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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219046]

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[doc. web n. 1219046]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 15 settembre 2005, presentato da Paolo De Crescenzo nei confronti di Experian Information Services S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la memoria depositata il 18 ottobre 2005 con la quale il titolare del trattamento, nel sostenere di aver già inviato all´interessato una nota datata 1° agosto 2005 in riscontro all´istanza ex art. 7, ha dichiarato di non poter cancellare i dati relativi ad un finanziamento revolving (utilizzabile mediante carta di credito), erogato al ricorrente il 3 luglio 2003 da Unicredit Clarima Banca S.p.A. ed ancora in corso con "ritardi nei pagamenti successivamente regolarizzati, i cui tempi di conservazione non risultano ancora trascorsi con conseguente applicabilità (…) delle previsioni di cui al provvedimento sul bilanciamento degli interessi";

VISTO che, sempre nella medesima nota, la resistente ha anche dichiarato di aver richiesto all´ente segnalante, Unicredit Clarima Banca S.p.A., copia dell´informativa e del consenso al trattamento dei dati personali che sarebbe stato manifestato dal ricorrente e di aver, nel frattempo, "sospeso la visibilità dei dati riferiti" al ricorrente;

VISTA la nota del 25 ottobre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTE le note inviate il 21 ed il 23 novembre 2005 con le quali la resistente ha inviato copia dell´informativa e del consenso sul trattamento dei dati personali (documenti trasmessi ad Experian Information Services S.p.A. da Unicredit Clarima Banca S.p.A.);

VISTE le note inviate il 1° ed il 12 dicembre 2005 con le quali Unicredit Clarima Banca S.p.A. ha dichiarato che "sono stati registrati nel corso del rapporto (…) dei pagamenti tardivi della rata concordata" (in numero superiore a due), che sarebbero stati definitivamente regolarizzati nel marzo 2005;

RILEVATO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" relativi al ricorrente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi regolarizzati da meno di 24 mesi (art. 6, comma 2, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati;

b) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli