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Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1285537]

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[doc. web n. 1285537]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 26 novembre 2005 inviata a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., con la quale XY, dipendente della società resistente, ha chiesto alla stessa che gli fosse data conferma dell´esistenza di "statuizioni assunte da Carichieti S.p.A." in relazione ad una serie di documenti che lo stesso ha indicato in modo specifico (quali, tra gli altri, un attestato di partecipazione ad un "corso Sda Bocconi", una richiesta di autorizzazione di lavoro straordinario, note scambiate con il responsabile del servizio del personale dell´istituto di credito o con altri dipendenti ovvero relative ai giudizi professionali che lo riguardano) e, in particolare, gli venissero comunicati i dati personali eventualmente contenuti in tali "statuizioni"ai sensi dell´art. 10 del Codice;

VISTA la nota del 5 gennaio 2006 con la quale Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. ha comunicato all´interessato di non poter, allo stato, dar corso alla sua richiesta di accesso ai dati personali in questione, stante la causa di lavoro incardinata dallo stesso presso il Tribunale di Chieti "relativa al riconoscimento della qualifica superiore" e di essere però disposta a soddisfare "la richiesta de qua (…) all´esito dell´indicato giudizio, vale a dire allorchè sarà venuta meno l´esigenza di conservare i medesimi dati per far valere o difendere in giudizio i propri diritti";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 gennaio 2006 da XY nei confronti di Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Supino e Lorenzina Iezzi presso il cui studio ha eletto domicilio, con il quale l´interessato, nel contestare l´idoneità del riscontro fornito dalla resistente alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest´ultima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 marzo 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 24 e 27 febbraio e il 28 e 31 marzo 2006, con le quali la resistente, nel rilevare la necessità, a suo avviso, di differire il diritto di accesso del ricorrente ai dati personali oggetto di richiesta, dal momento che tale accesso potrebbe impedire alla banca di far valere e difendere i propri diritti nei giudizi di lavoro avviati dal ricorrente medesimo dinanzi al Tribunale di Chieti (ed in particolare in quello avviato per il riconoscimento della qualifica superiore), ha dichiarato la propria disponibilità a fornire al ricorrente quelli, tra i dati personali trattati, che non sarebbero tali da arrecare pregiudizio al proprio diritto di difesa (dati peraltro già comunicati in occasione dei riscontri forniti a precedenti istanze formulate dall´interessato ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice);

VISTE le note inviate via fax il 27 febbraio e il 2 marzo 2006 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, sostenendo che i dati personali ai quali lo stesso ha chiesto di accedere non riguarderebbero in alcun modo i giudizi di lavoro incardinati dinanzi al Tribunale di Chieti;

VISTA la nota inviata dalla resistente l´8 aprile 2006 con la quale la stessa ha dichiarato di aver comunicato al ricorrente i dati personali contenuti in alcuni dei documenti richiesti (che erano già stati precedentemente comunicati all´interessato in relazione a precedenti ricorsi) ma di non poter consentire allo stesso di accedere ad altri dati contenuti, in particolare, in alcune delibere del consiglio di amministrazione inerenti alle cause di lavoro in corso, richiamando al riguardo l´art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

VISTE le note fatte pervenire dal ricorrente via fax il 1° e l´11 aprile 2006 con le quali lo stesso ha ribadito le proprie richieste, facendo rilevare l´incompletezza dei riscontri ottenuti in considerazione, tra l´altro, dell´assenza di alcune note che sarebbero state scambiate da dipendenti dell´istituto di credito con riferimento a vicende che lo riguardano e ai dati personali che lo riguardano che, a suo avviso, figurerebbero "sulle statuizioni" dell´istituto di credito afferenti i documenti indicati nella propria richiesta di accesso;

RILEVATO che l´istanza del ricorrente può essere presa utilmente in considerazione esclusivamente quale richiesta di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento e che l´esercizio di tale diritto -come già rilevato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti- consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato, come pure di ottenere necessariamente copia (fotostatica o autenticata) di documenti detenuti;

RITENUTO che, con riferimento all´istanza di accesso ai dati personali proposta dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice per quanto concerne i dati personali che l´istituto di credito resistente ha comunicato all´interessato nel corso del procedimento;

RILEVATO, tuttavia, che la richiesta di accedere ai dati personali formulata dal ricorrente va esaminata anche in rapporto all´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice per il periodo durante il quale può derivarne pregiudizio per l´esercizio di un diritto in sede giudiziaria;

RITENUTO che dalla documentazione prodotta in atti risulta l´esistenza di una situazione contenziosa particolarmente complessa fra le parti, testimoniata da diversi giudizi pendenti dinanzi al Tribunale di Chieti, e che con riferimento ai dati personali richiesti dal ricorrente (connessi ad attività di formazione professionale, ad attività lavorativa svolta o che era da svolgersi da parte dello stesso o ad accadimenti avvenuti nel corso ed in relazione al suo rapporto di lavoro presso la resistente) la resistente ha fornito, nel caso di specie, sufficienti elementi a supporto della propria richiesta di differimento, in questa specifica fase del giudizio, del diritto di accesso, tenuto conto del fatto che, nella fase predetta, la conoscenza di tali dati da parte del ricorrente potrebbe al momento pregiudicare il diritto di difesa della resistente, in particolare, nel giudizio instaurato dallo stesso per il riconoscimento di una qualifica superiore;

RITENUTO, pertanto, di dover rigettare allo stato il ricorso in relazione alla richiesta di accesso dell´interessato con riferimento ai restanti dati personali che lo riguardano, non dovendosi pregiudicare, in via del tutto temporanea e in relazione alle specifiche circostanze rappresentate, l´attività delle parti in giudizio e ritenendo quindi al momento legittimo il differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice;

RILEVATO infine che, cessate del tutto tali circostanze, il diritto di accesso ai dati richiesti potrà essere nuovamente esercitato nei limiti e con le modalità sopra evidenziate in relazione al disposto dell´art. 10 del Codice e che lo stesso potrà riguardare comunque, come si è detto, le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali già comunicati al ricorrente;

b) in accoglimento delle eccezioni della resistente, rigetta il ricorso con riferimento alla richiesta del ricorrente di accedere a tutti gli altri dati personali la cui conoscenza potrebbe recare pregiudizio al diritto di difesa della resistente allo stato trattati da Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli