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Provvedimento del 20 aprile 2006 - [1289868]

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[doc. web n. 1289868]

Provvedimento del 20 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi ad Autodaytona s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato (relativo ai servizi offerti dal sito Internet "www.autodaytona.it"), ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 17 gennaio 2006 da Luca Bosi nei confronti di Autodaytona s.r.l., con il quale l´interessato, nel contestare l´inidoneità del riscontro fornito dalla resistente alla predetta istanza, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di quest´ultima le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 15 marzo 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note inviate via fax il 22 febbraio e il 30 marzo 2006, con le quali la resistente ha fornito un riscontro alle istanze dell´interessato dichiarando di aver trattato esclusivamente l´indirizzo e-mail del ricorrente per l´invio della comunicazione elettronica dalla stesso ricevuta, di non averlo comunicato a terzi e di averlo già cancellato; rilevato che, con le medesime note, la resistente -che ha comunicato i propri estremi identificativi completi, precisando di non aver designato alcun responsabile del trattamento- ha dichiarato di trattare esclusivamente dati personali dei propri clienti oppure dati tratti da liste pubbliche (che la società ritiene "lecitamente utilizzabili");

VISTE le note inviate via fax il 26 febbraio e il 31 marzo 2006 con le quali il ricorrente ha contestato la liceità del trattamento effettuato, dichiarando di non essere mai stato cliente della società e di non aver fornito alcun consenso al trattamento del dato personale in questione;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 130 del Codice, anche un´unica comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l´invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (come quella contestata) necessita comunque del preventivo consenso dell´interessato (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) e che l´eventuale reperibilità di un indirizzo di posta elettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stesso liberamente disponibile anche per l´invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate;

RITENUTO di dover accogliere il ricorso del ricorrente in ordine alla richiesta volta a conoscere l´origine del dato personale che lo riguarda dal momento che la resistente non ha fornito un idoneo riscontro, limitandosi a formulare alcune ipotesi generiche senza fornire, allo stato, indicazioni univoche al riguardo; ritenuto quindi di dover ordinare a Autodaytona s.r.l. di fornire al ricorrente la precisa indicazione dell´origine dell´indirizzo e-mail entro il 30 maggio 2006, dando anche comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle restanti richieste alla luce del riscontro fornito dalla resistente prima e nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Autodaytona s.r.l. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente e ordina alla società resistente di fornire riscontro al riguardo all´interessato entro il 30 maggio 2006, dando anche conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Autodaytona s.r.l., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli