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Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempiementi sulla rilevazione di impronte digitali ed immagini - 2 marzo 2006 [1248850]

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 [doc. web n. 1248850]

Istituti di credito - Modifica del termine per gli adempiementi sulla rilevazione di impronte digitali ed immagini - 2 marzo 2006
(G.U. n. 68 del 22-3-2006)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento del Garante del  27 ottobre 2005, in materia di trattamento di dati personali, relativi all´immagine e alle impronte digitali, ai fini di prevenzione e contrasto di fenomeni criminosi presso sportelli bancari;

Visto il punto 6 del medesimo provvedimento, relativo all´obbligo per ciascun istituto di credito di inviare a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2006 e con un´unica comunicazione riguardante tutti i propri sportelli bancari, l´elenco di quelli per i quali tali sistemi informativi fossero stati già attivati prima della pubblicazione del  provvedimento;

Considerata la complessità delle attività che dopo il provvedimento si sono rese necessarie per definire le modalità tecniche attraverso le quali le banche sono tenute a comunicare all´Autorità l´attivazione dei sistemi di rilevazione dell´immagine e dell´impronta digitale utilizzati, come pure ad inoltrare la richiesta di verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice per trattamenti di analoga natura;

Ritenuta, pertanto, la necessità di individuare nella data del 31 maggio 2006 il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all´obbligo di trasmettere la suddetta comunicazione al Garante, unicamente in via telematica, compilando i campi del modello a tal fine reso disponibile sul sito web dell´Autorità all´indirizzo https://web.garanteprivacy.it/pc10;

Visti gli atti d´ufficio;

Viste le osservazioni dell´ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

DELIBERA

a parziale modifica del provvedimento del  27 ottobre 2005 di fissare al 31 maggio 2006, anziché al 31 gennaio 2006, il termine per permettere a ciascun istituto di credito di adempiere all´obbligo di trasmettere la comunicazione al Garante di cui al punto 6 del provvedimento medesimo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli