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Provvedimento del 17 marzo 2005 [1170467]

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[doc. web n. 1170467]

Provvedimento del 17 marzo 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Crea rappresentato e difeso dall´avv. Elisabetta Marinari presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Trenitalia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Trenitalia S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza avanzata l´11 novembre 2004, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la quale aveva chiesto di accedere ai dati contenuti nei "fogli presenza mod. 46 dal mese di gennaio 2003 al (…) mese di ottobre 2004".

Con il ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento, oltre al risarcimento dei danni morali subiti.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 gennaio 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la società resistente ha risposto con nota inviata il 27 gennaio invitando il ricorrente a presentarsi presso la "Struttura personale organizzazione centro nord" di Bologna "per ritirare copia dei fogli presenza" richiesti.

Con successiva nota del 4 marzo 2005, fatta pervenire a seguito della proroga del termine per la decisione sul ricorso, Trenitalia S.p.A.- Personale e Organizzazione Centro Nord (con sede a Bologna) ha comunicato di aver consegnato, in data 9 febbraio 2005, copia della documentazione richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali detenuti dal datore di lavoro e contenuti nei fogli di presenza sul lavoro relativi ad un determinato arco temporale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice. Il titolare del trattamento ha infatti messo a disposizione dell´interessato, sia pure solamente dopo la presentazione del ricorso, i dati personali in questione mediante consegna, presso una propria struttura territoriale, della documentazione richiesta.

Al riguardo va però rilevato che è onere del titolare del trattamento "agevolare l´accesso ai dati personali da parte dell´interessato, anche attraverso l´impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un´accurata selezione dei dati", nonché "a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente" (art. 10, comma 1, del Codice).

Nel caso di specie appariva pertanto legittima la richiesta dell´interessato di ricevere la comunicazione dei dati in questione presso la propria sede lavorativa o la propria abitazione.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni atteso che questa Autorità non ha competenza in merito tali richieste le quali devono essere proposte dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, è posto interamente a carico di Trenitalia S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni, nei termini di cui in motivazione;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto interamente a carico di Trenitalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 marzo 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1170467
Data
17/03/05

Tipologie

Decisione su ricorso