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Provvedimento del 2 febbraio 2006 [1247109]

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[doc. web. n. 1247109]

Provvedimento del 2 febbraio 2006 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 ottobre 2005, presentato da Angelo Bonacera nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 novembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; rilevato che con nota del 15 dicembre 2005 questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata il 7 dicembre 2005 con la quale la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi ad un prestito personale erogato il 7 ottobre 1999 da Banca popolare di Lanciano e Sulmona ed estinto in data 9 febbraio 2005 "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 3 rate) regolarizzati a febbraio 2005", ad un affidamento revolving accordato in data 29 ottobre 2002 da Fiditalia S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) non ancora regolarizzati", nonché ad un affidamento revolving accordato in data 25 novembre 2003 da Fiditalia S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

RILEVATO che, sempre nella medesima nota, la resistente ha sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un´ipoteca volontaria iscritta a carico del ricorrente, censita "nella banca dati informazioni da tribunali e registri immobiliari". Ciò in quanto tali dati, ad avviso della resistente, potrebbero essere trattati anche senza il consenso dell´interessato, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice, in quanto provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque"; rilevato che, nella medesima nota, la resistente ha precisato che, per effetto di quanto disposto dall´art. 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari tenuti dagli uffici dell´Agenzia del territorio, i dati relativi all´ipoteca in questione, in assenza di specifiche convenzioni stipulate con l´Agenzia del territorio, sono solamente conservati dalla resistente senza formare oggetto di alcuna comunicazione a terzi o diffusione;

VISTA la nota inviata da Fiditalia S.p.A. in data 20 gennaio 2006, a seguito di specifica richiesta di questa Autorità, con la quale tale società ha confermato che i ritardi nei pagamenti relativi ai finanziamenti erogati al ricorrente non sono stati ancora regolarizzati;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti, superiori a due rate o mesi, regolarizzati da meno di 24 mesi e a ritardi non successivamente regolarizzati (art. 6, commi 2 e 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

CONSIDERATO che, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, va ritenuta congrua l´interruzione da parte della resistente dell´attività di riutilizzazione commerciale dei dati tratti dagli archivi catatali e dai registri immobiliari in assenza dei presupposti di legge attualmente previsti, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione o diffusione; ciò, nelle more dell´adozione del codice di deontologia e di buona condotta di cui all´art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 dell´art. 1 della citata legge n. 311/2004 (cfr., anche, art. 1, comma 5, d.l. 10 gennaio 2006, n. 2); rilevato che la resistente ha dichiarato, nel corso del procedimento, di aver già interrotto tale riutilizzazione e che, per questi motivi, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tale profilo;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 2 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli