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Sanzioni

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


 TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI> Sanzioni

Ove il Garante, nell´ambito di un procedimento instaurato sulla scorta di una segnalazione, formuli ad una società telefonica una richiesta volta ad ottenere specifici ragguagli – tra l´altro – sulle modalità e le forme del trattamento dei dati personali dei segnalanti, l´eventuale inottemperanza, da parte della società intimata, al conseguente dovere di esplicazione costituisce condotta omissiva illecita. Di conseguenza, a detta società, previa contestazione del fatto effettuata ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981, si applica la sanzione amministrativa di cui all´art. 39, comma 1 della legge n. 675/1996 (nella specie il titolare del trattamento è stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, da effettuarsi entro il termine perentorio di giorni 60 dalla contestazione).

  • Garante 2 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 67 [doc. web n. 1065308]
  • Garante 2 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 69 [doc. web n. 1065328]
  • Garante 2 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 71 [doc. web n. 1065340]
  • Garante 2 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 65 [doc. web n. 1065352]


Una società che, senza fornire alcuna idonea informativa, proceda all´installazione, all´interno ed all´esterno di un ipermercato, di un sistema di videosorveglianza dotato di telecamere mobili che consentono la piena riconoscibilità dei soggetti inquadrati, viola la specifica disciplina posta al riguardo dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Pertanto, previa contestazione ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981, alla società deve applicarsi la relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dall´avvenuta contestazione dell´illecito.

  • Garante 2 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 73 [doc. web n. 1065292]


La società di ricerca e selezione del personale che, al momento di chiedere agli interessati il consenso al trattamento – consistente nell´utilizzazione delle informazioni contenute nei curricula sollecitati attraverso annunci ed offerte di lavoro –, non fornisca la necessaria e completa informativa, viola la specifica disciplina posta al riguardo dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A detta società, previa contestazione resa ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981, si applica quindi la relativa sanzione amministrativa (nella specie, il titolare è stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione).

  • Garante 4 aprile 2002, in Bollettino n. 29, pag. 80 [doc. web n. 1065727]
  • Garante 16 aprile 2002, in Bollettino n. 29, pag. 82 [doc. web n. 1065789]


Le società di ricerca e selezione del personale che sollecitino agli interessati, attraverso annunci ed offerte di lavoro, l´invio di curricula senza fornire la necessaria e completa informativa sull´utilizzazione delle informazioni ivi contenute, viola la specifica disciplina posta al riguardo dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A dette società, previa contestazione resa ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981, si applica quindi la relativa sanzione amministrativa (nella specie, il titolare è stato ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione).

  • Garante 16 aprile 2002, in Bollettino n. 29, pag. 84 [doc. web n. 1065737]
  • Garante 16 aprile 2002, in Bollettino n. 29, pag. 86 [doc. web n. 1065772]
  • Garante 16 aprile 2002, in Bollettino n. 29, pag. 88 [doc. web n.  1065793]


La mancata predisposizione di una idonea informativa circa l´avvenuta installazione di un sistema di videosorveglianza e l´omessa individuazione degli incaricati del trattamento dei dati – intesi come addetti al sistema di videosorveglianza e, in generale, al trattamento dei dati personali così acquisiti – integra la violazione amministrativa prevista e punita dall´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996.

  • Garante 18 giugno 2002, in Bollettino n. 30, pag. 156 [doc. web n. 1066009]


Il mancato riscontro alla richiesta del Garante di fornire informazioni e di esibire documenti integra la violazione amministrativa punita con l´irrogazione di una sanzione pecuniaria (nella specie una Asl ha omesso di fornire le informazioni e gli elementi di valutazione richiesti dall´Ufficio nel corso di un procedimento scaturito da una segnalazione e relativo all´accertamento della conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di trattamenti aventi ad oggetto dati sensibili).

  • Garante 18 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 142 [doc. web n. 1065986]


La mancata notificazione al Garante dell´installazione di un sistema di videosorveglianza presso un supermercato è sanzionata in via amministrativa in quanto, consentendo l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, comporta un trattamento di dati personali (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 23 luglio 2002, in Bollettino n. 30, pag. 154 [doc. web n. 1066005]


Alla luce della specifica disciplina posta dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, per l´espletamento dei propri compiti il Garante può chiedere al titolare e al responsabile del trattamento, all´interessato e anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. Il soggetto che ometta di fornire risposta viola tale disciplina e rimane quindi destinatario della contestazione resa ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981 e della conseguente sanzione amministrativa (nella specie un comune, che non aveva fornito informazioni in ordine alle modalità di raccolta e di conservazione di dati sensibili, è stato ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta, da versare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione).

  • Garante 2 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 156 [doc. web n. 1066410]


L´autore di dichiarazioni rese nel corso di un procedimento dinanzi al Garante risponde anche penalmente della genuinità delle stesse.

  • Garante 17 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 89 [doc. web n. 1066290]


La mancata notificazione al Garante dell´avvenuta installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che consente l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, nonostante la mancata conservazione delle immagini, costituisce comportamento sanzionabile in via amministrativa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 1 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 126 [doc. web n. 1066683]


Un ente che proceda all´installazione, presso i suoi locali, di un impianto di videosorveglianza che consente l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, è tenuto a notificare al Garante il trattamento in questione. Essendo stato accertato che nell´originaria notifica non era stata indicata l´effettuazione di trattamenti a mezzo di impianti di videosorveglianza e/o videoregistrazione, all´ente, previa rituale contestazione dell´illecito, è stata applicata la relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione stessa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 1 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 126  [doc. web n. 1066683]


La mancata predisposizione di una adeguata informativa agli interessati dell´avvenuta installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso che consenta l´identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati, nonostante la mancata conservazione delle immagini, costituisce comportamento sanzionabile in via amministrativa.

  • Garante 5 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 124 [doc. web n. 1066679]


Costituisce comportamento sanzionabile in via amministrativa il mancato riscontro, da parte del titolare del trattamento, di una richiesta di informazioni rivoltagli dal Garante nell´esercizio delle sue funzioni istituzionali di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali da parte di coloro che operano a vario titolo sulla rete Internet.

  • Garante 15 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 128 [doc. web n. 1066688]


Nel sistema delineato dalla legge n. 675/1996, le compagnie di assicurazioni sono tenute a comunicare all´interessato i dati attinenti allo stato di salute contenuti nelle perizie medico legali tramite un medico designato dall´interessato stesso o, in difetto, dal titolare. Essendo stata accertata, tramite una verifica documentale d´ufficio, l´avvenuta violazione della disposizione in oggetto da parte di una società assicuratrice, il Garante, previa rituale contestazione dell´illecito, ha proceduto all´applicazione della relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione stessa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 5 novembre 2002 [doc. web n. 1067585]


Il gestore di un sito web che, all´atto dell´offerta di un servizio, acquisisca i dati personali dei visitatori del sito senza fornire loro un´adeguata informativa sul trattamento delle informazioni ottenute, pone in essere una condotta illecita, generatrice, tra l´altro, di responsabilità amministrativa. Pertanto, qualora non ritenga di poter accogliere le difese formulate dal gestore avverso l´originario verbale di contestazione dell´illecito, il Garante deve pronunziare un´ordinanza-ingiunzione, determinando l´ammontare della sanzione irrogata.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067649]


A seguito della contestazione dell´illecito da parte del Garante, il titolare del trattamento può scegliere di avvalersi delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (facendo pervenire al Garante scritti difensivi e documenti e chiedendo, se del caso, di essere sentito dall´Autorità stessa) oppure può estinguere direttamente l´illecito, mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per l´infrazione commessa. Qualora il titolare non eserciti alcuna di dette opzioni, il Garante deve emettere apposita ordinanza-ingiunzione, opponibile dinanzi al giudice competente.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067645]


Una Università che, nel predisporre le attività relative al bando di selezione per l´ammissione ad un corso di laurea in informatica, non fornisca la necessaria e preventiva informativa sul trattamento dei dati personali degli interessati, viola la specifica disciplina posta al riguardo dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Pertanto, previa contestazione ai sensi delle disposizioni della legge n. 689/1981, all´Università deve applicarsi la relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione della contestazione stessa. 

  • Garante 11 giugno 2003 [doc. web n. 1211290]


Il Garante può impartire ad un soggetto pubblico le prescrizioni necessarie a conformare il proprio comportamento alla disciplina posta dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, che pone a sua salvaguardia anche sanzioni penali. Ove adempia a dette prescrizioni nei tempi stabiliti dall´Autorità, il soggetto pubblico viene ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta rispetto a quella stabilita per ciascun reato. L´adempimento e il pagamento estinguono i reati (nella fattispecie, l´Autorità ha rilevato che un comune: non aveva adottato le misure di sicurezza necessarie ad impedire l´accesso ai dati anagrafici detenuti negli uffici da parte di personale dipendente non autorizzato e del pubblico (documentazione posta in schedari siti in locali a libero accesso, oppure in armadi aperti); non aveva formalmente incaricato del trattamento dei dati i dipendenti dell´ufficio anagrafe, che inoltre non avevano ricevuto le debite istruzioni; non aveva adottato il documento programmatico sulla sicurezza. Ha quindi impartito le prescrizioni atte a ripristinare, entro un breve lasso di tempo, la legalità nel trattamento dei dati).

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080345]


Il Garante, a seguito di apposita segnalazione, ha appurato che un titolare del trattamento, nell´esercizio della propria attività professionale di assistenza in materia infortunistica, ha omesso di fornire all´interessato una preventiva ed idonea informativa circa il trattamento dei dati personali. Pertanto, il Garante, previa contestazione dell´illecito ai sensi della legge n. 689/1981, ha proceduto all´applicazione della relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione stessa.

  • Garante 23 luglio 2003 [doc. web n. 1211327]


Una società che effettui un´attività di raccolta di dati personali, finalizzata all´invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto commerciale, è tenuta a fornire previa ed adeguata informativa ai destinatari delle comunicazioni. Il Garante, ove accerti l´avvenuta violazione della specifica disciplina posta al riguardo dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ha il dovere di contestare l´illecito secondo le modalità previste della legge n. 689/1981, procedendo altresì all´applicazione della relativa sanzione amministrativa ed ammettendo il contravventore al pagamento in misura ridotta (ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione stessa).

  • Garante 31 luglio 2003 [doc. web n. 1211487]


Nel sistema delineato dalla legge n. 675/1996, le compagnie di assicurazioni sono tenute a comunicare all´interessato i dati attinenti allo stato di salute contenuti nelle perizie medico legali tramite un medico designato dall´interessato stesso o, in difetto, dal titolare. Essendo stata accertata, tramite una verifica documentale d´ufficio, l´avvenuta violazione della disposizione in oggetto da parte della rappresentanza generale in Italia di una compagnia assicuratrice straniera, il Garante, previa rituale contestazione dell´illecito, ha proceduto all´applicazione della relativa sanzione amministrativa, con ammissione al pagamento in misura ridotta ove effettuato nel termine perentorio di 60 giorni dalla contestazione stessa (fattispecie antecedente all´entrata in vigore del d.lg. n. 196/2003).

  • Garante 1 agosto 2003 [doc. web n. 1211494]


L´attività di raccolta di dati personali finalizzata all´invio di messaggi a mezzo posta aventi contenuto commerciale, senza la preventiva informativa all´interessato, comporta violazione della normativa in materia di protezione dei dati, punita con il pagamento di una sanzione amministrativa, in relazione alla quale il trasgressore è ammesso dal Garante al pagamento in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo previsto, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della relativa contestazione.

  • Garante 29 ottobre 2003 [doc. web n. 1211527]


La Banca, nei confronti della quale, in esito ad un accertamento ispettivo, sia stata acclarata la mancata predisposizione di adeguate misure di sicurezza, può essere ammessa dal Garante al pagamento dell´ammenda prevista per la relativa contravvenzione in misura ridotta, nel caso in cui adegui il trattamento dei dati alle indicazioni minime individuate dal Garante, nei modi e nei tempi dallo stesso prescritti. L´adempimento degli obblighi ed il pagamento dell´ammenda determinano l´estinzione del reato (fattispecie relativa ad un trattamento di dati personali, effettuati con elaboratori elettronici su conti correnti c.d. on-line, accessibili tramite una rete di telecomunicazione disponibile per il pubblico, privo di quelle misure ritenute dall´Autorità indispensabili per garantire un livello di sicurezza minimo. Tali misure sono state individuate dal Garante nella predisposizione, per gli incaricati del trattamento, di una o più parole chiave per l´accesso ai dati oltre che nell´attribuzione, sia agli incaricati che ai clienti abilitati all´utilizzazione del sistema, di codici identificativi personali).

  • Garante 19 novembre 2003 [doc. web n. 1084238]


Anche nel caso in cui il titolare del trattamento, mittente di comunicazioni commerciali, abbia adempiuto alla richiesta dell´interessato, destinatario della corrispondenza, di cancellare i dati utilizzati per l´invio del materiale pubblicitario, il Garante, dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso dell´interessato, può instaurare un distinto procedimento volto a verificare l´esistenza dei presupposti per l´eventuale applicazione di sanzioni amministrative in relazione al mancato rilascio di un´idonea informativa.

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084823]


Alla luce degli elementi emersi nel corso del procedimento promosso con ricorso dell´interessato, il Garante può decidere di verificare, nell´ambito di altro autonomo procedimento, i presupposti per l´eventuale applicazione al titolare di sanzioni amministrative conseguenti alle accertate illiceità nel trattamento dei dati personali (riferite, nella specie, all´idoneità dell´informativa rilasciata all´interessato e alle modalità di trattamento dei dati di terzi).

  • Garante 22 dicembre 2003 [doc. web n. 1084927]


Il titolare del trattamento che renda al Garante, nel corso di un procedimento instaurato con ricorso dall´interessato, dichiarazioni che si rivelino non veritiere, incorre nel reato previsto e punito dall´art. 37 della legge n. 675/1996 (nella specie, una società ha dichiarato di non conoscere e di non avere utilizzato le coordinate bancarie del ricorrente per effettuare un bonifico a suo favore, mentre agli atti del procedimento è risultato, anche da informazioni richieste dall´Autorità ad un istituto bancario, che la società aveva dato disposizioni in tal senso).

  • Garante 29 dicembre 2003 [doc. web n. 1084581]