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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


DIRITTI DELL´INTERESSATO > Opposizione al trattamento > Profili generali

In caso di violazione del diritto di opposizione, non possono trovare applicazione le sanzioni previste dagli artt. 34 e ss. della legge n. 675/1996, in quanto non espressamente richiamati dall´art. 13 della medesima legge.

  • Garante 27 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 32 [doc. web n. 42026]


A differenza di quanto stabilito in tema di esercizio del diritto alla cancellazione dei dati previsto dall´art. 13, comma 1, lett. c), n. 2 della legge n. 675/1996, il diritto di opposizione al trattamento, di cui alla successiva lett.e), può essere esercitato dall´interessato senza che sia necessario addurre alcuna motivazione.

  • Garante 27 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 32 [doc. web n. 42026]


L´opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali operato da un quotidiano (art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996) è infondata quando l´articolo trae spunto da atti e documenti accessibili al pubblico, di cui sono riportati brevi stralci, e la vicenda riguarda un fatto che riveste interesse pubblico perché relativa al corretto svolgimento dell´attività amministrativa comunale e non risulta descritta con particolari e dettagli non pertinenti o lesivi della dignità dell´interessato (fattispecie relativa alla pubblicazione della notizia della segnalazione da parte di consiglieri comunali alla Corte dei Conti di una transazione avvenuta tra il Comune e l´interessato).

  • Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 8 [doc. web n. 41738]


L´opposizione al trattamento dei dati personali, anche se si riferisce ad operazioni di trattamento già effettuate, in particolare con l´avvenuta diffusione dei dati mediante pubblicazione su di un quotidiano, deve essere ugualmente presa in considerazione dal Garante, adito dall´interessato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, in relazione alla possibilità di una ulteriore, successiva divulgazione dei dati da parte del quotidiano.

  • Garante 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, pag. 8 [doc. web n. 41738]


Va considerato rispondente alle prescrizioni formali poste dall´art. 29 della legge n. 675/1996 e dall´art. 18 del d.P.R. n. 501/1998 il ricorso preceduto da una lettera inviata al titolare del trattamento nella quale l´interessato, pur senza citare espressamente l´art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, manifesti chiaramente la volontà di opporsi al trattamento dei dati personali operato dal titolare.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 30 [doc. web n. 40615]


Va dichiarato infondato il ricorso, proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, con il quale l´interessato eserciti il diritto, attribuito dall´art. 13, comma 1, lett. d) della legge, di opporsi al trattamento dei dati operato dal titolare, ove l´interessato stesso non specifichi in maniera chiara né comprovi sufficientemente i motivi legittimi posti a base della sua richiesta.

  • Garante 27 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 21 [doc. web n. 40485]


Ove l´interessato con il ricorso ex art. 29 della legge n. 675/1996 eserciti il diritto di opposizione attribuito dal comma 1, lett. d), dell´art. 13 della legge in relazione ad operazioni di trattamento già effettuate dal titolare, in particolare attraverso la già avvenuta diffusione dei dati, la richiesta deve essere presa in esame dal Garante in considerazione della possibilità di una eventuale, successiva divulgazione dei dati da parte del titolare.

  • Garante 27 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 21 [doc. web n. 40485]


Ai sensi dell´art. 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la comunicazione dei dati relativi all´indebitamento della clientela effettuata dagli intermediari finanziari alla Centrale rischi della Banca d´Italia, in quanto dovuta per legge, non è sottoposta all´obbligo della preventiva acquisizione del consenso dei singoli interessati, cui resta preclusa la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati o di opporsi al relativo trattamento.

  • Garante 17 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 29 [doc. web n. 40907]


L´opposizione al trattamento dei dati personali, anche se si riferisce ad operazioni di trattamento già effettuate e terminate – in particolare con l´avvenuta diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute mediante l´inserimento della dicitura "portatrice di handicap", riferita ad un´insegnante, nella graduatoria dei trasferimenti affissa nella bacheca di un provveditorato agli studi – deve essere presa comunque in esame dal Garante, adito dall´interessata con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, in relazione ad ogni altro futuro, eventuale trattamento del dato sensibile da parte del Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, anche presso altre sedi o dipendenze eventualmente preposte al trattamento (ad es. attraverso la compilazione di graduatorie a fini di comunicazione interna o nella redazione di atti amministrativi).

  • Garante 27 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, pag. 51 [doc. web n. 1063639]


La produzione e l´esibizione da parte di un comune, in un giudizio civile che vede coinvolto l´ente locale e il coniuge dell´interessato, di due certificati – di matrimonio e di servizio – dell´interessato stesso, dipendente comunale, comportano, ove il rapporto di coniugio e lo status di dipendente del comune assumano rilievo in causa, un trattamento (in particolare, una comunicazione) di dati personali lecito e finalizzato al legittimo esercizio del diritto di difesa dell´ente nel quadro delle relative finalità istituzionali. L´opposizione dell´interessato a tale trattamento, quindi, è infondata.

  • Garante 15 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 64 [doc. web n. 1064805]


La comunicazione dei dati relativi all´indebitamento della clientela effettuata da un istituto di credito alla Centrale rischi della Banca d´Italia, in quanto dovuta per legge, non è in contrasto con la normativa sulla protezione dei dati personali. Resta quindi preclusa all´interessato la possibilità di opporsi al relativo trattamento e il ricorso proposto al Garante nei confronti dell´istituto di credito deve essere dichiarato infondato.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 25 [doc. web n. 29984]
  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 27 [doc. web n. 29988]


Ove l´interessato si opponga al trattamento del proprio indirizzo di posta elettronica per fini promozionali o pubblicitari, il titolare deve astenersi dal trattare ulteriormente l´indirizzo e procedere altresì alla sua cancellazione, qualunque sia la forma in cui esso è conservato.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 29, pag. 71 [doc. web n. 29856]


È fondata la domanda con la quale l´interessato si oppone all´utilizzazione dell´indirizzo di posta elettronica per l´invio di messaggi aventi contenuto promozionale, senza che sia stato previamente acquisito il suo consenso informato.

  • Garante 25 giugno 2002, in Bollettino n. 30, pag. 126 [doc. web n. 1065957]


È fondata l´opposizione al trattamento dei dati, svolto attraverso l´invio ad un indirizzo di posta elettronica di corrispondenza per finalità commerciali, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato ovvero operi uno dei presupposti che, a norma dell´art. 12 della legge n. 675/1996, esonerino dalla sua acquisizione (nel caso di specie il titolare non ha dato alcun riscontro alle richieste dell´interessato, né elementi erano evincibili dalla documentazione allegata agli atti).

  • Garante 11 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 36 [doc. web n. 1065827]


È fondata la domanda di opposizione al trattamento dei dati utilizzati per l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica ove non risulti acquisito il previo consenso dell´interessato, ovvero non ricorra uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall´art. 12 della legge n. 675/1996 (nel caso di specie il titolare del trattamento, nel rispondere all´invito ad aderire formulatogli dal Garante, non ha fornito alcun elemento da cui evincere che l´interessato avesse prestato, prima dell´invio dell´e-mail promozionale, un informato consenso).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 20 [doc. web n. 1065819]


Va qualificata come opposizione al trattamento dei dati la richiesta, formulata con ricorso al Garante, volta ad inibire la futura trasmissione di dati relativi ad un rapporto di finanziamento alle centrali rischi private da parte della società erogatrice.

  • Garante 31 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 23 [doc. web n. 621342]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso al Garante ove il titolare, nel riscontrare l´opposizione al trattamento dei dati, manifesti la specifica volontà di sospendere ogni ulteriore trattamento (fattispecie relativa all´invio di comunicazioni promozionali non richieste ad indirizzo e-mail).

  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 88 [doc. web n. 1066663]


L´opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati (nella specie un indirizzo di posta elettronica reso conoscibile attraverso un sito web) per l´invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale o pubblicitario, è fondata ove non sia stato acquisito il preventivo consenso informato dell´interessato. Il titolare del trattamento, quindi, è tenuto ad adottare ogni idoneo accorgimento per impedire altre forme di trattamento illecito dei medesimi dati.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067222]


Non può essere accolto il ricorso con il quale l´interessato si oppone al trattamento delle immagini riprese dalle telecamere di un sistema di videosorveglianza istallato nel centro cittadino, ove, anche alla luce dei limiti fissati dal provvedimento di carattere generale emesso dal Garante in materia di videosorveglianza il 29/11/2000, non emergano profili di illiceità del trattamento, effettuato dal Comune in "contitolarità" con Questura e Comando dei Carabinieri.

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067775]


Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all´applicazione della relativa normativa protezionistica qualora non riguardi informazioni destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione. È quindi inammissibile il ricorso al Garante con cui l´interessato si opponga al trattamento di dati che lo riguardano contenuti in registrazioni audio - video acquisite nell´ambito di una controversia che lo vede contrapposto ad un vicino di casa. L´inammissibilità del ricorso non pregiudica la facoltà del ricorrente di tutelare in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta utilizzazione delle registrazioni.

  • Garante 31 marzo 2003 [doc. web n. 1081661]


Nell´ipotesi in cui un avvocato, sottoposto ad un procedimento disciplinare innanzi al Consiglio dell´Ordine, chieda il blocco delle informazioni ad esso relative o si opponga alla comunicazione dei dati che lo riguardano a terzi (nel caso di specie, a colui che aveva presentato l´esposto che aveva dato origine al procedimento, già escusso dall´organo disciplinare in qualità di teste), egli è tenuto a dimostrare, rispettivamente, l´illiceità del trattamento effettuato dal Consiglio nell´ambito dell´intrapreso procedimento, ovvero l´esistenza di una prassi volta a realizzare una comunicazione dei dati personali dell´incolpato in violazione di quanto previsto dall´art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (che prevede la notifica della decisione adottata esclusivamente al pubblico ministero e all´interessato). La mancata dimostrazione di tali circostanze determina la declaratoria d´infondatezza del ricorso al Garante.

  • Garante 9 maggio 2003 [doc. web n. 1128884]


Nell´ipotesi in cui l´interessato lamenti la ricezione di un catalogo per la vendita per corrispondenza, spetta al titolare del trattamento che effettuato la spedizione dimostrare l´avvenuto rilascio, da parte del destinatario, di un consenso preventivo e informato per l´invio del catalogo stesso, o l´esistenza di uno dei presupposti del trattamento alternativi al consenso. In caso contrario, l´opposizione del ricorrente al trattamento dei dati che lo riguardano deve trovare accoglimento.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 1132416]


Anche qualora l´illecita comunicazione dei dati personali dell´interessato abbia già prodotto gli effetti negativi dedotti nel ricorso proposto al Garante, sussiste un interesse del ricorrente a far interrompere eventuali, future altre forme di trattamento illecito o non corretto dei dati. L´opposizione al trattamento va pertanto accolta, con l´ordine al titolare di astenersi da ogni altro trattamento illecito o non corretto dei dati personali dell´interessato, in violazione di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali o ad esse direttamente connesse (fattispecie relativa all´illecita conoscenza, da parte di terzi, di dati personali, anche sensibili, relativi al donatore e al ricevente di un fegato trapiantato, trattati presso aziende ospedaliere in evidente violazione dei pertinenti obblighi di legge o di regolamento).

  • Garante 6 febbraio 2003 [doc. web n. 1131755]


L´opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati (nella specie un indirizzo di posta elettronica reso conoscibile attraverso un sito web) per l´invio di e-mail a contenuto promozionale, è fondata ove non sia stato acquisito il preventivo consenso informato dell´interessato.

  • Garante 3 aprile 2003 [doc. web n. 1079244]


Poichè l´invio di sms promozionali su utenze telefoniche mobili è illecito ove non sia stato acquisito preventivamente il consenso informato dell´intestatario, va accolta l´opposizione al trattamento dei dati nel caso in cui il titolare, pur avendo manifestato l´intenzione di interrompere l´invio dei messaggi, non abbia inibito efficacemente il trattamento dei dati contestato (fattispecie relativa al reiterato invio di sms con i quali un fornitore di servizi di telecomunicazione promuoveva l´opportunità di acquisire loghi, dedicare frasi e canzoni, aderire ad offerte commerciali o a nuovi servizi a pagamento, nonostante la manifestata opposizione del destinatario, intestatario delle utenze, al trattamento dei suoi dati per fini promozionali).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079087]

Il diritto dell´interessato di non essere più destinatario di corrispondenza pubblicitaria indesiderata sussiste pur in pendenza di un rapporto contrattuale con la società che ha proceduto all´invio, deve essere esercitatile gratuitamente ed il tempestivo riscontro alla richiesta deve essere garantito dalla società titolare mediante l´adozione di misure stabili che consentano di corrispondere tempestivamente alle richieste semplificandone le modalità di esercizio (fattispecie relativa al reiterato invio di sms con i quali, un fornitore di servizi di telecomunicazione, promuoveva l´opportunità di acquisire loghi, dedicare frasi e canzoni, aderire ad offerte commerciali o a nuovi servizi a pagamento, nonostante la manifestata opposizione del destinatario, intestatario delle utenze, al trattamento dei suoi dati per fini promozionali).

  • Garante 9 aprile 2003 [doc. web n. 1079087]


Gli utenti di telefonia mobile possono esercitare tutti i diritti previsti dalla normativa di protezione dei dati personali (diritto di accedere ai dati trattati dal titolare, di conoscere l´origine dei dati, di chiederne la cancellazione in caso di trattamento illecito, ecc.) anche rispetto agli Sms commerciali e pubblicitari, se del caso revocando il consenso già prestato od opponendosi gratuitamente, anche in parte, al trattamento dei dati personali per fini di informazione commerciale, di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. L´esercizio di tali diritti, a seconda del genere di rapporto contrattuale, è consentito anche quando gli Sms siano inviati nel quadro della fornitura "gratuita" di servizi.

  • Garante 10 giugno 2003 [doc. web n. 29836]


Costituisce adeguata risposta all´opposizione manifestata dall´interessato, destinatario di una comunicazione promozionale, alla ricezione di ulteriori messaggi di tale natura, l´assicurazione offerta dal titolare del trattamento – con dichiarazione della quale risponde anche penalmente – di non detenere più dati che lo riguardano e di avere aggiornato i propri sistemi al fine di evitare che il suo nominativo possa in futuro essere utilizzato per finalità pubblicitarie.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080332]
  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080290]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con cui l´interessato si oppone al trattamento dei suoi dati per finalità pubblicitarie, ove il titolare del trattamento assicuri di avere inibito dall´anagrafica dei clienti il nominativo del ricorrente per l´utilizzo dei dati per attività commerciali e di marketing.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080002]


In caso di opposizione al trattamento avanzata, destinatario di una comunicazione non richiesta a carattere commerciale, non costituisce riscontro adeguato da parte della società mittente l´avere richiesto ad altra società, fornitrice e custode dei nominativi dei destinatari, la cancellazione dei dati del ricorrente, essendo necessario fornire assicurazione sull´adozione di ogni opportuna misura e accorgimento tecnico volto ad evitare che il nominativo dell´interessato venga in futuro ulteriormente utilizzato – direttamente o tramite l´azione di soggetti terzi a ciò delegati – nell´ambito di iniziative promozionali.

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081404]


É inammissibile l´opposizione al trattamento dei dati proposta dal cliente di una banca che rifiuti di sottoporsi alla rilevazione dei suoi dati biometrici (impronte digitali associate all´immagine del viso) all´ingresso dell´istituto di credito, al quale non gli sia stato consentito di accedere con modalità alternative, in quanto detto rifiuto impedisce ogni trattamento di dati da parte della banca. L´opposizione, infatti, può essere fatta valere dall´interessato solo nei riguardi di un trattamento in corso – o di prossimo svolgimento, oppure appena concluso e di cui si paventa la reiterazione – in relazione a dati personali in possesso del titolare o di cui questi può in concreto disporre (nella specie l´istituto, riconosciuta l´operatività del provvedimento emesso in materia dal Garante il 28 settembre 2001, ha comunque assicurato l´immediata adozione di un sistema alternativo di accesso mediante richiesta al citofono).

  • Garante 24 luglio 2003 [doc. web n. 1081374]

Va dichiarato non luogo a provvedere sull´opposizione al trattamento proposto dal destinatario di pubblicazioni a contenuto promozionale inviate per posta ordinaria, ove il titolare, mittente delle comunicazioni, assicuri, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche penalmente, di cessare l´utilizzo dei dati per detta finalità.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1105572]


È legittima l´allegazione agli atti del giudizio, da parte del convenuto in un´azione di risarcimento del danno, della lettera nella quale viene riepilogata l´attività svolta da un professionista nell´esercizio di un mandato conferitogli, anche in relazione a comportamenti e decisioni di dirigenti e/o amministratori della società mandante. Tale allegazione, infatti, è funzionale all´esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che l´opposizione del professionista al trattamento dei dati contenuti nella missiva non può trovare accoglimento (nella specie il responsabile dell´ufficio legale di una società, convenuto in un´ azione di risarcimento del danno, ha depositato agli atti del giudizio una lettera proveniente dall´interessato nella quale erano descritte le attività intraprese nello svolgimento del suo rapporto professionale).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1082988]


È infondata la domanda con la quale il soggetto, subentrato su sua richiesta nel contratto telefonico già intestato al coniuge defunto, si opponga al trattamento dei suoi dati anagrafici – ed in particolare al loro inserimento nell´elenco telefonico della rete urbana – nel caso in cui abbia aderito incondizionatamente al contratto stesso senza formulare alcuna esplicita riserva.

  • Garante 26 novembre 2003 [doc. web n. 1084285]


Sono infondate la richiesta dell´interessato di cancellazione dei dati e l´opposizione per motivi legittimi relativamente al trattamento dei dati effettuato al proprio interno da una società finanziaria in relazione ad un contratto di finanziamento precedentemente stipulato fra le parti, ove risulti che la raccolta ed il successivo trattamento "interno" delle informazioni da parte della società sia avvenuto in modo lecito e non eccedente in relazione agli scopi per i quali le stesse sono state raccolte, con riferimento ai dati inerenti al rapporto contrattuale soggetti ad obblighi di conservazione interna.

  • Garante 9 dicembre 2003 [doc. web n. 1084439]

Il gestore di telefonia mobile deve cessare l´invio di sms promozionali ove l´interessato, intestatario di un´utenza mobile e destinatario dei messaggi, manifesti la sua opposizione all´ulteriore ricezione di comunicazioni di tale contenuto.

  • Garante 19 dicembre 2003 [doc. web n. 1084791]


Il titolare del trattamento deve adottare idonee misure atte ad inibire l´ulteriore utilizzo a fini di marketing diretto dei dati personali dell´interessato che si sia opposto alla ricezione di comunicazioni commerciali.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084548]

Scheda

Doc-Web
1146455
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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