di cui lire 50.000 per diritti, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico di Omnitel Pronto Italia S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente all´interessato.

Roma, 3 maggio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli