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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Marketing - Relazione 2001 - 8 maggio 2001

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Marketing

46. Marketing e diritti dell´interessato
Le strategie di comunicazione adottate dalle società di marketing diretto, quando non siano condotte attraverso metodologie adeguate a garantirne un impatto limitato e tendenzialmente "condiviso" dal consumatore, si trovano a fronteggiare, sempre più frequentemente, la reazione di numerosi cittadini.

Si tratta di una crescente sensibilizzazione di consumatori ed utenti che si evince anche dal progressivo aumento del contenzioso relativo a episodi di "contatto" indesiderato da parte di operatori di direct marketing con gli interessati, eventuali futuri clienti.

Una parte di tale contenzioso è definibile a volte senza un integrale esame nel merito da parte del Garante in quanto il titolare del trattamento finisce per aderire spontaneamente alle richieste dell´interessato, nel corso del procedimento instaurato dinanzi all´Autorità.

In un caso specifico il Garante si è trovato di fronte alla richiesta dell´interessato volta ad ottenere la cancellazione di alcuni dati personali detenuti da una società ed impiegati da altra società ad essa collegata per fini di marketing diretto (Provv. 10 aprile 2001). Chiamata ad aderire all´istanza dell´interessato, la società titolare del trattamento ha disposto la cancellazione dei dati dagli archivi della sua controllata e ha comunicato che gli stessi sarebbero stati conservati al solo fine della pubblicazione dell´elenco degli abbonati al servizio telefonico. Il Garante ha così pronunciato non luogo a provvedere sul ricorso, ponendo a carico della società le spese e i diritti inerenti al procedimento.

Esito analogo ha avuto la richiesta presentata da un cittadino, in seguito alla ricezione di una telefonata a contenuto pubblicitario da parte di una società che gestisce corsi di formazione in lingue straniere, intesa a conoscere, nel dettaglio, gli estremi identificativi del titolare, le finalità del trattamento, nonché i dati personali relativi all´interessato detenuti dalla società e la loro origine. Dopo aver ignorato, in un primo momento, la richiesta presentata dall´interessato ex art. 13, la società ha fornito riscontro a tale istanza in seguito all´invito formale formulato dal Garante che, in sede di decisione di non luogo a provvedere, ha quindi posto a suo carico spese e diritti del procedimento (Provv. 31 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p 126).

Non diversamente si è ritenuta fondata la richiesta (v. Provv. 20 marzo 2002, in Bollettino n. 26, p. 37), proveniente dal destinatario di comunicazioni promozionali via Internet, di vedere interrotta l´utilizzazione di dati che lo riguardano (nel caso di specie, l´indirizzo di posta elettronica) muovendo sia dall´art. 10, comma 2, d.lg. n. 171/1998, sia dall´art. 10, comma 2, d.lg. n. 185/1999 (in materia di protezione dei consumatori con riguardo alla contrattazione a distanza).

L´auspicio per il futuro è naturalmente che, in casi analoghi, stante l´oggettiva fondatezza dell´istanza dell´interessato (quando non addirittura la mancanza di "controindicazioni" per il titolare nel fornire riscontro alle richieste inoltrate), i rispettivi titolari non frappongano inutili ostacoli all´esercizio dei diritti salvo poi "ritirarli" allorché viene attivata la competenza del Garante (andando però incontro alle inevitabili conseguenze del proprio originario inadempimento).

Scheda

Doc-Web
1348167
Data
08/05/02

Tipologie

Relazione annuale