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Carte di credito

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Istituti di credito > Casi particolari > Carte di credito

Nell´ipotesi di rifiuto da parte di un istituto bancario del rilascio di una carta di credito, l´interessato può esercitare il diritto, attribuitogli dalla normativa in materia di dati personali, di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano conservate dall´istituto, ivi compresi i dati, anche di carattere negativo, espressi in forma di punteggi o classifiche sul suo grado di solvibilità o affidabilità, derivanti dall´applicazione dei parametri cui la banca si attiene nella concessione della carta. Non è invece consentito all´interessato di conoscere detti parametri, che non costituiscono suoi dati personali, ma attengono ai criteri a cui il titolare informa l´organizzazione della propria attività.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067276]


Non può configurarsi come esercizio dei diritti attribuiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali la richiesta dell´interessato di conoscere quali fra le informazioni detenute da un istituto di credito hanno determinato il diniego al rilascio di una carta di credito. Il relativo ricorso presentato al Garante è quindi inammissibile.

  • Garante 7 ottobre 2003 [doc. web n. 1082486]


Il soggetto che chiede il rilascio di una carta di credito ha diritto di accedere a tutti i dati personali detenuti dalla società emittente, ivi compresi quelli espressi all´interno di valutazioni anche in forma di punteggio o classifiche sul suo grado di affidabilità o solvibilità. Pertanto deve essere parzialmente accolto il ricorso nel caso in cui l´istituto di credito, titolare del trattamento, in risposta all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, si limiti a comunicare solo i dati riportati nel modulo di richiesta della carta e quelli inseriti nel documento di identità del ricorrente, omettendo di trasmettere tutti gli altri, sul presupposto che gli stessi rientrerebbero tra i dati interni e riservati sottratti all´accesso.

  • Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1082980]