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Provvedimento del 7 dicembre 2006 [1375114]

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[doc. web n. 1375114]

Provvedimento del 7 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso regolarizzato il 17 luglio 2006, presentato da Armandina Luzi nei confronti di Crif S.p.A., con il quale la ricorrente, avendo revocato il consenso al trattamento dei dati che la riguardano, ha chiesto la loro cancellazione; rilevato che la ricorrente ha inoltre sostenuto che tale trattamento è illecito non avendo ricevuto né l´informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell´art. 5 del codice di deontologia applicabile ai sistemi di informazione creditizia, né il preavviso circa l´imminente segnalazione dei suoi dati personali al sistema di informazioni creditizie gestito dalla resistente, come previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23);

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 luglio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la successiva nota del 18 ottobre 2006 con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 19 settembre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla ricorrente con riferimento ad un prestito finalizzato erogato da FiatSava S.p.A. in data 7 luglio 2000 e estinto nel settembre 2005 con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi", nonché ad un prestito finalizzato erogato da Banque PSA Finance SA (Succursale d´Italia) in data 22 settembre 2004 ed ancora in corso con "segnalazione di ritardi nei pagamenti (…) regolarizzati da meno di 24 mesi"; ciò, trattandosi di informazioni creditizie di tipo "negativo" il cui trattamento sarebbe lecito anche in assenza del consenso dell´interessato, ai sensi del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti e del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi (Provv. n. 9 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300); rilevato che, nella medesima nota, Crif S.p.A. ha anche sostenuto che l´obbligo di preavviso circa la registrazione delle informazioni creditizie di tipo negativo, essendo stato previsto dallo stesso codice di deontologia e di buona condotta opererebbe, a proprio avviso, esclusivamente "con riferimento ai finanziamenti erogati successivamente all´entrata in vigore del codice stesso" (1° gennaio 2005) e sarebbe posto in capo ai singoli enti partecipanti;

VISTO che Crif S.p.A., con il fax del 19 settembre 2006, ha anche sostenuto di aver inviato una nota di riscontro (datata 6.5.2006 e allegata in atti) all´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva confermato di aver cancellato tutte le informazioni creditizie di tipo "positivo" censite in relazione alla ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie; rilevato, inoltre, che le informazioni creditizie relative alle posizioni n. 3 e 4 della citata nota del 6 maggio 2006 (due prestiti personali erogati da Banca nazionale del lavoro S.p.A. il 18 febbraio 2003 e il 21 febbraio 2003) "non sono ad oggi più presenti nel Sic di Crif per effetto di intervenuto aggiornamento da parte dell´ente";

VISTA la nota inviata via fax il 14 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale FiatSava S.p.A. ha sostenuto che, in relazione al prestito finalizzato erogato in data 7 luglio 2000 ed estinto il 26 settembre 2005 con regolarizzazione delle rate scadute e impagate, la ricorrente ha maturato numerosi ritardi nei pagamenti "sin dalla prima rata" con "diversi interventi dell´ente recupero nel corso della rateazione"; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato che, in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta la stessa società finanziaria ha dichiarato di non aver inviato la comunicazione in tal senso posto che, a proprio avviso, "la norma relativa (…) è entrata in vigore successivamente";

VISTA la nota inviata via fax il 30 novembre 2006, in risposta ad una specifica richiesta di questa Autorità, con la quale Banque PSA Finance SA (Succursale d´Italia), in relazione al prestito finalizzato erogato il 22 settembre 2004 con scadenza al 15/10/2008, ha inviato "un rendiconto relativo alla corresponsione delle rate" dal quale si evince che, nel corso del rapporto, la ricorrente ha maturato diversi ritardi nei pagamenti; rilevato che la società ha allegato copia del modulo di richiesta del finanziamento sottoscritto dalla cliente, comprensivo del consenso al trattamento dei dati personali e della relativa informativa; rilevato, infine, che in riferimento al "preavviso" circa l´imminente registrazione presso i sistemi di informazioni creditizie ai sensi dell´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, la società finanziaria non ha fornito alcun elemento di valutazione;

RILEVATO, in relazione a quanto sostenuto dalla parte resistente nel corso del procedimento, che la disposizione introdotta dall´art. 4, comma 7, del predetto codice di deontologia e di buona condotta prevede l´obbligo per il partecipante di fornire un preavviso all´interessato circa l´imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie e ciò al verificarsi di ritardi nei pagamenti; rilevato che, ai sensi dell´art. 13 del medesimo codice di deontologia, le misure necessarie per la sua applicazione dovevano essere adottate dai soggetti tenuti a rispettarlo al più tardi entro il 30 aprile 2005 e che, pertanto, a partire da tale data, il mancato rispetto del citato art. 4, comma 7, dello stesso codice di deontologia, con riferimento alle segnalazioni di ritardi nei pagamenti di rate di finanziamenti (anche di quelli già in corso), comporta l´illiceità del trattamento medesimo ai sensi dell´art. 12, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali;

RILEVATO pertanto che, nel caso di specie, l´art. 4, comma 7, del codice di deontologia trova applicazione a partire dal 1° maggio 2005; ritenuto, quindi, che in relazione ai prestiti finalizzati erogati da FiatSava S.p.A. il 7 luglio 2000 e da Banque PSA Finance SA (Succursale d´Italia) in data 22 settembre 2004, il trattamento dei dati relativi ai ritardi verificatisi successivamente al 1° maggio 2005 non è stato effettuato in modo lecito, non risultando, per espressa ammissione degli enti partecipanti, che sia stato fornito il preavviso previsto dall´ art. 4, comma 7, del codice di deontologia; rilevato, quindi, che in ordine a tale profilo il ricorso deve essere accolto e che deve essere ordinato a Crif S.p.A. di provvedere alla cancellazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti a tali finanziamenti dal sistema di informazioni creditizie gestito da tale società, entro e non oltre il 12 febbraio 2007, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

RILEVATO infine che Crif S.p.A., nella predetta nota di riscontro datata 6.5.2006, aveva già dato idoneo e tempestivo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo "positivo" comunicando tale informazione alla ricorrente sia presso l´indirizzo di residenza, sia presso il domicilio eletto; ritenuto quindi che in ordine a tale profilo il ricorso non risulta fondato, avendo l´interessata ricevuto già un adeguato riscontro prima della proposizione del ricorso;

RILEVATO, invece, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi ai prestiti personali erogati da Banca nazionale del lavoro S.p.A. il 18 febbraio 2003 e il 21 febbraio 2003 in quanto nel corso del procedimento la resistente ha dichiarato di averli cancellati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di provvedere, entro il 12 febbraio 2007, alla cancellazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti riferiti ai prestiti finalizzati erogati da FiatSava S.p.A. il 7 luglio 2000 e da Banque PSA Finance SA (Succursale d´Italia) in data 22 settembre 2004, dando conferma a questa Autorità e alla ricorrente dell´avvenuto adempimento entro il medesimo termine;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi ai prestiti personali erogati da Banca nazionale del lavoro S.p.A. il 18 febbraio 2003 e il 21 febbraio 2003;

c) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei restanti dati "positivi". 

Roma, 7 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli