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Provvedimento del 20 aprile 2006 [1289897]

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[doc. web n. 1289897]

Provvedimento del 20 aprile 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza del 19 dicembre 2005 inviata a Enel Distribuzione S.p.A., con la quale Maria Rita Muzi, ex dipendente della predetta società, ha chiesto alla stessa la comunicazione di tutti i dati personali che la riguardano;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 gennaio 2006 da Maria Rita Muzi nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., con il quale l´interessata, nel lamentare l´assenza di riscontro da parte della resistente alla predetta istanza, ha ribadito la propria richiesta;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 1° marzo 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata l´8 febbraio 2006 da Enel Distribuzione S.p.A. con la quale la resistente ha dichiarato di aver trasmesso il fascicolo personale della ricorrente ad Acea Distribuzione S.p.A. e di non poter "pertanto detenere ad alcun titolo, né trattare dati personali relativi al rapporto di lavoro (…) intercorso, ad esclusiva eccezione dei dati che l´azienda è tenuta ex lege a conservare anche dopo la cessazione del rapporto medesimo", dati che la stessa ha quindi comunicato in forma intelligibile alla ricorrente;

VISTE le note del 9 marzo e 8 aprile 2006 con le quali la ricorrente, nel far presente di aver già in passato proposto un ricorso nei confronti di Voi Noi S.p.A. e di essere venuta a conoscenza da tale società, proprio a seguito di quel procedimento, della possibilità che Enel Distribuzione S.p.A. conservasse il proprio libretto di lavoro, ha dichiarato la propria insoddisfazione per il riscontro ricevuto; 

VISTA la nota del 4 aprile 2006 con la quale la società resistente ha dichiarato di non detenere ulteriori dati personali relativi all´interessata e ha confermato di aver ceduto il fascicolo personale della ricorrente ad Acea Distribuzione S.p.A., "in virtù del trasferimento di ramo d´azienda realizzato in applicazione di quanto previsto dall´art. 9 del decreto legislativo 79/99";
RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato che il citato art. 10 del Codice non permette invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti (o non più esistenti) nei propri archivi;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice tenuto conto che la resistente, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha dichiarato di aver comunicato tutti i dati personali della ricorrente tuttora detenuti nei propri archivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 20 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli