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Cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Cancellazione, aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati

La contestazione della qualità del bene acquistato tramite un finanziamento non attribuisce di per sé all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei dati relativi al finanziamento conservati da una "centrale rischi" privata. Resta impregiudicata la facoltà per l´interessato di far valere i propri diritti nella competente sede giudiziaria.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 11 [doc. web n. 29956]


L´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. è quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che l´interessato abbia manifestato il consenso al trattamento di tali dati anche in relazione al loro trasferimento – e successivo trattamento – presso le banche dati di "centrali rischi" private, e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 10 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 11 [doc. web n. 29956]


Anche nell´ipotesi in cui venga dichiarato infondato, il ricorso con cui l´interessato chieda la cancellazione dei dati, relativi ad un´operazione di finanziamento, conservati nell´archivio di una "centrale rischi" privata, resta impregiudicato il diritto dell´interessato medesimo di promuovere o proseguire una controversia giudiziaria nei confronti dell´istituto finanziatore in ordine alle contestate modalità con cui l´istituto ha attuato il rapporto di finanziamento.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 13 [doc. web n. 29964]
  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 16 [doc. web n. 29960]


L´interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. è quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che il titolare del trattamento abbia lecitamente acquisito e trattato i dati dell´interessato nel quadro dei rapporti esistenti con vari soggetti operanti nel mondo creditizio e finanziario, il finanziamento sia in corso e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 13 [doc. web n. 29964]


L´interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. è quindi infondato, e deve essere respinto dal Garante, il ricorso proposto per ottenere la cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, qualora risulti che il titolare del trattamento abbia lecitamente acquisito e trattato i dati dell´interessato nel quadro dei rapporti esistenti con vari soggetti operanti nel mondo creditizio e finanziario, il finanziamento sia in corso e i dati stessi risultino corrispondenti a verità.

  • Garante 31 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, pag. 16 [doc. web n. 29960]


La legge 18 agosto 2000, n. 235 ha innovato il quadro normativo in materia di conservazione dei dati relativi ai protesti cambiari, introducendo una procedura che, anche per effetto della riabilitazione (art. 17, comma 6 bis, legge 7 marzo 1996, n. 108), conduce alla cancellazione dei dati dal registro informatico dei protesti tenuto dalle CCIAA (art. 3 bis d.l. n. 381/1995). Ne consegue che, nel rispetto delle scelte e delle finalità perseguite da tale disciplina, ove l´interessato abbia potuto beneficiare della cancellazione dei dati da detto registro, non si rendono più giustificati, in rapporto alle finalità perseguite, l´ulteriore conservazione e trattamento di informazioni relative al protesto in banche dati o archivi paralleli di contenuto analogo a quello del registro informatico (nella fattispecie il Garante ha disposto la cancellazione dei dati conservati da una società finanziaria e da una centrale rischi privata relativi a protesti risalenti all´anno 1997 già cancellati, per effetto di riabilitazione, dal registro conservato presso la CCIAA).

  • Garante 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 14 [doc. web n. 29824]


È inammissibile – e, quindi, non può essere proposta per la prima volta in sede di ricorso – la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali detenuti da una "centrale rischi" privata, ove essa non abbia formato oggetto della previa istanza al titolare (nel caso di specie, l´istanza preventiva è stata avanzata al solo fine di ottenere l´accesso alle informazioni detenute dalla "centrale rischi").

  • Garante 5 marzo 2002, in Bollettino n. 26, pag. 18 [doc. web n. 29968]


La mera disponibilità, manifestata da una centrale rischi privata, di cancellare dalla propria banca dati il nominativo dell´interessato, non accompagnata dall´effettivo compimento degli adempimenti materiali all´uopo necessari, determina l´accoglimento del ricorso al Garante.

  • Garante 23 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 39 [doc. web n. 1065100]


Il principio di pertinenza e non eccedenza è applicabile anche alle informazioni commerciali fornite on-line sull´affidabilità delle imprese. è infondata la richiesta dell´interessato di cancellare i dati che lo riguardano dall´archivio di una società che fornisce tali informazioni, ove questi abbia rivestito nella società oggetto di informativa il ruolo di accomandante.

  • Garante 16 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 31 [doc. web n. 29976]


Non è fondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ad operazioni di finanziamento detenuti nell´archivio di una "centrale rischi" privata, ove le informazioni siano esatte e il rapporto di finanziamento risulti estinto, senza segnalazioni pregiudizievoli per l´interessato, da meno di un anno.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 7 [doc. web n. 1064408]


Non è fondata la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ad operazioni di finanziamento detenuti nell´archivio di una "centrale rischi" privata, ove le informazioni risultino esatte e il rapporto di finanziamento ancora in corso.

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 7 [doc. web n. 1064408]


Ove l´interessato avanzi istanza di cancellazione, le "centrali rischi" private devono procedere ad eliminare dai propri archivi tutte le informazioni relative a richieste di prestiti non concessi od oggetto di rinuncia, anche ove l´interessato abbia originariamente prestato all´ente cui è stato chiesto il finanziamento il proprio consenso informato alla comunicazione di detti dati al circuito delle centrali rischi, e a prescindere da una specifica richiesta di cancellazione proveniente dall´ente stesso (fattispecie relativa a prestiti non concessi o rinunciati da oltre un anno).

  • Garante 6 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 7 [doc. web n. 1064408]


Non è fondato il ricorso al Garante contenente la richiesta di cancellazione dei dati relativi ad una apertura di credito "revolving", ove le informazioni siano state trattate dall´ente finanziatore in relazione all´ordinaria gestione del rapporto di finanziamento ancora in corso al momento della richiesta di cancellazione e i dati, comunicati ad una "centrale rischi" privata, risultino privi di elementi anche potenzialmente lesivi per il ricorrente.

  • Garante 12 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 23 [doc. web n. 1064459]


L´interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. È quindi infondato, e va respinto, il ricorso proposto al Garante per ottenere la cancellazione dei dati relativi ad un finanziamento accordato da un istituto di credito e da questi trasmessi ad una "centrale rischi" privata, qualora risulti che l´interessato abbia espresso il proprio consenso a detta comunicazione, il rapporto di finanziamento sia ancora in corso e le informazioni risultino esatte.

  • Garante 19 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 10 [doc. web n. 29980]


L´interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati solo ove gli stessi siano trattati in violazione di legge. È quindi infondato il ricorso teso ad ottenere la cancellazione dei dati relativi ai ritardi verificatisi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, successivamente estinto, dagli archivi di una "centrale rischi" privata ove risulti che l´interessato abbia prestato il consenso al trattamento anche con riguardo al successivo trasferimento presso le banche dati di "centrali rischi" private, che i dati risultino corrispondenti a verità e che sia trascorso un breve lasso di tempo tra l´estinzione del finanziamento e la richiesta di cancellazione.

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 25 [doc. web n. 29992]


Legittimamente l´istituto emittente una carta di credito, poi disdetta, conserva i dati relativi all´emissione della carta ed alla gestione del relativo rapporto e li comunica ad una "centrale rischi" privata, nel caso in cui l´interessato abbia, solo di recente, sanato la propria posizione debitoria. Va respinta, allo stato, la domanda di cancellazione dei dati in questione.

  • Garante 25 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 45 [doc. web n. 622993]


I dati relativi ad eventuali inadempimenti, sanati senza perdite, residui o pendenze nel corso del finanziamento o, comunque, alla data di estinzione del rapporto vanno cancellati dagli archivi di una "centrale rischi" privata dopo un anno dalla loro regolarizzazione.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


Le società che gestiscono "centrali rischi" private sono autonome titolari del trattamento. In quanto tali esse sono tenute ad assicurare l´esattezza e l´aggiornamento delle informazioni contenute nei loro archivi, a prescindere dall´inerzia o dal ritardo degli istituti di credito o delle società finanziarie nell´aggiornare i dati o nel compiere le verifiche chieste dagli interessati.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 47 [doc. web n. 30000]


Alla luce delle prescrizioni poste dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, non può essere accolta la domanda di cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati relativi a due finanziamenti rispetto ai quali si siano registrati, a partire da meno di tre anni dalla data della richiesta, inadempimenti ancora insoluti.

  • Garante 11 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 41 [doc. web n. 1066191]


Non può essere accolta la domanda di cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati relativi ad un finanziamento – rispetto al quale si siano registrati ritardi nel pagamento di alcune rate, successivamente sanati – regolarmente estinto, senza debiti residui o pendenze, pochi mesi prima della richiesta dell´interessato. In tale ipotesi, la conservazione dei dati non risulta, infatti, eccedente rispetto alle finalità della loro raccolta, costituita dalla disponibilità, nell´ambito del sistema finalizzato all´erogazione del credito, di dati aggiornati ed esatti relativi ad un operazione nella quale si sono verificati ritardi, anche di diversi mesi, nel pagamento di più rate.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 29 [doc. web n. 1066175]


Vanno cancellati dagli archivi di una "centrale rischi" privata i dati relativi a lievi inadempimenti sanati senza perdite nel corso del rapporto (fattispecie relativa alla conservazione, a distanza di alcuni mesi dall´avvenuta regolarizzazione, di segnalazioni di tardato pagamento di due rate di un finanziamento).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 13 [doc. web n. 1066431]


La delicatezza dell´informazione concernente l´avvenuta revoca di una carta di credito impone che la banca, all´atto della comunicazione dell´informazione ad una "centrale rischi" privata, illustri con precisione le motivazioni poste a base del provvedimento adottato, dando atto di vicende contenziose eventualmente in essere tra le parti ed evidenziando che le richieste creditorie della banca stessa non risultano ancora definitivamente acclarate. Pertanto, dev´essere accolto il ricorso dell´interessato volto ad ottenere, da parte di una banca, la rettifica dei dati che lo riguardano contenuti in una segnalazione di blocco di una carta di credito inviata ad una "centrale rischi" privata (nel caso di specie, nella segnalazione era indicato che il cliente, in stato d´insolvenza, si era rifiutato di riconsegnare la carta di credito; al contrario, nel corso del procedimento si è appurato che costui aveva già riconsegnato la tessera, mentre l´affermazione sull´asserita situazione d´insolvenza, nella sua genericità, non dava piena contezza dell´esistenza di una complessa controversia tra le parti, sfociata anche in sede giudiziaria, con conseguente proiezione all´esterno di un´immagine alterata del ricorrente, tale da alterarne il profilo personale).

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067260]


La decisione di una "centrale rischi" privata di sospendere temporaneamente la visibilità dei dati relativi a finanziamenti estinti dall´interessato da più di un anno non è conforme ai principi fissati dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002 e, in particolare, alla necessità – ivi segnalata – che i dati relativi ad eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto. Ne consegue che è illecita l´ulteriore conservazione dei dati in questione, che debbono essere cancellati.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067243]


I dati relativi ad eventuali inadempimenti sanati senza perdite, residui o pendenze devono essere cancellati dagli archivi delle cd. "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione anche anticipata del rapporto anch´essa avvenuta senza perdite, residui o pendenze. Ove detti termini vengano superati, la temporanea sospensione della visibilità dei dati costituisce misura, interlocutoria, inidonea a soddisfare il diritto dell´interessato ad un corretto trattamento dei suoi dati personali.

  • Garante 30 dicembre 2002 [doc. web n. 1067252]


È fondata la domanda di cancellazione dei dati dagli archivi di una "centrale rischi" privata relativi ad un finanziamento estinto senza pendenze da oltre un anno poiché il trattamento risulta sproporzionato in relazione alle finalità perseguite (nella specie si è ritenuto che la annotazione dell´intervenuta regolarizzazione del ritardo accompagnata dalla temporanea sospensione della visibilità dei dati non costituissero misure idonee a soddisfare in via definitiva la pretesa azionata) (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067803]


Nel caso in cui la domanda di cancellazione dei dati relativi a ritardi nei pagamenti di rate di un finanziamento e detenuti presso gli archivi di una "centrale rischi" privata – dati che possono essere conservati per un periodo di tempo non superiore ad un anno dall´intervenuta estinzione del finanziamento senza perdite, pendenze o debiti residui – sia stata rivolta direttamente all´istituto finanziatore questo sarà tenuto ad attivarsi per promuoverne la cancellazione a cura della "centrale rischi" a cui i dati stessi sono stati comunicati (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067798]


I dati relativi ad una richiesta di finanziamento respinta devono essere tempestivamente cancellati dalle banche dati delle c.d. "centrali rischi" private alle quali siano stati nel frattempo comunicati.

  • Garante 23 gennaio 2003 [doc. web n. 1067859]


Alla luce delle prescrizioni contenute nel provvedimento generale adottato dal Garante il 31 luglio 2002, vanno cancellate dalla banca dati di una "centrale rischi" privata le informazioni relative ad un finanziamento rispetto al quale, nel corso del rapporto, si sono verificati ritardi, poi sanati, nei pagamenti di alcune rate, e che è stato estinto da oltre un anno senza residui o pendenze (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067974]


L´interessato ha il diritto di ottenere dalla società che gestisce una "centrale rischi" privata la rettifica dei dati che lo riguardano che risultino errati (nella specie, la "centrale rischi" ha provveduto a correggere i dati relativi ad un pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del ricorrente, erroneamente segnalato come pignoramento esattoriale).

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068025]


Va dichiarato infondato il ricorso con cui l´interessato chieda ad un istituto di credito la cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati che lo riguardano relativi ad un finanziamento, ove l´istituto attesti di non avere mai provveduto alla comunicazione alla "centrale" di dette informazioni.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068025]


Costituisce adeguato adempimento alla richiesta dell´interessato ad un istituto di credito di cancellazione dall´archivio di una "centrale rischi" privata dei dati che lo riguardano relativi ad un finanziamento, l´attestazione dell´istituto di avere provveduto a chiedere alla "centrale" la cancellazione di tali informazioni.

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068025]


Allorché un gestore telefonico, convenuto dinanzi al Garante, dichiari, sotto la propria responsabilità, di essersi attivato per ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente da una centrale rischi a cui gli stessi erano stati precedentemente inviati, attestando altresì l´avvenuta comunicazione di tale circostanza a coloro cui le informazioni in questione erano state fornite, dev´essere dichiarato non doversi provvedere sul ricorso con cui era stata chiesta al gestore, oltre alla suddetta attestazione, anche la diretta cancellazione dei dati in questione.

  • Garante 6 marzo 2003 [doc. web n. 1068084]


Dev´essere dichiarato non doversi provvedere sul ricorso volto ad ottenere la cancellazione dei dati dell´interessato dagli archivi di una società finanziaria, allorché quest´ultima, a seguito dell´invito ad aderire del Garante, dichiari di aver già provveduto alla loro cancellazione, comunicando anche di aver avuto notizia da alcune "centrali rischi" private che i dati relativi alle richieste di finanziamento registrate a nome del ricorrente non sarebbero più presenti nei loro archivi.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1068183]


In base al principio legale di proporzionalità nel trattamento dei dati personali e sulla scorta degli ulteriori principi fissati dal Garante con il provvedimento generale del 31 luglio 2002, la mancata attivazione di una società finanziaria, presso alcune "centrali rischi", per ottenere la cancellazione delle informazioni relative al rifiuto di una richiesta di mutuo, non può ritenersi giustificata alla luce del fatto che il rapporto non si è mai instaurato, del lasso temporale trascorso (nel caso di specie, circa sei mesi dalla presentazione della richiesta) e della suscettibilità di un tal genere di indicazioni di ingenerare una valutazione negativa dell´interessato presso altre banche e società finanziarie operanti nel settore e aduse a consultare le "centrali rischi". Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, dev´essere fatto ordine alla società finanziaria di attivarsi presso le "centrali rischi" per ottenere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

  • Garante 12 marzo 2003 [doc. web n. 1053883]


Dev´essere dichiarato non doversi provvedere sul ricorso, volto ad ottenere la cancellazione dei dati del ricorrente, allorché una società finanziaria, convenuta dinanzi al Garante per avere comunicato tali informazioni ad una "centrale rischi" privata, dichiari di essersi già attivata in tal senso, ottenendo la cancellazione richiesta.

  • Garante 26 marzo 2003 [doc. web n. 1068284]


È fondata la domanda di cancellazione dei dati relativi ad un finanziamento iscritto, su segnalazione di un istituto di credito, negli archivi di una "centrale rischi"privata, ove lo stesso sia stato estinto senza pendenze da oltre tre anni. Ne consegue che l´istituto di credito, nei cui confronti la domanda sia stata ritualmente proposta, è tenuto ad attivarsi presso la "centrale rischi" per far disporre la cancellazione delle informazioni relative al finanziamento stesso.

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075368]


La conservazione negli archivi di una "centrale rischi"privata di dati relativi a finanziamenti è giustificata per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Ne consegue che va accolta la domanda di cancellazione proposta in relazione ad un finanziamento, estinto da tempo, anticipatamente e senza pendenze, a nulla rilevando che si tratti di informazioni indicative di condotte non "negative". A tal fine, la mera richiesta, inoltrata dall´Istituto di credito alla "centrale rischi", di sospensione della visibilità dei dati in questione, non costituisce misura adeguata a soddisfare la pretesa azionata.

  • Garante 24 aprile 2003 [doc. web n. 1075381]


I dati personali relativi ad un rapporto di finanziamento estinto senza pendenze, che abbia registrato nel suo corso ritardi nei pagamenti, possono essere cancellati dagli archivi delle "centrali rischi" private – alle quali sono stati comunicati dalla società che ha concesso il finanziamento – una volta che sia decorso il termine di un anno fissato dal Garante nel suo provvedimento generale del 31 luglio 2002 (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075254]

I dati personali relativi ad un rapporto di finanziamento che, sebbene estinto senza pendenze, abbia registrato nel suo corso ritardi nei pagamenti non possono essere cancellati dagli archivi delle "centrali rischi" private – alle quali sono stati comunicati dalla società che ha concesso il finanziamento – prima che siano decorsi i termini fissati dal Garante nel suo provvedimento generale del 31 luglio 2002 (nella specie al momento della proposizione del ricorso non era ancora decorso un anno dall´avventa estinzione del finanziamento) (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1075270]


Ove l´interessato richieda all´ente finanziatore la cancellazione dei dati relativi ad un finanziamento già estinto conservati nell´archivio di una "centrale rischi" privata, a cui erano stati comunicati, l´ente finanziatore, verificate le condizioni per l´accoglimento dell´istanza, è tenuto ad attivarsi presso la centrale al fine di ottenere detta cancellazione.

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079842]


È inammissibile il ricorso con il quale l´interessato chieda ad una società finanziaria di attivarsi per promuovere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dall´archivio di una "centrale rischi" privata, ove la richiesta sia stata formulata solo nel ricorso stesso e non anche nell´istanza da inoltrare preventivamente alla società.

  • Garante 16 luglio 2003 [doc. web n. 1081341]


È lecito il trattamento, da parte di una "centrale rischi privata", dei dati relativi ad un rapporto contrattuale non ancora esaurito. Ne consegue che la domanda di cancellazione non può trovare accoglimento.

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1054626]


La conservazione dei dati relativi a rapporti di finanziamento estinti da oltre un anno senza residui o pendenze è eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati stessi sono stati originariamente raccolti e successivamente trattati. Ne consegue che la domanda di cancellazione proposta con il ricorso al Garante deve essere accolta (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1054626]


La conservazione dei dati relativi a rapporti di finanziamento estinti da oltre un anno senza residui o pendenze è eccedente rispetto alle finalità per le quali i dati stessi sono stati originariamente raccolti e successivamente trattati. Va quindi accolta la domanda di cancellazione proposta con il ricorso al Garante nel caso in cui il pagamento sia intervenuto da oltre un anno con decorrenza anteriore allo stesso (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1054633]


Ove l´interessato chieda all´istituto di credito che gli ha concesso un finanziamento, di attivarsi per la cancellazione dei suoi dati personali dagli archivi delle "centrali rischi" private, costituisce misura necessaria a tutela del diritto azionato la temporanea sospensione della comunicazione dei dati in questione da parte dell´istituto di credito, nelle more della definizione dei procedimenti pendenti davanti all´autorità giudiziaria ordinaria e di quelli instaurati in via autonoma dall´ufficio per verificare la liceità e correttezza del trattamento contestato (il Garante ha ritenuto adeguata tale misura, a fronte dell´acquisizione di contrastanti elementi circa l´effettiva evoluzione del rapporto di finanziamento, in parte oggetto di un contenzioso davanti all´autorità giudiziaria in conseguenza del disconoscimento della firma apposta dal debitore in calce ad una dichiarazione di ricognizione di debito).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083481]


Nel caso in cui l´interessato chieda alla società finanziaria di attivarsi presso la "centrale rischi" privata per ottenere la cancellazione di dati relativi a finanziamenti esauriti da oltre un anno senza residui o pendenze (sebbene nel corso del rapporto si fossero verificati alcuni ritardi), la mera richiesta di rettifica dei dati mediante cancellazione delle sole insolvenze non è idonea a soddisfare la richiesta formulata alla luce di quanto disposto dal Garante nel provvedimento generale del 31 luglio 2002. Ne consegue che per tale profilo il ricorso va accolto (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 14 novembre 2003 [doc. web n. 1121303]


L´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998, contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante, stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena d´inammissibilità ai sensi dell´art. 19, comma 2, lett. c) dello stesso decreto, la chiara indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda. Ne consegue che risulta inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati personali dagli archivi di una "centrale rischi" privata allorché l´interessato ometta di indicare, nell´ambito degli elementi posti a fondamento del ricorso, le norme la cui violazione comporterebbe la cancellazione dei dati trattati, in quanto i diritti di cui al comma 1, lettera c), n. 2 dell´art. 13 (cancellazione, trasformazione in forma anonima, blocco), a differenza delle altre posizioni giuridiche tutelate da tale norma, possono essere attivati solamente qualora i trattamenti operati risultino effettuati in violazione di legge.

  • Garante 18 dicembre 2003 [doc. web n. 1085455]



Ove la "centrale rischi" privata, convenuta avanti al Garante dall´interessato che chieda la cancellazione delle segnalazioni che lo riguardano, affermi, con dichiarazione della quale assume la responsabilità anche penale, che dette posizioni non sono censite presso la propria banca dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato all´Autorità.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084518]


Va accolta la richiesta del ricorrente, volta ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano da parte di una "centrale rischi" privata, allorché risulti che tali informazioni attengono ad un rapporto di finanziamento estinto da oltre due anni e senza alcuna segnalazione di ritardo o contestazione nei pagamenti. Infatti, in tal caso la divulgazione dei dati risulta eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali essi furono raccolti e trattati, con la conseguenza che il Garante, ai sensi dell´art. 29, comma 4 della legge n. 675/1996, può disporne la cancellazione quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato".

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085061]


È lecito il trattamento, da parte di una "centrale rischi privata", dei dati relativi ad un rapporto contrattuale relativo ad una carta di credito operativa. Ne consegue che la domanda di cancellazione non può trovare accoglimento.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1053889]


Legittimamente, l´interessato chiede che siano cancellati dagli archivi di una "centrale rischi" privata i dati relativi ad un rapporto di finanziamento esauritosi, senza pendenze, da oltre un anno. L´ulteriore divulgazione in rete dei dati in questione, infatti, è eccedente rispetto alle finalità originarie per le quali i dati furono raccolti. Ne consegue pertanto che il Garante, in accoglimento della domanda può disporre, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, la cancellazione dei dati che a tale finanziamento si riferiscono (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1053889]


Nel caso in cui una "centrale rischi" privata attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di aver cancellato dai suoi archivi i dati relativi ad un rapporto di finanziamento da tempo esaurito, dei quali era stata in precedenza sospesa la visibilità, va dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di cancellazione.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1053889]


Va definito con declaratoria di non luogo a provvedere il ricorso dell´interessato volto ad ottenere, tra l´altro, la cancellazione di alcuni dati personali dall´archivio elettronico di una "centrale rischi" privata, allorché quest´ultima, a seguito dell´invito ad aderire del Garante, dichiari di aver dapprima sospeso in via cautelativa la visibilità di una segnalazione negativa sull´interessato dal sistema da lei gestito e, successivamente, di aver cancellato definitivamente tali informazioni dalla propria banca dati.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1085376]

Scheda

Doc-Web
1144247
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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