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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Statistica, ricerca scientifica e ricerca storica - Relazione 2001 - 3 maggio 2002

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Statistica, ricerca scientifica e ricerca storica

26. Statistica e ricerca scientifica
In materia di trattamento dei dati personali per finalità di statistica e di ricerca scientifica, il Garante ha seguito, conformemente alle previsioni contenute nella legge n. 675/1996 e nel d.lg. n. 281/1999, i lavori preparatori del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati a fini statistici in ambito Sistan e quello relativo alla statistica privata, proseguendo così l´attività che ha già condotto all´adozione dei codici deontologici dei giornalisti e degli storici; questa attività ha visto impegnati gruppi di lavoro costituiti da enti, associazioni, fondazioni ed istituzioni rappresentative della variegata realtà della statistica pubblica e privata, che si sono ispirati alla disciplina comunitaria ed a documenti internazionali quali le Raccomandazioni del Consiglio d´Europa.

La prossima emanazione dei nuovi codici, oltre a contribuire alla creazione della disciplina di settore prevista dalla normativa a protezione dei dati personali, individuerà le regole atte a calibrare l´attività statistica con il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all´identità personale.

Lo strumento dei codici permette, inoltre, di disciplinare, con una fonte normativa flessibile e più facilmente emendabile, un settore quale quello della statistica che ha una forte connotazione tecnica. Tale strumento, infatti, essendo fondato sulla spontanea e sentita adozione da parte delle stesse categorie interessate, favorisce una più attenta osservanza delle nuove regole, il cui rispetto è comunque, grazie all´apposita previsione normativa, una "condizione essenziale" per la liceità del trattamento dei dati.

Il Garante ha altresì fornito diversi pareri all´Istituto centrale di statistica: in merito a quello relativo al questionario da adottare per la rilevazione delle convivenze nell´ambito del 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni (v. parere 30 luglio 2001), sono state espresse le medesime preoccupazioni precedentemente manifestate (cfr. pareri 14 marzo e 27 giugno 2001, rispettivamente in Bollettino n. 18, p. 37 e n. 22, p. 16), in relazione a quesiti – pur formulati con alcune precauzioni e nell´ottica del perseguimento di una rilevante finalità di interesse pubblico – idonei a rivelare informazioni, fra le più intime, delle persone interessate. Il peculiare ambito di indagine del questionario esaminato ha infatti coinvolto, inevitabilmente, dati sensibili degli interessati in relazione a particolari situazioni di coabitazione (presenza in ospedali, case di cura, istituti penitenziari, religiosi, ecc.).

È stato così ribadito l´invito a valutare nuovamente, alla luce dei principi di pertinenza e di non eccedenza enunciati dall´art. 9 della legge n. 675/1996 e dal d.lg. n. 135/1999, il carattere indispensabile delle domande inerenti alle condizioni di salute (ad es. quelle relative alle ore non lavorate in una certa settimana), o alle condizioni etnico-razziali (nazionalità, condizione di profugo/rifugiato, ecc.), e si è sottolineata altresì l´esigenza di verificare con particolare attenzione la reale necessità di disporre in dettaglio di alcune informazioni relative a comunità terapeutiche e di recupero per tossicodipendenti. Il fatto di dimorare in tali strutture, infatti, a differenza di quanto può avvenire per la presenza in altri luoghi di cura, è indice non solo di generici problemi di salute, ma consente anche di risalire alla circostanza che ha originato il "ricovero". Il Garante ha così rilevato che tale informazione poteva essere resa meno evidente, ad esempio, incorporando le notizie relative alla presenza in detti luoghi nell´ambito di quelle più generiche degli istituti assistenziali o di cura. In questo stesso senso, inoltre, è apparso più opportuno, in riferimento ai casi di "Assistito in un centro di accoglienza per immigrati", eliminare la specificazione "per immigrati".

Con il medesimo parere si sono espresse anche valutazioni sulla circolare inerente la costituzione degli uffici di censimento comunali e provinciali, richiamando l´attenzione, in analogia a quanto già indicato nei pareri del 14 marzo e del 27 giugno 2001, sull´importanza di procedere ad un´attenta valutazione dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità delle persone da designare quali responsabili o incaricati nelle attività di censimento. L´Autorità ha evidenziato inoltre che, per l´espletamento delle relative mansioni, tali figure necessitano di precise istruzioni, affinché le informazioni ricevute siano trattate e custodite con la massima diligenza e nel rispetto del segreto, evitando rigorosamente accessi di terzi non autorizzati ai dati ed usi degli stessi diversi da quelli previsti dal censimento.

 

27. Ricerca storica
Il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici (pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001), il cui rispetto costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali in tale ambito, è stato elaborato da un gruppo di lavoro costituito da associazioni, fondazioni ed istituzioni rappresentative della multiforme realtà della ricerca storica e del mondo archivistico.

Il Garante è intervenuto in varie fasi della redazione del codice: promuovendone dapprima l´adozione e la sottoscrizione, così come prevede anche l´art. 6, comma 1, del d.lg. n. 281/1999, prestando successivamente la propria assistenza al gruppo di lavoro e, infine, constatando la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, in particolare all´art. 31, comma 1, lett. h), della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del d. lg. n. 281/1999.

Tale documento completa l´impianto normativo introdotto dal decreto legislativo del 1999 e stabilisce principi di comportamento per i soggetti che trattano, per scopi storici, i dati personali conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, mirando a favorire l´attività di ricerca storica e archivistica e individuando nel contempo adeguate modalità per garantire i diritti della personalità degli interessati.

Per quanto riguarda gli archivisti, il codice definisce regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti di coloro che richiedano la consultazione di fonti storiche, mentre con riferimento agli "utenti", cioè a chiunque faccia ricerca storica, il codice individua cautele per la raccolta, l´utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

Il codice prevede diversi obblighi per gli archivisti: tutelare l´integrità degli archivi e l´autenticità dei documenti, compresi quelli elettronici e multimediali, anche attraverso l´adozione di idonee misure di sicurezza; non utilizzare per uso personale le informazioni non disponibili agli utenti, di cui essi dispongano in ragione della propria attività; favorire l´esercizio del diritto degli interessati all´aggiornamento, alla rettifica o alla integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

Il codice di deontologia e buona condotta, inoltre, non tralascia di affrontare l´aspetto delle fonti orali, prevedendo la necessità che gli intervistati esprimano il proprio consenso in modo esplicito, anche in forma verbale, e stabilendo, altresì, che gli archivi richiedano all´autore dell´intervista una dichiarazione scritta dell´avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell´intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli interessati.

Per quanto riguarda la categoria degli utenti degli archivi, il codice stabilisce che chiunque ha libero accesso agli archivi pubblici e che i documenti devono essere utilizzati, sotto responsabilità, attenendosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità. Le eccezioni al libero accesso agli archivi pubblici riguardano i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato (consultabili dopo cinquant´anni dalla loro data) e quelli che contengono dati sensibili e giudiziari (che divengono consultabili dopo quarant´anni). Il termine è di settant´anni se i dati sono relativi allo stato di salute o alla vita sessuale, oppure a rapporti riservati di tipo familiare.

Per i documenti contenenti questo tipo di dati resta prevista la possibilità di un´autorizzazione alla consultazione prima della scadenza dei termini, rilasciata dal Ministero dell´interno, udita un´apposita commissione nella quale siedono rappresentanti della ricerca storica, degli archivi di Stato e del Garante. L´autorizzazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente.

Il codice stabilisce che, nel far riferimento allo stato di salute delle persone, chi fa ricerca debba astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad un determinato soggetto identificato o identificabile.

Inoltre, la sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul ruolo svolto o sulla loro vita pubblica.

Nonostante alcuni timori manifestati prima dell´entrata in vigore del codice circa le conseguenze sull´attività degli storici e più, in generale, sulle funzionalità degli archivi, ad un anno dalla sua pubblicazione non è emerso alcun contenzioso sull´argomento, confermandosi così l´opportunità e la correttezza operata dal legislatore con tale scelta.

Scheda

Doc-Web
1348004
Data
03/05/02

Tipologie

Relazione annuale