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Provvedimento del 10 gennaio 2006 [1231440]

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[doc. web n. 1231440]

Provvedimento del 10 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´11 novembre 2005, presentato da Cristiana Carletti nei confronti di Banca di Imola S.p.A., con il quale la ricorrente, in qualità di erede della sig.a Antonietta Carletti, ha chiesto di accedere ai dati personali relativi alla defunta trattati dalla resistente in relazione ad alcuni rapporti contrattuali con la stessa intercorsi, nonché di porre a carico della stessa le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 novembre  2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota datata 15 dicembre 2005 con la quale il titolare del trattamento ha fornito riscontro alle richieste della ricorrente comunicando i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti, sino alla data della morte, con la sig.a Antonietta Carletti;

VISTA la nota trasmessa via fax il 26 dicembre 2005 con cui la ricorrente ha comunicato all´Autorità di aver ottenuto dal titolare del trattamento le informazioni richieste ed ha ribadito solo la richiesta di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

RITENUTO, per tale motivo, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza ex art. 7, nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese del procedimento posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca di Imola S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 10 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli