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Pubblica amministrazione - Schema di regolamento per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni statali - 24 novembre 1998 [110...

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[doc. web n. 1106467]

Pubblica amministrazione - Schema di regolamento per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni statali - 24 novembre 1998

Le norme attuative per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti, gestito dalla funzione pubblica, devono anche tener conto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati previsto all´art. 9 delle legge n. 675. (comma 1, lett. d)).

Roma, 24 novembre 1998

Cons. Angelo Piazza
Ministro della funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

OGGETTO: Schema di regolamento recante la disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti.

Lo schema di regolamento in oggetto, previsto dall´art. 23 del d.lg. n. 29/1993 (come modificato, da ultimo, dall´art. 15 del d.lg. n. 80/1998), detta le norme attuative per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti (gestito da un apposito ufficio del Dipartimento per la funzione pubblica) e per la costituzione di una banca dati informatica, al fine di consentire la mobilità e l´interscambio professionale dei dirigenti tra le amministrazioni pubbliche.

Al riguardo, questa Autorità ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

Si suggerisce in primo luogo di precisare nell´articolo 3 (o eventualmente in un futuro atto scritto di codesto Dipartimento, il quale deve essere considerato come il "titolare del trattamento" dei dati personali ai sensi della legge n. 675/1996) se l´incarico di responsabile della tenuta del ruolo unico dei dirigenti sia comprensivo, come sembra, di quello di "responsabile del trattamento" (v. l´art. 8 della stessa legge). Inoltre, al comma 2, lettera e), è opportuno aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: "e successive modificazioni ed integrazioni", e coordinare la parte finale della lettera h) con i successivi artt. 4 e 7, specificando se le amministrazioni interessate possono conoscere, in tutto o solo in parte, "le informazioni risultanti dalla banca dati informatica".

Appare inoltre opportuno inserire nell´art. 4, comma 1, un riferimento esplicito al principio di pertinenza e non eccedenza dei dati (cfr. l´art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

In secondo luogo, si osserva che l´art. 4, commi 2 e 3, sembra distinguere il "ruolo unico" dalla "banca dati informatica", almeno ai fini della conoscibilità dei dati.

Nel ruolo unico, infatti, sarebbero contenuti soltanto i dati "essenziali da inserire nel ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente", indicati in una tabella allegata al regolamento (che per un disguido non è stata trasmessa a questa Autorità), i quali sarebbero sottoposti ad un regime di piena pubblicità.

Nella banca dati verrebbero inserite "ulteriori informazioni relative alla carriera, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti, alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utile ad attuare la disciplina contenuta nell´art. 19 del d.lg. n. 29/1993", le quali sarebbero invece consultabili solo "dalle amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali", oltre che dai soggetti "che abbiano un interesse giuridicamente rilevante".

Qualora tale interpretazione risulti corretta, si suggerisce di coordinare le disposizioni contenute nei predetti commi dell´art. 4 con la formulazione utilizzata al successivo art. 7, in modo da evidenziare meglio se:

  • con il ruolo unico si istituirebbe una sorta di albo dei dirigenti, i cui dati sarebbero "accessibili a chiunque";
  • la banca dati informatizzata, contenente gli specifici dati curricolari e professionali di ciascun dirigente ed utilizzata al fine di promuovere la mobilità e l´interscambio dei dirigenti (art. 7 dello schema), sarebbe consultabile e per questi soli motivi, dalle pubbliche amministrazioni interessate al conferimento di incarichi dirigenziali, nonché da coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti (sotto quest´ultimo profilo, potrebbe essere sufficiente citare la legge n. 241/1990).

A tale ultimo fine, potrebbe essere utile modificare la seconda parte del comma 3 dello stesso articolo, eliminando il riferimento alle "regole stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali" e aggiungendo invece una frase per specificare che le informazioni inserite nella banca dati informatica potranno essere utilizzate, anche dai soggetti richiedenti, per le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o dalla legge n. 241/1990.

Si segnala infine la possibilità di coordinare le attività in esame con quelle concernenti l´anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici.

Questa Autorità resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione.

IL PRESIDENTE

Scheda

Doc-Web
1106467
Data
24/11/98

Tipologie

Parere del Garante