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Newsletter 5 - 11 maggio 2003

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N. 170 del 5 - 11 maggio 2003

 

 CED cassazione e privacy

 Il garante presenta la relazione annuale

 L´Autorità al Forum P.A.

La protezione dei dati in germania

 

 

Ced Cassazione e privacy

Dati consultabili solo per scopi precisi e più tutele per chi consulta gli archivi

 

Maggiori garanzie rispetto agli usi ulteriori dei dati personali contenuti negli archivi informatici del Centro elettronico di documentazione CED) della Corte Suprema di Cassazione ma anche maggiori tutele per gli utenti che per motivi professionali o di studio li consultano in via telematica.

 

Questi i principi formalizzati dall´Autorità in un parere inviato al Ministero della giustizia riguardo alla predisposizione di un regolamento integrativo della disciplina e dell´accesso al servizio di informatica giuridica del CED. 

 

In merito al primo aspetto l´Autorità sottolinea al Ministero innanzitutto l´esigenza di assicurare un uso legittimo dei dati personali consultati nelle banche dati da parte degli utenti del Ced. Ciò si rende necessario in particolare per la consultazione di provvedimenti giudiziari che riportano generalità delle parti e dati riferiti a particolari condizioni o status, anche di natura sensibile. Già in base alla legge sulla privacy - precisa il Garante - i dati consultabili attraverso l´accesso al Ced possono essere utilizzati dagli utenti per scopi di documentazione e ricerca in ambito giudiziario o   professionale, di studio o per eventuali statistiche. Ma non anche, in mancanza di una specifica previsione e di una previa informativa agli interessati, per altre finalità indebite, quali potrebbero essere, ad esempio, il monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che miri alla "profilazione" del comportamento del singolo imputato o magistrato o la valutazione a fini  disciplinari della produttività dell´organo decidente.  

 

Per quanto riguarda poi la tutela degli utenti, il Garante, riconoscendo legittimo il "tracciamento"  delle operazioni di accesso e consultazione degli archivi informatici da parte del Centro per esigenze di sicurezza del sistema,  esclude  la possibilità che esso possa essere usato, per quanto in via ipotetica, per monitorare l´accesso di utenti identificabili  e il contenuto delle singole operazioni di consultazione.

 

Il parere del Garante sullo schema di regolamento riferito ai soli aspetti concernenti il trattamento dei datipersonali e non prende in esame altri profili riguardanti, ad esempio, l´individuazione dei soggettilegittimati ad accedere al Centro o i presupposti per l´accesso.

 

Allo stato della disciplina vigente, il Garante ha ritenuto sufficiente inserire nello schema di regolamento un articolo aggiuntivo che trae spunto dalle   Raccomandazioni del Consiglio d´Europa le quali sottolineano l´importanza dei principi in materia di protezione dei dati personali nell´informatica applicata al diritto. Si tratta, in particolare, delle raccomandazioni n. R 92(15) 8 (sull´insegnamento, la ricerca e la formazione nel campo del diritto e delle tecnologie dell´informazione) e la n. R 83(3) (sulla protezione degli utenti dei servizi automatizzati  di informatica giuridica). 

 

 

 

Il Garante presenta la Relazione annuale

 

L´Autorità Garante per la protezione dei dati personali (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) presenta il giorno 20 maggio alle ore 11, 00 presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani - Senato, la Relazione sull´attività svolta nel 2002.

 

La Relazione, che verrà trasmessa lo stesso giorno al Parlamento e al Governo, traccia come ogni anno un bilancio del lavoro svolto, illustra le diverse questioni delle quali si è occupata l´Autorità nel suo sesto anno di attività, fa il punto sullo stato di attuazione della legge n.675 del 1996 e indica le prospettive di intervento del Garante in vista del completamento della disciplina sulla riservatezza dei dati e del delinearsi delle nuove frontiere della privacy.

 

Tra i temi di maggiore interesse affrontati quest´anno nel discorso di presentazione del Presidente dell´Autorità Garante, Stefano Rodotà, la "società della sorveglianza", la tutela della privacy nelle telecomunicazioni e su Internet, i rischi legati alla raccolta e all´uso dei dati genetici.

 

La cerimonia di presentazione avverrà alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, del Presidente del Senato, di Ministri e dei massimi rappresentanti del Parlamento, del Governo, delle Istituzioni, del mondo dell´impresa e delle associazioni di categoria.

 

La presentazione della Relazione annuale sarà trasmessa in diretta TV.

 

Al termine della cerimonia, sul sito ufficiale del Garante www.garanteprivacy.it sarà disponibile il testo della Relazione e il discorso di presentazione del Presidente dell´Autorità.

 

 

 

L´Autorità al Forum P.A.


"Unica ed unitaria è la tutela e l´affermazione dei diritti, della libertà, dell´identità e della dignità della persona."

 

Lo ha affermato Gaetano Rasi aprendo i lavori del convegno su "La sicurezza dei cittadini nello stato federale", svoltosi il 9 maggio nell´ambito del Forum P.A. 2003 e al quale ha partecipato il Sottosegretario all´Interno Alfredo Mantovano.

 

Il componente dell´Autorità ha messo in luce come il completamento della riforma federalista o l´introduzione delle norme sulla devolution non possano contemplare l´istituzione di Garanti regionali per la protezione dei dati personali. Le norme sulla privacy sono un "elemento fondativi della cittadinanza" e pertanto appartengono alla competenza esclusiva dello Stato nazionale. Le idee volte a creare garanti per la protezione dei dati personali di tipo regionale, ha precisato Rasi, sarebbero fuor di luogo "non solo alla luce dei principi costituzionali fondanti l´unico diritto della persona esistente, ma sarebbero anche in contrasto con quanto dettato dalle direttive europee e con i principi del Trattato di Schengen". La materia riguarda infatti i diritti fondamentali ed inalienabili della persona, la cui tutela richiede un elevato livello di protezione che deve essere garantito da un´unica normativa e da un´unica pronuncia giudiziale nei casi controversi. E´ fondamentale quindi – ha concluso Rasi – rispettare l´esigenza che obblighi nascenti dalla Convenzione e dall´ordinamento comunitario siano rispettati unitariamente, evitando che nell´esercizio delle competenze a livello locale si determinino delle differenze di tutela".

 

Rasi ha fatto, infine, cenno anche ad alcune forzature e distorsioni da parte di alcuni enti locali riguardo alla tutela della riservatezza, in particolare sede di videosorveglianza e sicurezza del traffico.

 

Il segretario generale, Giovanni Buttarelli ha tenuto l´8 maggio un master dedicato al tema "La Gestione dei dati sensibili e la tutela della privacy nei rapporti tra cittadini e amministrazioni". Il corso ha fornito l´occasione per un bilancio delle novità introdotte dalla legge sulla privacy e dell´azione svolta dall´Autorità  Garante nel quadro del miglioramento e maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini ed amministrazioni pubbliche. Ma anche per mettere in luce il ritardo con il quale i diversi soggetti pubblici danno attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa. Buttarelli ha tracciato un quadro riassuntivo delle norme relative alle modalità di raccolta e di trattamento dei dati personali comuni e sensibili, in particolare a seguito dell´entrata in vigore del recente decreto legislativo n.467/2001 ed in vista del testo unico di prossima emanazione da parte del governo.

 

 

 

La protezione dei dati personali in Germania

Pubblicata la Relazione annuale dell´autorità federale

 

L´Autorità federale per la protezione dei dati della Germania ha presentato la sua 19ma relazione annuale, che offre una panoramica dell´attività svolta nell´ultimo anno. Nel marzo 2001 la Germania ha approvato una nuova legge sulla protezione dei dati personali , che ha sostituito quella precedentemente in vigore ed ha recepito la direttiva europea 95/46/CE. Il bilancio delineato dal Garante tedesco, Joachim Jacob, presenta luci e ombre: da un lato è aumentata la sensibilità per le tematiche di protezione dati a livello politico, amministrativo e sociale; dall´altro, le esigenze di privacy non ricevono ancora tutta l´attenzione che meritano, e sussistono molti pregiudizi duri a morire (come l´inconciliabilità di sicurezza pubblica e privacy, o gli ostacoli che la privacy opporrebbe al libero dispiegamento dell´attività economica).

 

A questo proposito, le problematiche più urgenti sono rappresentate dall´assenza di una legge federale sulla tutela della privacy nel rapporto di lavoro, di norme sulla registrazione e la diffusione delle immagini, dall´aumento del numero di intercettazioni telefoniche in assenza di motivazioni chiare e/o sufficienti. Jacob chiede alla società ed alle istituzioni "di non permettere che nel nostro Paese si faccia strada una cultura della sorveglianza, in modo strisciante e quasi impercettibile, senza che ne sia dimostrata l´effettiva necessità".

Presentiamo di seguito una breve sintesi dei punti principali affrontati da Jacob nella sua relazione annuale al Bundestag:

 

  • La nuova legge federale sulla protezione dei dati. L´introduzione di disposizioni da giudicare in modo indubbiamente positivo (riconoscimento del principio di "parsimonia" nell´uso dei dati personali, previsione dell´obbligo di prior checking, regolamentazione delle attività di videosorveglianza) non ha fatto seguito, sinora, l´approvazione dei regolamenti governativi che devono dare attuazione a tali disposizioni. Il governo federale ha annunciato una "fase 2" nella revisione della normativa federale in materia, e l´auspicio del Garante è che questa spinta a legiferare non lasci irrisolti i problemi ancora esistenti.
  • Sicurezza nazionale. E´ necessario che le misure adottate in questo campo tengano conto dei principi di necessità e proporzionalità, e tutto ciò deve avvenire in un contesto internazionale. In particolare, Jacob esprime dubbi sull´efficacia del ricorso alla cosiddetta "Rasterfahndung", ossia alla raccolta ed alla comparazione dei dati relativi a persone "sospette" da parte dell´Agenzia penale federale (BKA), soprattutto perché non sembra che essa abbia portato sinora a risultati significativi. In ogni caso, il Garante fa notare l´assenza di un fondamento giuridico specifico per l´attività della BKA.
  • Trasparenza delle attività finanziarie. In questo campo i rischi maggiori sono legati all´esistenza di molteplici banche dati e alla possibilità di incroci fra le informazioni in esse contenute, al di là degli scopi per i quali sono state inizialmente raccolte. Jacob riafferma il diritto fondamentale dei cittadini (sancito da una ormai famosa sentenza della Corte costituzionale tedesca del 1983) all´autodeterminazione informativa.
  • E-government e informatizzazione dei servizi sanitari. Anche in questo caso l´interconnessione delle pubbliche amministrazioni e degli enti sanitari è in sé, ovviamente, un fatto positivo, tuttavia è necessario tenere conto degli aspetti di protezione dati fin dalla fase di progettazione. Il "cittadino di vetro" dovrebbe chiedersi, secondo Jacob, fino a che punto sia giusto rinunciare alla propria privacy in cambio di maggiori comodità.
  • Dati genetici. Jacob sottolinea la necessità di fare chiarezza quanto prima sui limiti di liceità rispetto alle mille iniziative esistenti in questo settore (test di paternità, pubblicizzazione di analisi genetiche, creazione di banche-dati unificate, ecc.). Il principio-guida, a giudizio del Garante federale, deve essere il divieto generalizzato di eseguire o far eseguire test genetici di terzi, e di trattare o utilizzare i risultati di tali test, in assenza di una specifica autorizzazione o di specifici poteri (derivanti, ad esempio, da norme di legge).
  • Sistemi di localizzazione geografica. I pericoli legati all´utilizzo improprio di tali sistemi, al di là di scopi strettamente connessi alla lotta alla criminalità o al terrorismo, lasciano balenare di nuovo la visione di una società della sorveglianza in cui la rintracciabilità di ciascuno rappresenta una grave minaccia per il diritto all´autodeterminazione informativa.
  • Sistemi biometrici. Anche su questo punto Jacob sottolinea la necessità di garantire il rispetto dei principi di  parsimonia nell´uso dei dati, sicurezza, trasparenza, finalità, necessità e proporzionalità, e non esclude la necessità che il Parlamento approvi in futuro norme specifiche per assicurare tale rispetto.

 

NEWSLETTER
del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002).
Direttore responsabile: Baldo Meo.
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, n. 121 - 00186 Roma.
Tel: 06.69677.1 - Fax: 06.69677.785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.garanteprivacy.it

Scheda

Doc-Web
127839
Data
05/05/03

Tipologie

Newsletter

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