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Provvedimento del 6 luglio 2006 [1315361]

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[doc. web n. 1315361]

Provvedimento del 6 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 marzo 2006 da Giorgio Castriota Santa Maria Bella, ex dipendente di Sace S.p.A., nei confronti di tale società, con il quale l´interessato ha ribadito la richiesta già formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano relativi agli emolumenti allo stesso corrisposti nel periodo 1990/1999 durante il quale ha prestato servizio presso la citata società in qualità di dirigente, nonché agli importi versati dalla medesima società ai fini della previdenza integrativa; rilevato che il ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 19 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note datate 20 aprile e 4 maggio 2006 con le quali la società resistente ha comunicato al ricorrente che "nel periodo di tempo considerato la gestione delle buste paga dei dipendenti della Sace era svolta dall´ufficio del personale dell´Ina in base ad apposito contratto di servizio (…)", di aver "pertanto provveduto a richiedere all´Ina l´invio della documentazione necessaria" e di avere infine recuperato dall´archivio generale della Sace "solo la documentazione successiva al 01/01/1996";

VISTE le memorie del ricorrente datate 21 aprile 2006 e 4 maggio 2006, nonché le dichiarazioni rese nell´audizione del 5 maggio 2006 con le quali lo stesso ha ribadito la propria richiesta, ritenendo parziali i riscontri ottenuti;

VISTA la memoria anticipata via fax il 6 giugno 2006 con la quale la società resistente, nel comunicare di aver "completato l´invio al ricorrente (…) dei documenti contenenti i dati da lui richiesti", ha precisato che il ritardo "nella trasmissione di detti dati (…) è stato causato esclusivamente dalla oggettiva difficoltà di estrarre la documentazione da un archivio di grandi dimensioni";

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha dichiarato di aver inviato al ricorrente i dati personali dallo stesso richiesti con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Sace S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto della complessità del riscontro richiesto;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sace S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli