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Provvedimento del 28 aprile 2006 - [1290157]

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[doc. web n. 1290157]

Provvedimento del 28 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 20 gennaio 2006, presentato da Vittorio Massano nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 21 febbraio 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente per decorso del termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (14.10.2005)";

VISTO che, nella medesima nota del 21 febbraio 2006, la resistente ha anche sostenuto di non poter cancellare i dati relativi ad un mutuo ipotecario erogato il 20 gennaio 2005 da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 9 rate) non ancora regolarizzati" e ad un mutuo chirografario accordato da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. il 17 ottobre 2001 ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) non ancora regolarizzati". Ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8  del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che, nella medesima nota del 21 febbraio 2006, la resistente ha inoltre sostenuto di non poter cancellare i dati dell´interessato relativi a due leasing auto erogati alla "Ditta individuale di Massano Vittorio" rispettivamente da Findomestic Leasing S.p.A. in data 20 maggio 2005 e da Bmw Financial Services S.p.A. in data 28 febbraio 2003: il primo ancora in corso, l´altro estinto in data 4 ottobre 2004, entrambi "senza alcuna segnalazione di insolvenze"; rilevato che la conservazione di tali dati è, ad avviso di Crif S.p.A., giustificata in base a quanto previsto dal provvedimento del Garante sul bilanciamento degli interessi del 16 novembre 2004 (punto 2), lettera b), in base al quale il consenso non è necessario quando il trattamento riguarda "dati relativi allo svolgimento di attività economiche da parte di società, imprenditori individuali e liberi professionisti";

VISTA la nota del 6 marzo 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata in data 30 marzo 2006 con la quale Crif S.p.A., nell´inviare copia di un report aggiornato relativo al ricorrente, ha ribadito quanto affermato nella precedente nota del 21 febbraio 2006 ed ha chiesto al Garante di disporre il rigetto del ricorso con integrale addebito delle spese a carico del ricorrente;

VISTE le note inviate via fax il 10 ed il 20 aprile 2006 da Cassa di Risparmio di Asti S.p.A., in risposta ad una specifica richiesta dell´Autorità, con le quali tale banca ha confermato l´esattezza delle informazioni contenute nella banca dati della resistente;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti non regolarizzati (art. 6, comma 5), del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A, nell´allegata nota di riscontro dell´11 ottobre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta -come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

CONSIDERATO che la richiesta di cancellazione dei dati personali relativi ai leasing auto erogati da Findomestic Leasing S.p.A. e Bmw Financial Services S.p.A. alla "Ditta individuale di Massano Vittorio" non risulta, allo stato degli atti, fondata, in ragione della non contestata riconducibilità all´attività economica dell´interessato dei finanziamenti in questione;

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati di tipo positivo riferiti alla "Ditta individuale di Massano Vittorio;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

d) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 28 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli