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Provvedimento del 24 maggio 2006 [1298835]

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[doc. web n. 1298835]

Provvedimento del  24 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 17 febbraio 2006 con il quale Gianluca Pasquale ha riproposto tutte le richieste già formulate nell´istanza ex art. 7 del Codice con la quale, dopo aver ricevuto da Locatrent S.p.A. una lettera con la quale veniva informato "dell´esistenza di un verbale di violazione delle norme del Codice della strada elevato dal Corpo di polizia municipale del Comune di Roma a carico di" un´autovettura dallo stesso presa a noleggio dalla società Sixt-Win Rent S.p.A., aveva chiesto alla medesima Locatrent S.p.A. la conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato; rilevato che il ricorrente ha inoltre ribadito la richiesta di cancellazione dei dati di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti, nonché l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro cui i dati personali sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 febbraio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 5 aprile 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 20 marzo 2006 con la quale Locatrent S.p.A. ha illustrato, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, le modalità e le finalità di tale trattamento, dichiarando che i dati personali del ricorrente sono stati trattati dalla società in quanto destinataria di un verbale di contestazione per violazione del Codice della strada elevato in data 22 marzo 2005 con riferimento ad una autovettura di cui la società è proprietaria, e che in tale data risultava concessa in noleggio al ricorrente da Sixt-Win Rent S.p.A. (cui la vettura stessa è stata locata a lungo termine); rilevato che con la medesima nota la società resistente ha sostenuto, altresì, di non aver fatto alcun uso dei dati personali del ricorrente "al di fuori della comunicazione fatta esclusivamente alle forze dell´ordine e al cliente medesimo", ed ha precisato che "i dati del sig. Pasquale non sono stati trattenuti all´interno del database relativo alla clientela di Locatarent S.p.A. ma utilizzati esclusivamente e unicamente in risposta ad un adempimento di legge";

VISTA la nota pervenuta via fax il 31 marzo 2006 con la quale il ricorrente, dichiarandosi soddisfatto del riscontro ricevuto, ha ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento, rilevando di aver ricevuto il riscontro solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine a tutte le richieste dell´interessato, avendo la resistente fornito al riguardo un sufficiente riscontro;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Locatrent S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Locatrent S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli