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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219039]

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[doc. web n. 1219039]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Supino presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´interessato, dipendente di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (nei cui confronti ha instaurato una controversia dinanzi al Tribunale di Chieti per il riconoscimento della qualifica superiore), nell´ambito di una serie di istanze volte ad acquisire documenti ed informazioni che lo riguardano, ha formulato il 24 agosto 2005 un´istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice chiedendo di conoscere i dati personali contenuti in alcune comunicazioni -espressamente indicate- che lo stesso ritiene essere state scambiate (anche per posta elettronica) tra alcuni uffici del citato istituto di credito con riferimento alla sua attività lavorativa.

Non avendo ricevuto riscontro, la richiesta di accesso è stata riproposta con il ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice con il quale il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 ottobre 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con fax del 31 ottobre 2005, al quale ha allegato copia di un riscontro già fornito, con il quale la banca ha dichiarato di non disporre di ulteriori dati rispetto a quelli che sono stati già comunicati al ricorrente anche in riscontro ad interpelli precedenti, e lo ha comunque invitato a recarsi presso lo studio legale che la difende dinanzi all´Autorità per un "riscontro generale".

Con note del 24 ottobre, 7 e 11 novembre 2005 il ricorrente ha nuovamente sostenuto di ritenere esistenti le note e le comunicazioni oggetto dell´istanza di accesso ed ha ribadito le proprie richieste.

A seguito della proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149 del Codice e di un incontro tra le parti del 3 dicembre 2005, la banca resistente ha comunicato a questa Autorità, con fax pervenuto il 9 dicembre 2005, di aver fornito al ricorrente la restante documentazione contenente dati che lo riguardano e di aver confermato l´esistenza di una delle comunicazioni oggetto della richiesta di cui al presente ricorso (la nota inviata in data 25 agosto 2004 da un responsabile dell´unità presso cui il ricorrente ha prestato servizio all´ufficio legale della banca medesima). Tuttavia, rispetto a quest´ultima nota (inviata solo al Garante per le valutazioni del caso), l´istituto di credito ha dichiarato di non ritenere possibile, allo stato, l´accesso dell´interessato ai dati personali in essa contenuti, poiché gli stessi, alla luce del contenzioso in essere dinanzi al giudice del lavoro, devono, ad avviso della banca, costituire oggetto del differimento dell´esercizio del diritto di accesso previsto dall´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, facendo i dati riferimento a "circostanze relative alle mansioni svolte dal XY presso la propria datrice di lavoro e pertanto inerenti la causa di lavoro (…) ancora in corso".

Con nota pervenuta il 12 dicembre 2005, il ricorrente ha dichiarato che la documentazione consegnatagli in occasione dell´incontro con la banca non era relativa al presente ricorso e di ritenere che, per tale ragione, le proprie richieste di accesso debbano essere accolte; pur sollevando il dubbio che alcuni dati che lo riguardano in essa contenuti debbano formare oggetto dell´invocato differimento, si è però rimesso alla valutazione in proposito di questa Autorità.

In data 15 dicembre 2005, Carichieti S.p.A. ha inviato un ulteriore fax con il quale ha ribadito "di non essere in possesso dei documenti richiesti dal ricorrente come da dichiarazioni rese dai relativi servizi" dell´istituto di credito medesimo, che ha allegato alla nota.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da un datore di lavoro con specifico riferimento a dati che il ricorrente ipotizza essere contenuti in alcune comunicazioni che sarebbero state scambiate tra uffici del datore di lavoro medesimo.

Sul ricorso deve essere dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, dovendosi ritenere sufficiente il riscontro fornito dalla resistente nell´ambito del procedimento. L´istituto di credito ha dichiarato di aver comunicato già all´interessato, a seguito delle ampie e numerose istanze dallo stesso proposte, tutti i dati personali detenuti. La banca ha anche attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non detenere altri dati che riguardano il ricorrente ad eccezione di quelli contenuti in una nota inviata da un proprio dipendente all´Ufficio legale dell´istituto di credito in data 25 agosto 2004, rispetto alla quale ha invocato il differimento del diritto di accesso ai sensi dell´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, stante la sussistenza di un procedimento giudiziario in corso, attinente a vicende trattate nella nota in questione.

In ordine a tale eccezione, e con specifico riferimento ai dati personali del ricorrente contenuti nel documento in questione, la resistente ha fornito sufficienti elementi a supporto della propria richiesta di differimento: dalla documentazione in atti risulta infatti l´esistenza di una specifica situazione contenziosa correlata al giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Chieti, rispetto alla quale la conoscenza dei dati personali contenuti nella nota in questione potrebbe, al momento, pregiudicare il diritto di difesa della resistente nella particolare fase probatoria del giudizio instaurato per il riconoscimento di una qualifica superiore. Pertanto, in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, occorre non pregiudicare, in via del tutto temporanea, l´attività delle parti in giudizio ed è pertanto da ritenersi legittimo il differimento del diritto di accesso a tali dati ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice.

Cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali richiesti potrà essere nuovamente esercitato nei limiti e con le modalità di cui all´art. 10 del Codice e potrà riguardare comunque le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse.

Il diritto di accesso ai dati personali importa l´obbligo per il titolare del trattamento di comunicare solo i dati richiesti ed effettivamente detenuti, e non l´obbligo di ricercare o raccogliere altri dati che, seppure originariamente trattati, non siano, allo stato, nella disponibilità del medesimo titolare e non siano oggetto in alcuna forma di attuale trattamento da parte di quest´ultimo (o perché originariamente trattati e non più disponibili, ovvero perché, come nel caso di dati contenuti in alcune corrispondenze intercorse tra dipendenti, non siano mai stati nell´effettiva disponibilità del datore di lavoro).

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli