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Provvedimento del 9 novembre 2006 [1366599]

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[doc. web n. 1366599]

Provvedimento del 9 novembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 20 aprile 2006 con la quale Ambra Bartalini aveva chiesto a Banca di Roma S.p.A. di ottenere, quale erede del defunto marito Paolo Ricci, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali concernenti le movimentazioni effettuate su tutti i rapporti intestati e cointestati a tale persona (deceduta il 24.09.2001) e a Renzo Ricci (deceduto il 7.04.2000, di cui il figlio Paolo Ricci era diventato erede); ciò, a far data dal gennaio 1999 sino al novembre 2001;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 20 giugno 2006, con il quale Ambra Bartalini, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bianchini, ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali relativi al proprio marito defunto;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 giugno 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 19 settembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax dalla resistente in data 5 luglio 2006, con la quale la banca ha dichiarato di aver già in passato comunicato alla ricorrente, con nota del 6.12.2004, l´impossibilità di fornire alla ricorrente informazioni relative a Renzo Ricci, "in quanto non avente diritto iure hereditatis "; rilevato che la resistente ha fornito alla ricorrente, con lettera raccomandata a.r. datata 22 maggio 2006 (ricevuta il 25.05.2006), copia della documentazione relativa al deposito titoli detenuto dallo stesso in cointestazione con terzi, con particolare riferimento al singolo sottodeposito intestato a Paolo Ricci; rilevato che la resistente ha anche dichiarato che rispetto a tale deposito titoli, unico in essere nel periodo indicato dalla ricorrente, non residua alcuna giacenza a nome di Paolo Ricci e che, con riferimento al medesimo arco temporale, non risultano rapporti di conto corrente intestati a Paolo Ricci, singolarmente o in cointestazione;

VISTO il verbale di audizione del 24 luglio 2006 nel quale la ricorrente si è riservata di valutare il riscontro fornito dalla resistente sulla base del confronto tra le informazioni comunicate dalla banca e le altre già in suo possesso;

VISTE le note inviate il 20 luglio e il 1° settembre 2006 con le quali la ricorrente ha ribadito la richiesta di accesso ai dati relativi a Renzo Ricci, padre del defunto marito e morto prima di quest´ultimo; rilevato che la ricorrente ha sostenuto di poter vantare diritti, indirettamente e attraverso Paolo Ricci, in ordine ai rapporti intestati a Renzo Ricci, cui il defunto marito era succeduto; rilevato infine che la ricorrente, nel sostenere che vi sono ulteriori rapporti intestati o cointestati a Renzo Ricci e Paolo Ricci oltre quelli comunicati dalla resistente, ha chiesto di porre a carico di controparte le spese del procedimento;

VISTA la nota inviata il 25 settembre 2006 con la quale la resistente ha ribadito le posizioni già espresse nella precedente memoria;

RILEVATO che ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione "; rilevato che la ricorrente ha interesse ad accedere non solo ai dati personali riferiti a Paolo Ricci di cui è personalmente erede, ma anche ai dati riferiti al di lui padre, Renzo Ricci; ciò, al fine di accertare l´entità della quota del patrimonio ereditario spettante al defunto marito Paolo Ricci nei confronti del padre;

RITENUTO, avendo la resistente omesso di fornire alla ricorrente i dati riferiti a Ricci Renzo, di dover accogliere il ricorso e di ordinare pertanto alla resistente di comunicare alla ricorrente entro il 20 dicembre 2006, nelle forme e nei modi di cui all´art. 10 del Codice, tutti i dati personali riferiti ad eventuali rapporti, intrattenuti, anche in cointestazione, da Renzo Ricci con la banca, avendo cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi e dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO, invece, in ragione dell´adeguato riscontro fornito dalla resistente, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali relativi a Paolo Ricci;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Roma S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di accesso ai dati riferiti a Renzo Ricci e ordina alla resistente di comunicarli alla ricorrente entro il 20 dicembre 2006, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati riferiti a Paolo Ricci;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca di Roma S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli