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Provvedimento del 24 maggio 2006 [1299040]

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[doc. web n. 1299040]

Provvedimento del 24 maggio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dall´impresa MZ Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. KM, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Cerruti, Raffaella di Tarsia di Belmonte e Marco Ferrante presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza rivolta all´autorità resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di cancellare i dati personali che la riguardano (con specifico riferimento al "collegamento sostanziale" riscontrato, in occasione della partecipazione ad alcune gare di appalto, con altre società partecipanti alle medesime gare, nonché alla risoluzione di un contratto di appalto per asserite "gravi inadempienze contrattuali" da parte della società interessata) contenuti nel "casellario informatico delle imprese qualificate", accessibile mediante il sito Internet dell´autorità medesima. Con la stessa istanza, la ricorrente aveva chiesto altresì, ai sensi dell´art. 7 del Codice, di conoscere le finalità, le modalità e la logica del trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice affermando che l´iscrizione delle informazioni che la riguardano nel casellario informatico e la loro conseguente diffusione indifferenziata (essendo il casellario accessibile mediante il sito Internet dell´Autorità) sarebbero avvenute in modo illecito sotto vari profili, in particolare per mancanza di una "norma di legge o di regolamento che prevede o consente la diffusione al pubblico di dati personali inerenti partecipanti ad appalti di lavori pubblici". La ricorrente ha pertanto ribadito le richieste già formulate con l´istanza ex art. 7 ed ha chiesto anche di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1° marzo 2006 ai sensi dell´art. 149 del Codice, l´Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha risposto con memoria pervenuta via fax il 23 marzo 2006 con la quale, nel comunicare le informazioni relative alle finalità, alle modalità, al titolare e al responsabile del trattamento (al momento non designato), ha dichiarato che:

  • l´art. 27 del d.P.R. n. 34/2000 ha disciplinato il funzionamento del casellario informatico che, nell´ambito del sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese, è "costituito dalle "comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale" (art. 75 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) e costituisce la fonte ufficiale cui le singole stazioni appaltanti possono e devono attingere le notizie necessarie per verificare se un´impresa" possa legittimamente contrarre con la pubblica amministrazione in materia di opere e lavori pubblici;
  • ai sensi del citato art. 27 del d.P.R. n. 34/2000, nel casellario informatico vanno iscritte notizie relative ad "eventuali episodi di grave negligenza nell´esecuzione dei lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali", (…) al fine di fornire alle stazioni appaltanti indicazioni circa la possibile causa di esclusione dalle future gare di cui all´art. 75, comma 1, lettera f), del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554";
  • ai sensi del medesimo art. 27, comma 2, lett. t), nel casellario informatico vanno inoltre iscritte "tutte le notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall´esecuzione dei lavori, siano ritenute utili dall´Osservatorio per i lavori pubblici ai fini della tenuta del casellario";
  • al fine di limitare la diffusione dei dati contenuti nelle annotazioni alle sole stazioni appaltanti, "in luogo dell´attuale diffusione indistinta e generalizzata di dati personali", l´Autorità sta "adottando tutte le misure necessarie per conformare il casellario informatico nel suo complesso alla normativa in materia di protezione dei dati personali (…), in particolare sotto il profilo della diffusione e del tempo di permanenza dei dati personali ivi contenuti";
  • nelle more dell´attuazione di tali misure, "ormai in fase di ultimazione", l´Autorità resistente ha comunque oscurato in rete i dati personali relativi alla ricorrente.

Nell´audizione del 29 marzo 2006, e con memoria pervenuta via fax il 5 aprile 2006, la ricorrente ha però rilevato come, digitando semplicemente "Mz" nella maschera di ricerca presente sul sito del casellario, i dati della ricorrente erano "ancora distintamente visibili a chiunque acceda" a detto sito, seppur "riferiti ad una diversa annotazione". La ricorrente ha pertanto chiesto l´adozione di un provvedimento di blocco.

Con nota fatta pervenire in data 14 aprile 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, l´Autorità resistente ha infine confermato che i dati della ricorrente sono stati cancellati anche dal testo delle annotazioni riguardanti terzi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali della ricorrente registrati nel "casellario informatico delle imprese qualificate" istituito presso l´Autorità di vigilanza per i lavori pubblici, con particolare riferimento alla loro diffusione mediante pubblicazione sul relativo sito Internet.

Il trattamento in questione va esaminato alla luce degli artt. 18, comma 2 (in base al quale il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti) e 19 del Codice  (secondo cui la diffusione dei dati personali da parte di tali soggetti è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento).

L´iscrizione dei dati censiti in relazione alla ricorrente nel casellario informatico istituito presso l´Osservatorio per i lavori pubblici è lecita ai sensi dell´art. 27 del d.P.R. n. 34/2000 ("Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell´art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni").

Tuttavia, la contestata diffusione indifferenziata di tali informazioni (stante l´accessibilità non selezionata al casellario informatizzato mediante il sito Internet dell´autorità resistente), non risultava giustificata per mancanza di un idoneo fondamento normativo. Il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevede infatti che i dati del casellario siano "resi pubblici a cura dell´Osservatorio" e "posti a disposizione di tutte le stazioni appaltanti" (art. 27, comma 5); aggiunge poi che tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario siano riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, va rilevato quanto previsto dalla stessa Autorità resistente nella determinazione n. 1/2002 del 16 gennaio 2002 ("Attuazione del Casellario informatico delle imprese qualificate", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2002, n. 23), la quale, nell´indicare i dati relativi alle imprese qualificate da inserire nel casellario, ha deliberato che le informazioni riguardanti i procedimenti di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori relativi alle imprese qualificate (art. 27, comma 2, lett. r), s) e t), del d.P.R. n. 34/2000) debbano essere poste a disposizione solo delle stazioni appaltanti (cfr. determinazione n. 1/2002, parte IV, lett. b)).

In relazione alla giustificata contestazione della ricorrente, in luogo dell´integrale cancellazione dei dati dal casellario informatizzato richiesta dalla ricorrente, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessata, l´interruzione della visibilità in rete dei dati oggetto di contestazione, nelle more dell´annunciata adozione da parte della resistente di idonei accorgimenti che consentano di regolare in via generale l´accesso alle informazioni in questione alle sole stazioni appaltanti legittimate a conoscerle.

Con riferimento al caso di specie, l´Autorità resistente, nel corso del procedimento, ha attestato di aver già oscurato i dati personali relativi alla ricorrente. Sulla base di tale attestazione va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice.

Sulla base della determinazione generale del 19 ottobre 2005 relativa alla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso è determinato nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare è posto a carico dell´Autorità resistente nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di euro 300 a carico dell´Autorità resistente, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 maggio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1299040
Data
24/05/06

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso

Vedi anche (10)