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Provvedimento del 6 luglio 2006 [1321322]

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[doc. web n. 1321322]

Provvedimento del 6 luglio 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ex artt. 7 ed 8 del Codice proposte in data 5 agosto 2005 da Luciana Smacchi e Loretta Lattanzi nei confronti dell´Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito, Ipzs S.p.A.) e Ina S.p.A., con le quali le stesse, dipendenti in pensione dell´Ipzs S.p.A., avevano chiesto la conferma dell´esistenza di dati che le riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile in relazione alle seguenti polizze convenzioni-collettive stipulate dall´Ipzs S.p.A. con l´Ina S.p.A.: n. 253, n. 54700 -poi rinegoziata con polizza n. 9003237- e n. 67240 –poi rinegoziata con polizza n. 9003269-;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 marzo 2006, presentato dalle interessate rappresentate e difese dall´avv. Virgilio Di Meo, nei confronti dell´Ipzs S.p.A. rappresentato e difeso dall´avv. Tiziana Sborchia, nonché dell´Ina S.p.A., rappresentato dal Dott. Pasquale Di Leo, con il quale le medesime ricorrenti, ritenendo insoddisfacenti i riscontri forniti dai citati titolari, hanno ribadito le proprie richieste chiedendo altresì di porre a carico delle controparti le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 aprile 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate, nonché la successiva nota del 26 maggio con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 10 maggio 2006 con la quale l´Ipzs S.p.A., nel richiamare quanto già comunicato nella propria nota del 21 dicembre 2005, ha inviato "i conteggi analitici (…) relativi alla liquidazione del TFR" in favore delle ricorrenti "alla data di cessazione del rapporto di lavoro (31 maggio 2000)", peraltro già consegnati alle stesse e riscontrabili anche attraverso le "comunicazioni annuali rese dall´Istituto in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 297/82 a carico del datore di lavoro"; rilevato che tale ente ha altresì sostenuto che i conteggi relativi alla liquidazione delle posizioni assicurative di cui alla polizza collettiva n. 9003269 (già 67240), di cui le ricorrenti risultavano assicurate-beneficiarie, sarebbero in possesso di Ina S.p.A. che ha provveduto ad erogare le relative somme direttamente alle interessate;

VISTA la nota del 12 maggio 2006 e la memoria inviata il 16 maggio 2006 con la quale Ina S.p.A. (premesse alcune riserve sulle modalità di esercizio del diritto di accesso da parte delle ricorrenti, con particolare riguardo alla richiesta di esibizione dei conteggi e documenti contabili) ha sostenuto che: a) Ina S.p.A. non detiene attualmente i dati ed i conteggi relativi alla polizza collettiva n. 253 (stipulata con l´Ina S.p.A. da Ipzs S.p.A. "in sostituzione all´iscrizione dello stesso al "Fondo per l´Indennità degli Impiegati" ai sensi della Legge n. 1251/1942"), "trattandosi di contratto cessato nel 1991"; b) in relazione alla polizza collettiva n. 67240, stipulata a seguito dell´estinzione della polizza n. 253 e nella quale erano state investite "le eccedenze assicurative" maturate sulla stessa, ha fornito "una nota illustrativa ed esplicativa dei conteggi relativi alla liquidazione della polizza suddetta " in favore delle ricorrenti che risultavano esse stesse beneficiarie delle singole prestazioni assicurative; c) in relazione alla polizza n. 54700, stipulata da Ipzs S.p.A. al fine di costituire le disponibilità economiche da utilizzare per la liquidazione del trattamento di fine rapporto introdotto dalla legge n. 297/1982, Ina S.p.A. ritiene "sebbene il contratto contenga qualche riferimento alla persona"delle ricorrenti, di poter fornire esclusivamente i dati anagrafici relativi alle ricorrenti, in quanto gli ulteriori dati, quali ad esempio quelli attinenti alle "condizioni contrattuali, versamenti effettuati e capitali erogati alla scadenza" costituirebbero dati personali di Ipzs S.p.A. il quale, rispetto alla polizza in questione, risulta contraente e beneficiario ed ha, in tale veste, "il dovere di versare i premi ed alla scadenza il diritto di riscuotere il capitale assicurato"; d) le polizze n. 54700 e 67240 furono trasformate, con effetto 1/1/1999, rispettivamente nelle polizze n. 9003237 e 9003269; e) le somme "maturate sulla polizza n. 9.003.237 furono corrisposte come previsto dal contratto all´Istituto che le utilizzò per la corresponsione del TFR" alle ricorrenti;

VISTA la memoria depositata dalle ricorrenti il 16 maggio 2006 con la quale le stesse hanno dichiarato di ritenere insoddisfacenti i riscontri ottenuti dalle controparti ed hanno ribadito le proprie richieste;

VISTA la memoria depositata il 16 maggio 2006 con la quale Ipzs S.p.A. ha, tra l´altro, precisato che, mentre in relazione alla polizza collettiva n. 253 i singoli dipendenti risultavano beneficiari della prestazione assicurativa, vantando così il diritto non solo alla liquidazione dell´indennità di anzianità, ma anche al "rendimento –in base a coefficienti predeterminati per legge- rispetto all´indennità stessa", in relazione alla polizza n. 9003237 avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto dei dipendenti prima coperti dalla polizza n. 253, beneficiari "non erano più i dipendenti dell´Istituto, bensì l´Istituto medesimo, il quale veniva così a realizzare un legittimo investimento degli accantonamenti cui per legge era tenuto"; rilevato che, ad avviso di tale ente, " le ricorrenti non hanno alcun interesse a richiedere i conteggi relativi ad una polizza (la n. 9003237) che, seppur commisurata agli accantonamenti effettuati dall´Istituto per la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e quindi alle singole posizioni dei dipendenti impiegati, costituisce una forma legittima di finanziamento dell´Istituto in proprio favore";

VISTO il verbale dell´audizione del 18 maggio 2006 nel quale le ricorrenti hanno dichiarato di ritenersi soddisfatte del riscontro ottenuto da Ina S.p.A. per la polizza n. 9003269, mentre rispetto alle polizze n. 253 e n. 9003237 le stesse hanno ribadito le proprie richieste di accesso in quanto, a loro avviso, nessuno degli enti resistenti avrebbe fornito adeguato riscontro al riguardo; rilevato che in sede di audizione Ipzs S.p.A., nel precisare di detenere, rispetto alla polizza n. 9003237, "soltanto i dati anagrafici delle ricorrenti e di assunzione /cessazione del rapporto di lavoro", ha ulteriormente ribadito che i dati relativi ai conteggi, "trattandosi di dati dell´Istituto medesimo non possono essere oggetto di accesso da parte di terzi"; rilevato che, sempre nel corso dell´audizione, Ina S.p.A. ha parimenti dichiarato che relativamente alla polizza 9003237 "gli unici dati afferenti le ricorrenti in suo possesso sono quelli anagrafici e quelli concernenti il rapporto di lavoro".

VISTA la memoria inviata il 13 giugno 2006 dall´Ipzs S.p.A. con la quale tale titolare ha ribadito quanto esposto nel precedente atto difensivo;

VISTA la memoria inviata parimenti il 13 giugno 2006 con la quale le ricorrenti hanno preso atto che le resistenti non sarebbero più in possesso dei dati relativi alla polizza n. 253 perché cessata nel 1991; rilevato che le stesse, nel sostenere che la documentazione fornita dall´Ina in relazione alla polizza n. 9003269 sarebbe relativa solamente agli anni 1999-2000, hanno comunque ribadito le proprie richieste di accesso;

RILEVATO che il ricorso è stato legittimamente proposto dalle ricorrenti (entrambe ex dipendenti di Ipzs S.p.A.) che hanno avanzato separate istanze di accesso alle resistenti proponendo, poi, un comune ricorso tramite l´avv. Di Meo cui hanno conferito procura nei termini previsti dall´art. 147 del Codice;

RILEVATO che il diritto di accesso ai dati personali tutelato dall´art. 7 del Codice consente all´interessato di avere conoscenza in modo intelligibile dei soli dati personali che lo riguardano effettivamente ed attualmente detenuti dal titolare del trattamento che vanno messi a disposizione dell´interessato mediante l´estrapolazione degli stessi documenti che li contengono o, qualora l´estrazione risulti particolarmente difficoltosa, attraverso la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati richiesti;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti, in relazione ai dati personali che riguardano le ricorrenti relativi alla polizza collettiva n. 253, atteso che tali dati non risultano più detenuti dai titolari del trattamento, essendo tale polizza stata estinta nel 1991 ed essendo ormai decorso il termine di conservazione delle scritture contabili che contenevano i dati personali in questione;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti, in relazione ai dati personali che riguardano le ricorrenti relativi alla polizza n. 9003269 riferiti agli anni 1999-2000, avendo al riguardo le società resistenti fornito un sufficiente riscontro;

RITENUTO che deve essere altresì dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di entrambe le resistenti, in relazione ai dati personali (dati anagrafici, data di assunzione e data di cessazione del rapporto di lavoro), già messi a disposizione delle interessate in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237;

RILEVATO, invece, che il ricorso deve essere in parte accolto in riferimento alle richieste di accesso delle ricorrenti relative ai restanti dati che le riguardano, non risultando in modo inequivocabile, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento, che le resistenti non conservino più altri dati personali relativi alle interessate in relazione alle posizioni assicurative in questione;

RITENUTO, in particolare, di accogliere il ricorso nei confronti di Ina S.p.A. limitatamente ai dati relativi alla polizza n. 67240 riferiti agli anni precedenti al 1999 (data di conversione della polizza), informazioni che non sono state messe a disposizione delle interessate, e di ordinare pertanto a Ina S.p.A. di integrare il riscontro già reso fornendo alle ricorrenti i dati in questione, ancora detenuti nei propri archivi, entro il 30 settembre 2006, e dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO, infine, di accogliere il ricorso nei confronti di entrambe le resistenti limitatamente agli ulteriori dati che riguardano le ricorrenti, oltre quelli già forniti, in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237, (quali ad esempio specifiche somme eventualmente pagate a titolo di premio assicurativo in relazione alle ricorrenti, oppure accantonamenti effettuati o capitale liquidato univocamente riferiti alle stesse), e ritenuto quindi di ordinare ai titolari resistenti di integrare il riscontro già fornito comunicando alle ricorrenti tali dati, ove ancora conservati, entro il 30 settembre 2006, e dando conferma anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento, in ragione della particolarità e complessità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso nei confronti di Ina S.p.A. limitatamente ai dati che riguardano le ricorrenti relativi alla polizza n. 67240 e riferiti agli anni antecedenti al 1999 ed ordina a tale società di corrispondere a tale richiesta di accesso entro il termine del 30 settembre 2006, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

b) accoglie il ricorso nei confronti di entrambe le resistenti limitatamente agli ulteriori dati che riguardano specificamente le ricorrenti detenuti in relazione alle polizze n. 57400 e 9003237 ed ordina ai titolari del trattamento di corrispondere a tale richiesta di accesso entro il termine del 30 settembre 2006, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorità;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe le resistenti in relazione ai restanti profili;

d) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli