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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Work Safety Training Italia s.r.l. - 13 luglio 2006 [1315433]

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[doc. web n. 1315433]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Work Safety Training Italia s.r.l. - 13 luglio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n.29 del 13 luglio 2006

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

Nella riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale sono state riassunte le attività riferite all´atto di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 29 luglio 2003 nei confronti di Work Safety Training Italia s.r.l., con sede in Nuoro, via Alghero n. 3;

Visto l´atto di contestazione di violazione amministrativa n. 11219/23185/30 del 29 luglio 2003 con cui è stata contestata a Work Safety Training s.r.l. la violazione dell´art. 10 della legge 675/1996 (ora, art. 13 del d.lg. n. 196/2003 recante il Codice per la protezione dei dati personali, di seguito denominato Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

Rilevato dal sopra indicato rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta o aver prodotto scritti difensivi, documenti o richieste di audizione;

Preso atto che la contestazione trae origine dal ricorso presentato dal sig. Luca Ismaele Lodrini nei confronti della predetta società (fascicolo n. 23185), avente ad oggetto l´invio di una e-mail non richiesta a contenuto promozionale;

Rilevato che nella fase istruttoria del ricorso la società sopra indicata non ha fatto pervenire alcun riscontro in ordine al trattamento di dati in contestazione;

Rilevato che l´attività svolta da Work Safety Training Italia s.r.l. configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b), della legge 675/1996; ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) poiché, dal ricorso proposto dal sig. Lodrini, è emerso che la predetta società raccoglie e utilizza dati personali, segnatamente indirizzi di posta elettronica, per l´invio di comunicazioni promozionali sui servizi offerti dal sito Internet www.firestop.it;

Atteso che, in ordine al predetto trattamento, la società non risulta aver fornito alcuna indicazione circa le modalità di adempimento all´obbligo di informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, mentre è in atti la prova che, nella circostanza dell´invio dell´e-mail al sig. Lodrini, non sia stata fornita all´interessato un´idonea informativa circa il trattamento di dati effettuato, con particolare riferimento agli estremi identificativi del titolare, all´origine dei dati personali trattati, alle modalità e finalità del trattamento, nonché all´ambito di comunicazione e ai tempi di conservazione dei predetti dati;

Ritenuta pertanto pienamente configurata, nei confronti di Work Safety Training Italia s.r.l., l´ipotesi di violazione dell´obbligo di informativa previsto, all´epoca dei fatti, dall´art. 10 della legge n. 675/1996;

Visto l´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, che punisce la violazione di cui all´art. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549 a euro 9.296;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 1549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

a Work Safety Training Italia s.r.l., con sede in Nuoro, via Alghero n. 3, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla citata Work Safety Training Italia s.r.l. di versare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, il soggetto può proporre opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1315433
Data
13/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca