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Provvedimento del 20 maggio 2004 [1098787]

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[doc. web n. 1098787]

Provvedimento del 20 maggio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dall´avv. Alfredo Perugi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, unitamente alla sorella NZ, aveva richiesto più volte a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di conoscere alcune informazioni relative a posizioni patrimoniali attive del proprio fratello germano ZY, al fine di verificare eventuali lesioni dei propri diritti di erede.

L´istituto di credito, con note datate 30 gennaio e 5 marzo 2001, aveva risposto che alla data del 2 agosto 2000 non risultavano "depositi o conti intestati al defunto", segnalando peraltro che quest´ultimo aveva aperto alcuni depositi al portatore. In particolare, la banca aveva osservato che, essendo risultati tali depositi in possesso di terzi al momento della loro estinzione, avvenuta successivamente al decesso del sig. ZY, la banca stessa, in mancanza di un provvedimento dell´autorità giudiziaria, non poteva fornire le informazioni richieste. Ciò anche in base a quanto disposto dall´art. 119 comma 4 del d.lg. n. 385/1993, che a suo avviso consentirebbe agli eredi "di esercitare il diritto di accesso che spettava al de cuius stesso, ma con il limite dei soli dati inerenti" al medesimo. La stessa banca, con nota del 9 settembre 2003, aveva altresì precisato che, non conoscendo "il momento in cui il de cuius ha trasferito ad altre persone i titoli al portatore (…), non può considerare tali rapporti caduti in successione e fornire i dati" agli istanti.

Da ultimo, con un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice, in vigore dal 1° gennaio 2004), il ricorrente (unitamente alla citata sorella) ha chiesto di conoscere "la posizione patrimoniale attiva del sig. ZY (…) attraverso la copia in forma intelligibile degli estratti conto allo stesso intestati a decorrere dal 01/01/2000 sino alla morte dello stesso avvenuta in data 02/08/2000".

Pur avendo appreso dalla banca che tale documentazione era "in corso di predisposizione", il ricorrente non ha ricevuto successivi riscontri. Ha pertanto proposto un ricorso ai sensi dell´art. 145 e s. del Codice, ribadendo la richiesta di accesso riferita anche al nome di eventuali contestatari e chiedendo di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All´invito formulato il 25 febbraio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con nota dell´8 marzo 2004, nel ribadire quanto esposto nelle note antecedentemente inviate al ricorrente, ha risposto affermando che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ivi previsto potrebbe essere esercitato dai soggetti interessati nei soli riguardi dei dati relativi alle persone decedute e non anche a quelli di terzi. Pertanto, essendo i rapporti di deposito al portatore, a suo tempo aperti dal de cuius, estinti successivamente al decesso di quest´ultimo ed in possesso di terzi, la resistente non sarebbe autorizzata a comunicare al ricorrente i dati richiesti. Infine, la risposta interlocutoria fornita dalla resistente a seguito dell´istanza ex art. 13 sarebbe stata causata da un errore di interpretazione del tenore dell´istanza, "considerata una generica domanda di documentazione ai sensi dell´art. 13 della legge 675/96".

Con memoria datata 16 marzo 2004, e nell´audizione del 19 marzo 2004, il ricorrente ha contestato quanto dedotto dalla controparte e ha ribadito che la propria richiesta "è diretta a conoscere la consistenza del patrimonio del defunto ZY" al momento del decesso avvenuto il 2 agosto 2000.

Con nota anticipata via fax il 30 aprile 2004, in risposta ad una richiesta avanzata da questa Autorità successivamente alla proroga del termine di decisione del ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha comunicato "gli estremi identificativi, nonché le modalità di estinzione dei rapporti di deposito a suo tempo accesi dal de cuius":

  • "libretto al portatore n. xz emesso dalla filiale di Sansepolcro in data 19/3/1992 ed estinto il 7/9/2000 su presentazione e richiesta di altro nominativo;
  • libretti al portatore n. xy  e n. yz emessi dalla filiale di Sansepolcro in data 23/8/1993 ed estinti in data 7/9/2000 su presentazione e richiesta di altro nominativo;
  • certificato di deposito semestrale al portatore n. yx emesso dalla filiale di Sansepolcro in data 29/5/2000, rimborsato l´1/12/2000, con rinnovo, su presentazione e richiesta di altro nominativo".

Ha anche aggiunto che l´estinzione di tale certificato di deposito, essendo stata effettuata da "persona diversa da colui che ne aveva richiesta l´emissione", in data 4 dicembre 2000 "è stata oggetto di segnalazione, ai sensi del d.l. n. 143 del 3 maggio 1991, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197, al Ministero del tesoro".

Infine, la banca resistente ha confermato che presso i propri archivi "sono conservati i documenti e le registrazioni contabili relative ai rapporti intrattenuti dal Signor ZY dal 1°gennaio al 20 agosto 2000".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta da qualificarsi quale istanza di accesso a dati personali trattati da una banca e riferiti ad una persona deceduta.

Ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, i diritti di cui all´art. 7, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

In base a tale specifica disposizione, l´interessato, nella sua qualità di erede del defunto e in relazione ai connessi profili successori, è legittimato a proporre un´istanza di accesso ai dati personali del de cuius.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, l´esercizio del diritto vantato con il ricorso non è condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia.

L´odierna richiesta di accedere al contenuto delle movimentazioni bancarie relative al de cuius, anche in riferimento ad eventuali depositi "al portatore" aperti dallo stesso, anche se estinti successivamente al decesso dai terzi possessori del titolo, è legittima in quanto sostanziale manifestazione della volontà di ottenere talune informazioni personali relative ai predetti rapporti bancari con riferimento ai soli dati di carattere personale relativi al de cuius.

A differenza di altri casi esaminati da questa Autorità, nei quali la richiesta di accesso non era giustificata in base all´art. 9 del Codice in quanto rivolta ad ottenere specificamente e direttamente dati personali relativi a terzi, la specifica richiesta formulata nel caso di specie dal ricorrente è infatti volta ad accedere esclusivamente a tali dati che riguardano il defunto ZY e di cui è conservata traccia fra i "documenti e le registrazioni contabili" della banca, come confermato dall´istituto di credito nella nota del 26 aprile 2004.

La resistente si è limitata a fornire al ricorrente soltanto alcune informazioni di carattere personale indicate in premessa (in relazione alle quali va dichiarato, per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice), e non ha comunicato tutte le informazioni personali richieste (ad esempio, movimentazioni bancarie, ammontari, saldi, ecc. in relazione ai rapporti di deposito in questione fino alla data del decesso), eventualmente contenute in "documenti e registrazioni contabili" che la banca resistente, come già rilevato, ha dichiarato di conservare nei propri archivi.

Deve essere quindi accolta la richiesta dell´interessato di accedere ai sensi dell´art. 9 del Codice a tutti i dati personali riferiti al defunto sig. ZY, contenuti in atti e documenti attualmente detenuti dalla resistente in virtù dei rapporti contrattuali intercorsi con il defunto medesimo.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dovrà comunicare al ricorrente tutti i dati personali oggetto di richiesta e non ancora comunicati, entro un termine che appare congruo fissare al 20 luglio 2004, oscurando le eventuali informazioni personali riferite a terzi e dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Nel fornire tale riscontro la resistente terrà conto che l´art. 7 del Codice non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali che riguardano l´interessato, conservate su supporto cartaceo e informatico e a riferirle al soggetto istante con modalità idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili.

Qualora insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre tali dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, la resistente potrà riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che riguardano il defunto, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. art. 10 del Codice ed anche Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di Monte dei Banca Paschi di Siena S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del citato art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dal titolare del trattamento, sia pure tardivamente e incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in riferimento ai soli dati personali già comunicati al ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di adempiere alle richieste del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 maggio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli