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Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) - 15 dicembre...

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[doc. web n. 1212493]

Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Istituto nazionale di statistica (Istat)  - 15 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema tipo di regolamento, presentata dall´Istituto nazionale di statistica in data 12 dicembre 2005;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

L´Istituto nazionale di statistica (Istat) ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari da effettuarsi solo presso il medesimo istituto, al di fuori di quelli per finalità statistiche individuati, in particolare, nel Programma statistico nazionale di cui al d.lg. 6 settembre 1989, n. 322.

L´Istat, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento.

A tale scopo, ferma restando la specifica disciplina dettata dall´art. 6-bis del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322 per il trattamento dei dati individuati nel Programma statistico nazionale, l´Istat è tenuto ad adottare un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante.

Il documento, che identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Istat, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, è stato sottoposto al parere dell´Autorità ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto nazionale di statistica per effettuare presso il medesimo Istituto il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità diverse da quelle statistiche perseguite nei singoli casi.

Roma, 15 dicembre  2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli