g-docweb-display Portlet

2.14 Trattamento di dati per finalità di giustizia - Relazione 1998 - 12 aprile 1999

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

Indice

Relazione annuale 1998

2. Temi di maggior rilievo nell´attività del Garante

2.14 Trattamento di dati per finalità di giustizia
Il trattamento di dati personali per ragioni di giustizia nell´ambito degli uffici giudiziari è soggetto solo ad alcune regole della l. n. 675/1996 (v. art. 4). Nell´attività del Garante, hanno avuto particolare rilievo sia l´individuazione dei limiti in cui la legge è applicabile, sia i princìpi di correttezza del trattamento, di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, sanciti dall´art. 9 della legge anche in riferimento alla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d´Europa (e richiamati fra l´altro nella decisione del Garante del 22 ottobre 1998, relativa alla notificazione di atti giudiziari e amministrativi; v. § 2.1.7).

Tali princìpi non consentono, però, una disciplina sufficientemente dettagliata del trattamento di dati per finalità di giustizia, e al riguardo la l. n. 344/1998 ha prorogato al 31 luglio 1999 il termine per l´attuazione della delega al Governo a emanare disposizioni integrative contenuta nell´art. 1, comma 1, lett i) della l. n. 676/1996.

Possono essere ora ricordati alcuni casi significativi:

a) va ricordato, ad esempio, che in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla Corte di appello militare di Roma, è stato fatto presente che la comune attività amministrativa relativa al personale di magistratura è assimilabile a quella di ogni altra amministrazione pubblica riguardante i propri dipendenti, facendo rinvio per ulteriori elementi alla deliberazione relativa al CSM adottata dal Garante il 2 dicembre 1997.´ stata inoltre chiarita la perdurante applicabilità dell´art. 116 c.p.p., in base al quale, previa autorizzazione dell´autorità giudiziaria, chiunque abbia interesse può ottenere copie, estratti o certificati di singoli atti, il cui rilascio integra un trattamento per ragioni di giustizia, come tale non sottoposto alla generale regola ri- guardante il trattamento di dati da parte di soggetti pubblici (art. 27, l. n. 675/1996 cit.) né abrogato dalla stessa legge.

b) Con ricorso ex artt. 13 e 29, l. n. 675/1996, unitamente ad alcune doglianze nei confronti di una testata giornalistica, un interessato ha lamentato la pubblicazione su un quotidiano della notizia della richiesta del suo rinvio a giudizio (prospettando la violazione degli artt. 9 e 27 della legge, nonché dell´art. 329 c.p.p., da parte della competente procura della Repubblica e del magistrato inquirente), per il fatto che la notizia sarebbe stata fornita ai giornali prima della notifica al ricorrente della richiesta di rinvio a giudizio, e perciò opponendosi al trattamento dei suoi dati da parte della procura.

Per quanto relativo all´attività della procura e del magistrato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, perché né l´arte. 13 (che disciplina i diritti dell´interessato e in particolare quello di opporsi al trattamento dei suoi dati), né l´art. 29 (relativo ai ricorsi), né l´art. 27 (sul trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici) rientrano tra le disposizioni che l´art. 4 della legge rende applicabili ai trattamenti per "ragioni di giustizia".

c) Il medico sociale di una società calcistica ha fatto presente che le cartelle cliniche di alcuni giocatori erano state acquisite dal procuratore della Repubblica che svolgeva un´indagine sul doping e ha presentato reclamo al Garante segnalando che:

  • l´attività del magistrato non poteva ricomprendersi in quella disciplinata dal cit. art. 4 della l. n. 675/1996, non essendo possibile includere nelle ragioni di giustizia indagini di tipo conoscitivo volte alla ricerca di reati;
  • nell´acquisire le cartelle il personale della ASL, aveva svolto funzioni di vigilanza amministrativa, anziché le funzioni di polizia giudiziaria che avrebbero consentito l´acquisizione;
  • di non essere stato avvisato dello scopo in base al quale la documentazione medica veniva acquisita;
  • le cartelle non erano state restituite, irritualmente, alla società sportiva che le aveva richieste.

Il Garante, disattendendo la qualificazione proposta dall´interessato, ha qualificato l´atto in base al suo significato complessivo, e cioè come reclamo anziché come ricorso. Ha rilevato poi che in base alle risultanze delle verbalizzazioni, il personale della ASL aveva agito nell´esercizio di funzioni di polizia giudiziaria inerenti al procedimento penale seguito dal magistrato, sicché la sua attività rientrava nell´ambito di applicazione dell´art. 4, lett e) della l. n. 675/1996, relativa anche alla prevenzione di reati. Pertanto, rilevata la pertinenza dei dati all´indagine svolta, ed esclusa perciò la violazione degli artt. 4 e 9 citt., ha ritenuto di non dover dar seguito alla segnalazione.

d) In un altro caso, un interessato ha lamentato che alcuni dati relativi tra l´altro alla sua abitazione e a soggiorni alberghieri suoi e di familiari, figuravano agli atti di un´indagine penale alla quale egli era estraneo, e come tali erano stati poi pubblicati su organi di stampa.

Al riguardo il Garante, considerata in base all´art. 9 della legge l´applicabilità agli uffici giudiziari dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità perseguite, ha rilevato che alcuni degli elementi acclusi agli atti di indagine non avevano rilevanza procedimentale - ad esempio, i soggiorni di persone diverse presso il medesimo albergo in tempi assai distanti - ovvero venivano a essere riepilogati in forma equivoca, con riferimento a persone estranee all´inchiesta, tra cui minori e titolari di cariche istituzionali. Considerato altresì il pregiudizio derivante per i soggetti estranei dal deposito ai sensi del codice di procedura penale di tali atti di indagine, il Garante ha segnalato al Comando generale dell´Arma dei carabinieri alle cui dipendenze operavano gli organi che svolgevano l´indagine, nonché alle procure inquirenti, la necessità di conformare i trattamenti al disposto dell´art. 9 cit.

e) Particolare attenzione ha destato nell´opinione pubblica un´altra vicenda: sono state diffuse dalla polizia giudiziaria alcune informazioni (dati anagrafici, fotografia e ospedale di ricovero) relative a una prostituta, risultata sieropositiva. Nelle segnalazioni che hanno sottoposto la vicenda all´attenzione del Garante è stato tra l´altro richiamato l´art. 5, comma 4 della l. n. 135/1990 in materia di AIDS, in base al quale gli operatori sanitari possono comunicare i risultati di accertamenti diagnostici per infezione da HIV, di cui vengano a conoscenza nell´esercizio della professione, soltanto alla persona cui gli accertamenti sono riferiti.

Da informazioni acquisite presso la competente procura della Repubblica è emerso che questa, nell´ambito di indagini relative ai delitti di favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e tentate lesioni gravissime in danno di un numero indeterminato di persone, aveva autorizzato la polizia giudiziaria a rendere pubblici gli atti investigativi, affinché la diffusione del dato relativo allo stato di salute evitasse conseguenze ulteriori dei reati (art. 55 c.p.p.). In proposito il Garante ha rilevato, in primo luogo, che le norme della l. n. 135/1990, pur non direttamente applicabili al caso di specie, devono essere considerate nel senso che l´ordinamento esige una particolare tutela per le informazioni inerenti ai casi di AIDS o di infezione HIV; ha quindi considerato non inerente alla propria competenza valutare se l´art. 55, c.p.p. fosse stato correttamente applicato e, in particolare, se fossero riconducibili a tale disposizione anche misure non tipizzate nel codice di procedura penale; ha poi esaminato la conformità del trattamento dei dati personali dell´interessata ai princìpi contenuti nell´art. 9 della l. n. 675/1996.

Su questo punto, è stato segnalato alla questura e alla procura competenti che gli organi investigativi avrebbero dovuto individuare modalità e procedure di informazione più selettive e rispettose dei princìpi di pertinenza e non eccedenza dei dati (quali, per esempio, la divulgazione della notizia della sieropositività di una persona non contrassegnata con le relative generalità, indicando solo la zona in cui abitualmente si prostituiva, accompagnata da informazioni tramite numeri verdi o altri servizi "mirati").

Scheda

Doc-Web
1341488
Data
12/04/99

Tipologie

Relazione annuale