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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Associazioni, movimenti politici e partiti - Relazione 2001 - 8 maggio 2002

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Associazioni, movimenti politici e partiti

28. Trattamento dei dati e realtà associative
La materia associativa, interessata da significative modifiche normative introdotte dall´art. 8 del d.lg. n. 467/2001 – che ha novellato, in relazione al trattamento dei dati sensibili, l´art. 22 della legge n. 675/1996, da un lato introducendovi, ex novo, il comma 1-ter e, dall´altro, modificandone il comma 4 – è stata altresì oggetto di attenzione da parte del Garante in alcune delle autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili recentemente rinnovate, ed in particolare nell´autorizzazione n. 3/2002.

Per quanto riguarda l´attività svolta nel corso del 2001, si è intervenuti sia a tutela del diritto all´informativa ai sensi dell´art. 10 della l. n. 675/1996, sia al fine di garantire il rispetto dei diritti dell´interessato sanciti dall´art. 13 della medesima legge.

Per ciò che concerne il diritto dell´interessato all´informativa di cui al citato art. 10, l´Autorità – in virtù dell´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 – ha applicato una sanzione amministrativa nei confronti di circoli privati e associazioni che, come riscontrato a seguito di controlli effettuati dalle forze di polizia, non fornivano la suddetta informativa agli aspiranti soci, in occasione della raccolta di loro dati personali (Provv.ti 28 settembre 2001).

Un altro provvedimento è intervenuto nel caso di un tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) che, inizialmente, aveva fornito solo parzialmente riscontro alle richieste da questi presentate ai sensi dell´art. 13 della l. n. 675/1996. A seguito dell´intervento, la Federazione ha provveduto ad informare l´interessato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e ha dato comunicazione, anche in senso negativo, relativamente all´esistenza di altri dati personali, del loro contenuto e della loro origine (Provv. 28 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 55).

In altra occasione, infine, a fronte di analoghe richieste rivolte nei confronti dell´Associazione italiana per la ricerca sul cancro da una persona destinataria di una pubblicazione promozionale relativa ad una manifestazione promossa dall´Associazione medesima, l´Autorità, preso atto delle attestazioni dell´associazione di non detenere dati relativi alla persona interessata nell´archivio soci, ha dichiarato il non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 (Provv. 24 gennaio 2002, in Bollettino n. 24, p. 31).

 

29. L´uso di dati per finalità politico-elettorali
Lo svolgimento delle consultazioni elettorali nel corso del 2001 ha determinato numerosi interventi dell´Autorità in materia di trattamento di dati personali, su parte dei quali si è già ampiamente soffermata la precedente relazione annuale (v. Relazione 2000, p. 42). Basti richiamare, in particolare, i provvedimenti aventi carattere generale del 7 febbraio 2001 (G.U. 13 febbraio 2001, n. 36 e Bollettino n. 17, p. 7) – con il quale si sono esonerati fino al 30 giugno 2001 partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori di liste e di candidati dall´obbligo di rendere l´informativa prevista dall´art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 – e del 7 marzo 2001 (in Bollettino n. 18, p. 24) – con il quale il Garante ha segnalato a partiti e movimenti politici i principi ai quali ispirare i trattamenti dei dati personali nel corso della campagna elettorale, al fine di renderli armonici con la disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996.

Entrambi i menzionati provvedimenti, il 9 maggio 2001, sono stati altresì comunicati all´Adusbef che aveva previamente interpellato il Garante in ragione delle numerose segnalazioni di cittadini indirizzate all´associazione, riguardanti il trattamento dei loro dati personali per finalità di propaganda elettorale.

Per altro verso, numerosi cittadini hanno fatto ricorso al Garante lamentando le diverse modalità utilizzate per l´invio di messaggi di propaganda elettorale: oltre alle tradizionali comunicazioni cartacee, infatti, si è avuto un ampio impiego di messaggi inviati sulle utenze telefoniche mobili degli abbonati (sms) e di messaggi inviati tramite internet (v. Relazione 2000, p. 43, relativamente al Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39).

In particolare, rispetto all´invio di una missiva avente contenuto propagandistico il Garante, considerando l´attestazione fornita dal titolare del trattamento, secondo il quale i dati personali erano stati ricavati da elenchi ufficiali, tra i quali la guida telefonica, e prendendo atto dell´adesione dello stesso alla richiesta dell´interessato di non vedere comunque più utilizzati i propri dati, ha dichiarato – ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 – non luogo a provvedere sul ricorso (Provv. 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 22, p. 54).

Ad identica conclusione si è giunti in altra circostanza, nella quale il messaggio propagandistico era pervenuto tramite sms sull´utenza telefonica mobile dell´interessato, muovendo dalla considerazione che il beneficiario dei messaggi promozionali si era rivolto ad una società che aveva previamente raccolto il consenso dei destinatari rispetto a questa tipologia di comunicazione promozionale (Provv. 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 39). Alla società è stata peraltro applicata, con distinto provvedimento, una sanzione amministrativa pecuniaria per mancata risposta al Garante alla richiesta di informazioni ex art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, formulata nel quadro di un procedimento successivo alla decisione adottata sul predetto ricorso.

 

30. Condomini
Per quanto attiene al trattamento dei dati personali nel contesto condominiale, il Garante ha riconosciuto che l´affissione dell´ordine del giorno di un´assemblea condominiale nella bacheca posta nello spazio di accesso comune ad uno stabile integra una modalità di trattamento dei dati personali che, in linea di massima, è lecita; tuttavia, in un caso di specie, un avviso così pubblicato conteneva anche un riferimento specifico ad un´asserita morosità dell´interessato (conoscibile, in tal modo, anche da terzi estranei al condominio), mentre sarebbe stato più appropriato inserire, in tale avviso, le sole informazioni necessarie per un´efficace comunicazione dell´evento (la convocazione dell´assemblea condominiale). Un approfondimento nel merito delle singole questioni, con eventuale indicazione delle informazioni relative allo stato di morosità, sarebbe stato possibile, infatti, anche attraverso l´invio di documenti ai singoli aventi diritto, oppure differendone la trattazione alla discussione comune (Provv. 12 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 7).

In altro caso, preso atto dell´adesione dell´amministratore del condominio alle richieste dell´interessato, volte a far venir meno la divulgazione dell´identità dei presunti condomini morosi, il cui elenco era depositato in un cassetto della portineria, è stato disposto non luogo a provvedere sul ricorso a seguito del ritiro del menzionato elenco (Provv. 17 maggio 2001, in Bollettino n. 20, p. 11).

In altre fattispecie, attraverso il ricorso all´Autorità il condomino ha ottenuto soddisfazione rispetto alle richieste precedentemente avanzate e inizialmente disattese dal titolare del trattamento: in un caso, esse miravano a conoscere l´origine – poi individuata nel presidente della cooperativa costruttrice dello stabile – dei dati personali contenuti in una convocazione di assemblea di condominio (Provv. 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 25); in altro caso, invece, esse miravano a conoscere quali dati fossero detenuti dal titolare (Provv. 10 ottobre 2001, in Bollettino n. 23, p. 132).

Scheda

Doc-Web
1348140
Data
08/05/02

Tipologie

Relazione annuale