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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219361]

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  [doc. web n. 1219361]

provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 14 giugno 2005 inviata da Alessandro Tiberti con la quale l´interessato, dopo aver ricevuto al domicilio dei propri genitori una comunicazione da Italriscossioni S.p.A. relativa al recupero di un presunto credito di 129,11 euro vantato nei suoi confronti da Elitel s.r.l., ha chiesto di ottenere la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la comunicazione della relativa origine, delle finalità del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonchè degli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato;

VISTO il ricorso regolarizzato il 26 settembre 2005, presentato da Alessandro Tiberti, rappresentato e difeso dall´avv. Anna Lanza, nei confronti di Italriscossioni S.p.A., con il quale il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ed ha chiesto, altresì, l´aggiornamento, la rettificazione o l´integrazione dei medesimi dati, nonché la loro cancellazione e l´attestazione dell´avvenuta comunicazione di tali operazioni ai soggetti cui i dati sono stati comunicati, opponendosi infine al futuro trattamento dei dati, anche per fini di invio di materiale pubblicitario;

RILEVATO che con il medesimo ricorso il ricorrente ha chiesto, altresì, il risarcimento del danno e di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 7 novembre 2005 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 25 ottobre 2005 con la quale la società resistente ha confermato l´esistenza di dati personali, comunicandone l´origine e la tipologia ed indicando le finalità e le modalità del trattamento, che sarebbe stato effettuato "garantendo la massima riservatezza in tutte le fasi delle operazioni"; rilevato che con la medesima nota la resistente ha precisato, altresì, a quali soggetti sono stati comunicati i dati ed ha comunicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati;

RILEVATO che nelle medesima nota Italriscossioni S.p.A. ha sostenuto di aver trattato i dati del ricorrente al solo fine di sollecitare allo stesso il "pagamento di un residuo debito di euro 129,11 dell´interessato" verso Elitel s.r.l.;

VISTO il verbale dell´audizione del 3 novembre 2005 nel quale il ricorrente ha lamentato che la società non gli avrebbe fornito un riscontro adeguato che dimostri  l´effettiva sussistenza  del credito vantato;

VISTA la comunicazione pervenuta il 25 novembre 2005 con la quale la società resistente ha comunicato i dati personali del ricorrente dopo averli estratti "dal flusso trasmesso (…) dalla Elitel s.r.l.";

VISTA la nota pervenuta a seguito di specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Elitel s.r.l. ha fornito dettagliate informazioni circa l´origine del credito (vantato originariamente da una società presso la quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa e che è stata poi acquisita da Elitel s.r.l.), confermando di aver trasmesso a Italriscossioni S.p.A. una scheda contabile contenente alcuni dati relativi al ricorrente;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste relative alla conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e alla comunicazione in forma intelligibile, alla loro origine, alle finalità del trattamento, ai soggetti o alle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonchè agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro in proposito nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che deve essere avanzata, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria, non avendo questa Autorità competenza in merito;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibili tutte le altre richieste formulate per la prima volta in sede di ricorso e che non sono state oggetto di previa istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza ex art. 7, nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta dell´interessato di avere conferma dell´esistenza dei dati che lo riguardano e di ottenere la comunicazione del loro contenuto, della loro origine, delle finalità del trattamento e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nonché di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e del responsabile eventualmente designato;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alle restanti richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Italriscossioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli