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Compiti del Garante - Ministero per le politiche agricole - Carta dell'agricoltore e pescatore - Anagrafe delle aziende agricole - 5 maggio 1999 [...

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[doc. web n. 1096951]

Compiti del Garante - Ministero per le politiche agricole - Carta dell´agricoltore e pescatore - Anagrafe delle aziende agricole - 5 maggio 1999

Il Garante condividendo le finalità di interesse pubblico connesse all´istituzione dell´anagrafe delle aziende agricole, ritiene necessario, per un corretto bilanciamento di tali finalità con i diritti fondamentali degli interessati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che l´utilizzazione dei dati che si intende raccogliere avvenga sulla base di un più preciso quadro di riferimento anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri enti pubblici.

Roma, 5 maggio 1999

Consiglio di Stato
Sezione consultiva per gli atti normativi
Piazza Capo di Ferro 13
00186 Roma

e, p.c.

Ministero per le politiche agricole
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre 20
00187 Roma


Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento istitutivo della carta dell´agricoltore e del pescatore e dell´anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell´art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Richiesta di parere ex art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.



Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all´articolo 14, comma 3, prevede che con uno o più regolamenti siano dettate norme di semplificazione ed armonizzazione delle procedure dichiarative, nonché delle modalità di controllo e degli adempimenti derivanti dall´attuazione della normativa comunitaria e nazionale per la gestione dei diversi settori produttivi di intervento.

Con tale obiettivo di semplificazione, la predetta disposizione prevede l´istituzione di una "carta dell´agricoltore" e di una "anagrafe delle aziende agricole" intese quali "unità tecnico economiche".

Tali misure, che avrebbero finalità conoscitive ed abilitative, devono essere attuate "avvalendosi del SIAN" (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194.

Il Ministero per le politiche agricole ha così predisposto lo schema di regolamento che ha sottoposto all´esame di codesto Consiglio di Stato, che però ha sospeso il proprio parere definitivo in attesa di ricevere le osservazioni di questa Autorità e dell´AIPA sullo schema medesimo (Sezione consultiva per gli atti normativi, parere n. 53/1999 reso nell´adunanza dell´8 marzo 1999).

Codesto Consiglio ha osservato che la disciplina regolamentare in esame incide, in vari punti, sulla disciplina della riservatezza di cui alla legge n. 675/1996, la quale è richiamata da talune disposizioni (cfr. artt. 6 e 7).

Secondo il Consiglio, i contenuti informativi dell´anagrafe che si intende istituire (che non risulterebbero tipizzati, stante il generico riferimento a "qualsiasi altra informazione": cfr. art. 4, lett. i)), sembrano essere più ampi rispetto a quelli del repertorio delle notizie economiche ed amministrative (r.e.a.) di cui all´art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 581/1995, e verrebbero messi a disposizione anche di eventuali interessati a conoscere dati tutelati se non da vera e propria privativa industriale, quantomeno da un interesse ad una "riservatezza economica".

1. Il Garante osserva preliminarmente che la gestione delle informazioni relative a persone fisiche e giuridiche, incluse le imprese operanti in materia agroalimentare, forestale e della pesca, comporta l´utilizzazione di dati personali e rientra quindi nell´ambito di applicazione della legge n. 675/1996.

Tale legge considera infatti come dati personali qualunque informazione relativa a persone fisiche, persone giuridiche, enti ed associazioni, identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (es. codice fiscale) o a qualsiasi altro numero di identificazione personale (art. 1, comma 2, lett. c) legge n. 675/1996).

L´applicabilità della legge non deve però far ritenere che le informazioni debbano essere necessariamente soggette ad un regime di limitata conoscibilità.

La legge n. 675, infatti, non ostacola la raccolta e la circolazione delle informazioni relative allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e)).

La legge presuppone però anche per le pubbliche amministrazioni che si precisino chiaramente, specie in presenza di consistenti flussi informativi, i tipi di dati che possono essere trattati e il loro ambito di conoscibilità nella sfera pubblica e privata, e che si rispetti inoltre il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle funzioni istituzionali perseguite dai soggetti pubblici interessati.

Applicando questi criteri al caso di specie, appare nel complesso necessario che si chiarisca con maggiore precisione, anzitutto, il regime di pubblicità delle informazioni.

2. Ferme restando le condivisibili finalità di interesse pubblico connesse all´istituzione dell´anagrafe delle aziende agricole, si ritiene quindi necessario, per un corretto bilanciamento di tali finalità con i diritti fondamentali degli interessati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che l´utilizzazione dei dati che si intende raccogliere avvenga sulla base di un più preciso quadro di riferimento anche per ciò che riguarda l´attivazione dei flussi di dati tra amministrazioni ed altri enti pubblici, e la possibilità di accedere e di interconnettere informazioni contenute in altri archivi, pubblici e privati, (sistema informativo dell´Amministrazione delle finanze, sistema informativo delle Camere di Commercio; sistemi informativi di utenti esterni interconnessi & : artt. 2, 4 e 5).

Occorre quindi individuare alcune regole precise e delineare meglio l´ambito di competenza di ciascun ente in relazione ai propri compiti istituzionali e definire un nucleo anche essenziale di misure che i soggetti coinvolti devono osservare al fine di garantire la sicurezza dei dati e il rispetto dei princìpi di correttezza e di pertinenza delle informazioni trattate (art. 9, legge n. 675/1996).

3. Con specifico riguardo alla disciplina dell´accesso all´anagrafe (art. 6), condividendo le perplessità manifestate dal Consiglio di Stato nel parere reso nell´adunanza dell´8 marzo 1999, appare opportuno che venga precisato meglio, nell´ambito del previsto regime di pubblicità dell´anagrafe, se i soggetti legittimati a consultarla potranno accedere o meno ad alcune, a tutte o a parte delle informazioni raccolte, individuando anche eventuali informazioni coperte da segreto aziendale e industriale (cfr. artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e) legge n. 675/1996).

Qualora si opti per un pressoché indifferenziato regime di pubblicità, da evidenziare meglio nel testo, sarebbe comunque opportuno individuare le finalità per le quali i dati così acquisiti potranno essere utilizzati.

Per quanto riguarda l´art. 6, comma 2, si ritiene necessario, quantomeno, introdurre già a livello regolamentare alcuni criteri oppure uno o più parametri per l´esercizio della "sub-delega" ivi prevista, tenendo presente che risultano comunque autonomamente e direttamente applicabili le norme di legge e di regolamento sull´accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia un interesse personale e concreto in relazione alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 2 d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352) e sull´accesso ai dati da parte dell´azienda interessata (art. 13 legge n. 675/1996).

Va altresì rilevato che l´anagrafe delle aziende agricole, tra le informazioni riguardanti ciascuna azienda (art. 3, lett. K)) prevede l´indicazione dell´eventuale ente associativo delegato dall´azienda. Detta informazione, che la legge n. 675/1996 considera "sensibile" quando sia idonea a rivelare le opinioni politiche, l´adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, richiede, per essere trattata da parte di soggetti pubblici, specifiche misure a garanzia degli interessati rispondenti al criterio generale previsto dall´art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996 (norma di rango primario indicativa delle finalità perseguite, dei dati trattati e delle operazioni perseguibili).

4. Per quanto attiene infine alla gestione dell´istituendo archivio, è essenziale che sia chiarito qual è l´Amministrazione o l´ente "titolare" dell´archivio e del connesso trattamento di dati (soggetto che opera le scelte di fondo sulla gestione e si assume le principali responsabilità in proposito - art. 1, comma 2, lett. d) legge n. 675/1996) e che dovrà impartire istruzioni di carattere generale all´eventuale, ulteriore, soggetto esterno che gestirà materialmente l´archivio (soggetto che, se designato, assume il ruolo di "responsabile" del trattamento - art. 8 legge n. 675/1996).

5. Si osserva, infine, che la modalità attraverso la quale viene garantita nell´istituenda anagrafe l´univoca e completa identificazione delle aziende del comparto, è l´attribuzione alle aziende medesime di un codice di identificazione "CUAA" che corrisponde al codice fiscale.

Al riguardo si ritiene opportuno ricordare che l´art. 1, comma 1, lett. d) della legge-delega n. 676/1996, prevede che entro il 31 luglio 1999 (termine così differito dalla legge 6 ottobre 1998, n. 344), siano individuati i presupposti per l´attribuzione di un numero di identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse, nonché per il collegamento con altri dati, prevedendo adeguate garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale connessi, fra gli altri, a dati di carattere sensibile.

Nel pregare infine l´Amministrazione di menzionare nel preambolo l´avvenuta consultazione ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore collaborazione o chiarimento.

IL PRESIDENTE
Rodotà