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Agenzie per il territorio

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Agenzie per il territorio

La tenuta dei registri immobiliari e le formalità per la cancellazione delle ipoteche sono disciplinate dal codice civile. Va quindi considerato lecito il trattamento dei dati operato da una Agenzia per il territorio – ente pubblico ai sensi del d.lg. n. 300/1999 – nel rispetto di tali norme, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

  • Garante 6 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 6 [doc. web n. 1066118]


Le Agenzie del territorio sono soggetti pubblici e, pertanto, possono trattare dati solo per fini istituzionali e nei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano specificatamente l´attività. Pertanto ove non siano allegati o dedotti, né tanto meno emergano dagli atti del procedimento, elementi di prova che possano far ritenere che il trattamento dei dati relativi ad un pignoramento immobiliare non sia conforme alla normativa che regola la materia ed, in particolare, alle disposizioni del codice civile che disciplinano le modalità di tenuta dei registri immobiliari e le formalità per la cancellazione delle trascrizioni (artt. 2673 e ss. c.c. ed art. 2668 c.c.), la domanda, rivolta al Garante, di cancellazione dei dati relativi ad un pignoramento immobiliare, iscritti nel richiamato registro, non può trovare accoglimento.

  • Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1085666]