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Provvedimento del 7 luglio 2005 [1170284]

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[doc. web n. 1170284]

Provvedimento del 7 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione concernente la puntata dell´ 8 novembre 2004 della trasmissione televisiva RAI "Chi l´ha visto";

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e l´allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A 1);

VISTO il provvedimento del Garante del 18 novembre 2004 con cui il Garante ha disposto il blocco temporaneo dei dati trattati nel corso della predetta puntata;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Con provvedimento del 18 novembre 2004 il Garante ha disposto il blocco (art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali) dei dati trattati nel corso del programma televisivo di Rai Tre "Chi l´ha visto" dell´ 8 novembre 2004. In particolare, durante la puntata è stato trasmesso un ampio servizio riguardante la vicenda di un uomo di nazionalità danese le cui tracce si erano perse da diversi anni e di cui erano state avviate di recente nuove ricerche, su sollecitazione di taluni familiari. Nell´ambito della stessa puntata è stato riproposto anche il caso di un uomo senza-tetto di Torino, la cui identità si ipotizzava potesse corrispondere a quella dello scomparso, diffondendo alcune immagini che lo ritraevano per strada, ovvero che documentavano i tentativi effettuati dalla redazione del programma per avvicinarlo allo scopo di conoscere meglio la sua storia.

In relazione al predetto servizio, il 10 novembre 2004, è stata segnalata al Garante la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle immagini diffuse nel corso della citata puntata, ritenute lesive dei diritti e della dignità dell´uomo ripreso.

Il Garante ha acquisito la registrazione della puntata riscontrando che alcune fra le immagini diffuse si soffermavano con insistenza sull´uomo, anche con ripetuti e prolungati primi piani, cogliendolo in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica; inoltre, aveva riscontrato che alcune delle immagini predette apparivano raccolte "nonostante il disagio manifestato dall´interessato o senza che il medesimo fosse consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera".

L´Autorità ha quindi disposto il predetto blocco (provvedimento del 18 novembre 2004) evidenziando come siffatto trattamento avesse ecceduto i limiti posti al diritto di cronaca, favorendo una spettacolarizzazione del caso e violando i diritti fondamentali e la dignità dell´interessato (artt. 2 e 137 del Codice; artt. 8 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica), riservandosi di effettuare ulteriori accertamenti sul caso.

Contestualmente alla comunicazione del richiamato provvedimento, il Garante ha chiesto a Rai S.p.a. di fornire elementi sul caso, con particolare riferimento alle misure che erano state adottate per garantire la correttezza e la trasparenza nella raccolta delle immagini dell´uomo ripreso per strada.

L´emittente televisiva ha poi fornito riscontro alle richieste del Garante sostenendo che le immagini e i dati de quo erano stati "acquisiti ed ulteriormente trattati in modo lecito e corretto e nei limiti strettamente indispensabili al raggiungimento della finalità perseguita dal programma, ossia consentire che qualcuno dei telespettatori potesse riconoscere la persona ripresa". L´emittente ha anche sottolineato che le riprese erano state effettuate "rendendo palese la presenza della troupe televisiva e in particolare della telecamera, circostanza che trova, tra l´altro conferma nell´atteggiamento della stessa persona ripresa che più volte manifesta chiaramente consapevolezza di essere ripresa".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il caso deve essere inquadrato nell´ambito della disciplina dettata con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità giornalistiche, la quale consente al giornalista di raccogliere dati personali nell´esercizio della propria attività e di diffonderli, anche senza il consenso dell´interessato, nei limiti dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità della persona (art. 137 del Codice; artt. 6, 8 e 10 del codice di deontologia).

Tale disciplina opera anche con riferimento ad attività giornalistiche con connotati investigativi quale può considerarsi, in termini generali, quella svolta nel caso di specie dalla testata di Rai Tre "Chi l´ha visto".

I fatti riportati nel servizio televisivo presentano alcuni profili di interesse pubblico. Il servizio documentava un caso irrisolto di scomparsa e, contestualmente, la vicenda di un uomo che da lungo tempo vive per le strade di un quartiere torinese in evidente stato di disagio economico e psichico. Il servizio testimoniava, fra l´altro, la solidarietà offerta da numerosi cittadini all´uomo senza-tetto, nonché l´iniziativa di un´associazione di volontariato che –come precisato dalla medesima in una nota inviata al Garante- aveva a suo tempo segnalato il caso alla redazione di "Chi l´ha visto" proprio nell´auspicio di consentire a questo uomo in difficoltà di recuperare la propria identità e condizioni di vita migliori.

Tali presupposti giustificavano, in termini generali, il trattamento da parte della testata giornalistica dei dati relativi ai soggetti protagonisti delle due storie raccontate, anche mediante la raccolta e la diffusione di immagini che li riguardano.

Tuttavia, come più volte ricordato dal Garante, era dovere dei giornalisti raccogliere le informazioni nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, evitando artifici e pressioni indebite (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice e art. 2 del codice di deontologia), nonché astenendosi dal fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie lesive della dignità della persona interessata (artt. 8 e 10 del codice di deontologia).

Tali principi non risultano essere stati rispettati nel caso di specie. L´istruttoria conferma al riguardo quanto rilevato nel provvedimento di blocco, risultando evidente come talune immagini che ritraggono l´uomo senza-tetto siano state raccolte nonostante il disagio da lui manifestato o senza che il medesimo fosse sempre consapevole –come invece sostenuto da Rai S.p.a.- di essere ripreso da vicino da una telecamera. Tale ultima circostanza è chiaramente riscontrabile con riferimento ai ripetuti e prolungati primi piani dell´interessato effettuati dalla telecamera durante il sonno di questi.

Se, come sostenuto da RAI s.p.a., scopo delle riprese ravvicinate era quello di acquisire immagini quanto più possibile dettagliate dell´uomo senza-tetto di Torino al fine di consentire ai figli dello scomparso di effettuare un confronto con le fotografie del padre, ovvero di consentire il riconoscimento dell´uomo anche da parte di terzi, tali finalità avrebbero potuto essere comunque perseguite senza violare spazi di intimità (quali sono anche i momenti di riposo) e nel rispetto della dignità dell´uomo, anche tramite eventuali altri contatti con la famiglia ed evitando, in ogni caso, eccessi di spettacolarizzazione anche attraverso l´insistente messa in onda di dettagli.

Alla luce delle considerazioni svolte, in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con provvedimento del 18 novembre 2004 nei confronti di RAI S.p.a, ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, si dispone nei confronti del medesimo soggetto, in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell´8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l´uomo senza-tetto di Torino. Ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1, lett. c), si prescrive inoltre a RAI S.p.a. di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con il provvedimento del 18 novembre 2004, dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, a RAI S.p.a., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto della segnalazione, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell´8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l´uomo senza-tetto di Torino;

b) ai sensi dell´art. 143, comma 1, lett. b) e dell´art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a RAI S.p.a. di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l´invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli