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Provvedimento del 23 novembre 2006 [1367555]

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[doc.. web n. 1367555]

Provvedimento del 23 novembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 3 luglio 2006 dall´impresa individuale Infor di Daniela De Felice, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Bovino, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale la ricorrente ha ribadito le istanze formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano con particolare riguardo all´indicazione completa (comprensiva delle ultime tre cifre) dei numeri chiamati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 gennaio 2006, "al fine di contestare l´esattezza dei relativi addebiti ", chiedendo anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 4 ottobre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 31 luglio 2006 con la quale la società resistente ha comunicato le informazioni ancora presenti nei sistemi aziendali relativi sia alla Infor sia al suo amministratore, sig.a Daniela De Felice; rilevato che, con tale nota, Telecom Italia S.p.a. ha precisato che le linee telefoniche già intestate a Infor, dal giugno del 2006 risultano associate a Euronet s.r.l. ed ha altresì sostenuto di aver già comunicato all´interessata, con nota "spedita il 5 giugno 2006", l´impossibilità di dare seguito all´istanza presentata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, in quanto la stessa era carente dei "documenti necessari a comprovare la certa identità del soggetto legittimato a richiedere il traffico telefonico " (e rilevando che con la stessa nota era stata appunto richiesta la documentazione ritenuta necessaria a tal fine);

VISTA la nota datata 1° agosto 2006 con la quale la ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto la citata comunicazione che sarebbe stata inoltrata da Telecom S.p.a. il 5 giugno 2006, contestando altresì la richiesta, in essa contenuta, di allegare i documenti volti a comprovare l´identità del soggetto richiedente le informazioni;

VISTA la nota del 25 settembre 2006 con la quale Telecom Italia S.p.a. ha comunicato di aver inviato il dettaglio completo delle chiamate relative al periodo richiesto (grazie all´acquisizione della documentazione allegata alla memoria del legale della ricorrente), sostenendo di aver effettuato ulteriori verifiche sulla spedizione della citata nota del 5 giugno 2006 che risulterebbe inoltrata in pari data "tramite posta ordinaria";

VISTA la nota inviata via fax il 12 ottobre 2006 con la quale la ricorrente ha dichiarato "di non aver altro interesse alla prosecuzione del procedimento ", salva l´attribuzione delle spese a carico della controparte;

RITENUTA la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessata;

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 4, del Codice appare legittima la richiesta di allegazione della copia del documento d´identità da parte di chi sottoscrive, come nel caso di specie, una richiesta di accesso a dati di traffico telefonico "in uscita" con le ultime tre cifre "in chiaro". Ciò allo scopo di verificare, sulla base di elementi univoci, la provenienza dell´istanza in questione da persona effettivamente legittimata;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 23 novembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli