g-docweb-display Portlet

Consenso

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Centrali rischi private > Consenso

Il consenso rilasciato da un cliente ad una banca circa la comunicazione dei suoi dati personali ad una "centrale rischi" non può estendersi ai rapporti contrattuali che non si sono mai instaurati o che si siano interrotti ad uno stadio che non legittima una comunicazione dei dati all´esterno (principio affermato in relazione al mancato rilascio, da parte di una banca, di una carta di credito al richiedente).

  • Garante 4 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 33 [doc. web n. 622810]


Il previo consenso informato costituisce presupposto di liceità del trattamento costituito dalla comunicazione da parte di un istituto di credito ad una "centrale rischi" privata delle informazioni concernenti il finanziamento concesso all´interessato.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067235]


È infondato il ricorso, volto ad ottenere la cancellazione dei dati inseriti in una "centrale rischi" privata, allorché risulti che l´interessato, sulla scorta di un consenso informato manifestato in sede di conclusione di un contratto di finanziamento, aveva autorizzato una società finanziaria a procedere a tale comunicazione (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 16 aprile 2003 [doc. web n. 1132733]


In termini generali, è lecito, ove assistito dal consenso dell´interessato, il trattamento effettuato da una "centrale rischi" privata, in qualità di autonomo titolare, dei dati personali trasmessile dagli enti segnalanti sulla base di accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1084766]
  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1084623]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084416]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085435]
  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084806]


Il consenso, rilasciato dall´interessato alle banche o alle società finanziarie aderenti al sistema di rilevazione del rischio creditizio per la trasmissione, alle "centrali rischi" private, di informazioni afferenti ai rapporti di finanziamento, costituisce presupposto idoneo a legittimare il relativo trattamento di dati. Pertanto, nell´ipotesi in cui l´interessato, dopo aver revocato il consenso, si opponga all´ulteriore trattamento, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti del ricorrente ed in luogo dell´integrale cancellazione delle informazioni, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei predetti dati e della conseguente loro visibilità all´interno delle banche dati gestite dalle "centrali rischi" private (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e del connesso provvedimento del 16 novembre 2004 in tema di bilanciamento di interessi).

  • Garante 5 dicembre 2003 [doc. web n. 1085048]
  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1085435]