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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1370733]

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[doc. web n. 1370733]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 17 luglio 2006 da Marco Mozzato, rappresentato e difeso dall´avv. Paolo Dalla Vecchia, in relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da Enel distribuzione S.p.A., con riferimento all´invio presso il luogo di lavoro del ricorrente di una raccomandata contenente una diffida di pagamento per una fornitura di energia elettrica relativa alla sua utenza privata; rilevato che il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza ex art. 7 del Codice, ribadendo con il ricorso le sole richieste di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; rilevato che il ricorrente si è anche opposto al trattamento dei dati personali relativi alla sua attività lavorativa, ritenendo gli stessi non pertinenti al servizio reso dalla società resistente e sollecitandone altresì la cancellazione; rilevato che con il ricorso l´interessato ha infine chiesto il risarcimento del danno e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 16 ottobre 2006 con la quale questa Autorità ha comunicato alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax l´11 agosto 2006 con la quale la società resistente, nel comunicare gli estremi identificativi dell´ufficio responsabile del procedimento, ha allegato copia di una nota di riscontro inviata al ricorrente con la quale ha dichiarato che l´intimazione di pagamento sarebbe stata inviata, nell´ambito di un´azione di recupero crediti, "in plico chiuso, per di più raccomandato, riportante all´esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente, prive di dati eccedenti rispetto a quelli necessari al recapito della comunicazione";

VISTA la memoria pervenuta il 4 settembre e il verbale dell´audizione svoltasi il 26 settembre 2006, nei quali il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, rilevando di aver ottenuto solo un riscontro parziale riferito, in particolare, alle finalità e alle modalità del trattamento effettuato;

VISTA la nota del 9 ottobre 2006 e la memoria anticipata via fax in data 9 novembre 2006 con la quale Enel distribuzione S.p.A. ha comunicato i dati personali del ricorrente, precisando che lo stesso risulta debitore dall´agosto 2003 di 1.521,88 euro che, seppure richiestigli con due comunicazioni inviate all´indirizzo di residenza, non risultano ancora essere stati pagati; rilevato che, alla luce di ciò, la società, ricorrendo ad una società di investigazione, ha acquisito le informazioni relative al luogo di svolgimento dell´attività lavorativa dell´interessato, inviando a tale indirizzo, nel marzo 2006, la comunicazione contestata; rilevato che con le citate note la resistente ha comunicato le altre informazioni richieste dal ricorrente con l´istanza ex art. 7 del Codice ed in particolare quelle relative ai soggetti che possono venire a conoscenza dei dati, alle finalità e alla logica del trattamento;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste del ricorrente avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2 del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo, seppure solo nel corso del procedimento seguito al ricorso, un riscontro sufficiente;

RITENUTO di dover dichiarare infondate l´opposizione al trattamento e la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi al luogo di lavoro, dal momento che tali dati non risultano essere stati acquisiti dalla resistente in modo illecito in relazione all´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, al fine di far valere il proprio diritto di credito, e rilevato che gli stessi risultano essere stati trattati nell´ambito dell´attività di recupero dello stesso con modalità non illecite; rilevato, in particolare, che la società ha inviato l´intimazione di pagamento all´interessato presso il luogo di lavoro solo dopo l´inoltro di due comunicazioni all´indirizzo di residenza e che la comunicazione in questione è stata inoltrata a mezzo raccomandata indirizzata espressamente al ricorrente, in busta chiusa e senza indicazioni che potessero lasciarne desumere il contenuto, considerati quindi i principi riaffermati dal Garante con il provvedimento generale su liceità, correttezza e pertinenza nell´attività di recupero crediti del 30 novembre 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n.  1213644; in materia di notificazioni presso la residenza, la dimora o il domicilio di atti giudiziari, vedi anche l´art. 139 c.p.c.); rilevato inoltre che l´utilizzo dei dati personali in questione risulta pertinente anche alla luce di possibili azioni esecutive che la società riteneva di avviare in sede giudiziaria;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non avendo questa Autorità competenza in ordine a tale richiesta che può essere proposta, se del caso, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Enel distribuzione S.p.A. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte tenuto conto del riscontro, seppur tardivo, alle richieste formulate dall´interessato e della parziale infondatezza del ricorso proposto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste del ricorrente avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 1 e 2 del Codice;

b) dichiara infondate l´opposizione al trattamento e la richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente relativi all´attività lavorativa dallo stesso svolta;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Enel distribuzione S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli