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Provvedimento del 28 giugno 2006 [1313691]

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[doc. web n. 1313691]

Provvedimento del 28 giugno 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 22 marzo 2006, presentato da Gianfranco Rosso nei confronti di Crif S.p.A., con il quale il ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano, ha chiesto la loro cancellazione e di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 maggio 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 26 aprile 2006 con la quale il titolare del trattamento ha dichiarato di non poter cancellare i dati relativi ad un prestito personale erogato il 4 ottobre 2004 da Finconsumo Banca S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) regolarizzati da meno di 12 mesi", ad un prestito finalizzato erogato il 26 febbraio 2002 da Bipielle Ducato S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 4 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", ad una carta di credito con pagamento rateale accordata il 10 marzo 2004 da Fiditalia S.p.A. ed ancora in essere "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 5 rate) regolarizzati da meno di 24 mesi", ad un prestito personale erogato il 25 maggio 2004 da Carifin Italia S.p.A. ed ancora in corso "con segnalazione di ritardi nei pagamenti (fino a 2 rate) non ancora regolarizzati", trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del  16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23) e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del  16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300);

VISTO che nella citata nota del 26 aprile 2006 il titolare del trattamento ha dichiarato di aver cancellato le informazioni creditizie di tipo "positivo" relative al ricorrente, essendo decorso il termine di novanta giorni "dalla comunicazione della revoca del consenso (16.11.2005)";

RILEVATO che Crif S.p.A. ha dato conferma solo in sede di ricorso dell´avvenuta cancellazione dei dati di tipo "positivo" riferiti all´interessato (il quale aveva formulato una richiesta in tal senso già in sede di istanza ex art. 7); constatato che Crif S.p.A., nell´allegata nota di riscontro del 24 novembre 2005, non aveva dato idoneo e tempestivo riscontro a tale richiesta –come dovuto ai sensi dell´art. 8 del citato codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti- dichiarando invece che avrebbe eliminato le informazioni interessate dalla revoca del consenso non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorrente, inducendo in tal modo l´interessato a proporre ricorso a questa Autorità in ordine al predetto profilo;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo "positivo";

VISTA la nota inviata il 31 maggio 2006 da Carifin Italia S.p.A., in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale tale società ha confermato l´esattezza del riscontro fornito da Crif S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, che la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente è infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal predetto codice di deontologia e di buona condotta per la lecita conservazione nei sistemi di informazioni creditizie dei dati relativi a ritardi nei finanziamenti successivamente regolarizzati o non ancora regolarizzati (art. 6, comma 2, e comma 5, del medesimo codice di deontologia e di buona condotta);

RILEVATO, inoltre, che non rientra nell´iniziale istanza di cancellazione il trattamento dei dati relativi ad una richiesta di prestito personale rivolta a Finconsumo Banca S.p.A. il 10 aprile 2006 e ad una richiesta di mutuo ipotecario rivolta a Banca Popolare di Novara il 30 marzo 2006 (trattamenti successivi, quindi, alla previa istanza ex art. 7 del Codice);

RITENUTO, infine, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati "negativi" conservati nel sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei restanti dati;

c) dichiara compensate le spese del procedimento.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli