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Procreazione assistita: solo dati anonimi nel registro nazionale delle strutture sanitarie - 26 luglio 2005 [1151435]

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[doc. web n. 1151435]

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Procreazione assistita: solo dati anonimi nel registro nazionale delle strutture sanitarie - 26 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro della salute;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il Ministro della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di decreto recante l´istituzione del registro nazionale delle strutture autorizzate ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito delle tecniche medesime, da adottare in attuazione dell´articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Il parere tiene conto degli elementi di valutazione forniti dal Ministero della salute a seguito dei quali, il 20 luglio u.s., è stato sottoposto per l´esame un nuovo schema di decreto.

OSSERVA:

Lo schema attua la legge n. 40/2004 nella parte in cui istituisce il registro nazionale delle strutture autorizzate all´applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati (art. 11, comma 1, l. n. 40/2004).

Responsabile dell´attuazione e del funzionamento del registro sarà l´Istituto superiore di sanità, indicato espressamente nello schema quale titolare del trattamento dei dati personali che vi saranno registrati (artt. 1, comma 2, e 3, comma 1, dello schema).

Per quanto riguarda dati personali relativi a soggetti identificati o identificabili, lo schema prevede che nel registro siano registrati solo dati personali relativi alle strutture autorizzate all´applicazione delle predette tecniche, necessari al loro censimento, e quelli concernenti le relative autorizzazioni di legge, il cui conferimento è obbligatorio.

Al riguardo, non vi sono rilievi di fondo da formulare (artt. 18 e 19 del Codice; art. 11, comma 1, l. n. 40/2004; art. 1, commi 3 e 5, lett. a) e b), dello schema). E´, peraltro, necessario specificare nell´allegato tecnico che il riferimento al personale operante presso le strutture ("personale medico", "personale laboratorio di biologia", "medico anestesista", "infermieristico", "amministrativo") attiene solo al dato numerico, non dovendo essere indicati in questa sede anche i dati identificativi dei singoli dipendenti interessati (all. 1, "set anagrafico della struttura"). Ciò, in linea con quanto previsto nell´allegato 2, che contiene anch´esso solo dati anonimi numerici.

Lo schema prevede, inoltre, che possano essere raccolti, comunicati o diffusi anche altri dati, relativi alle coppie che accedono alle predette tecniche, agli embrioni ed ai nati. Si tratta, però, solo di dati in forma anonima anche aggregata, e di eventuali altri dati raccolti in via sperimentale, ma anch´essi solo anonimi (art. 11, comma 3, l. n. 40/2004; artt. 3, 11 e 22, comma 3, del Codice; settimo periodo del preambolo, art. 1, commi 3 e 5, lett. c), e all. 2 dello schema).

Anche a tale riguardo non vi sono rilievi generali da formulare. Risulta, peraltro, necessario coordinare sul piano formale il settimo e l´ottavo periodo del preambolo del decreto, inserendo anche in quest´ultimo periodo, dopo la parola "dati", le parole "anonimi anche aggregati,".

Riservandosi di valutare le modalità di raccolta e di conservazione dei dati nel registro, l´individuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione dei dati registrati e le relative modalità di accesso, in occasione dell´ulteriore parere da formulare su un altro provvedimento di cui è prevista l´adozione (art. 4 dello schema), il Garante esprime parere favorevole sull´odierno schema di decreto, a condizione che vengano apportate le modifiche sopra indicate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli