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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1376394]

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[doc. web n. 1376394]

Provvedimento del 20 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante pervenuto il 26 settembre 2006, presentato da Lico Santo s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Mobilio, nei confronti di Banca di Roma S.p.A., con il quale la società ricorrente ha ribadito la richiesta, formulata in un´istanza datata 26 aprile 2006, volta ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano relativi ad un contratto di conto corrente ad essa intestato (rispetto al quale è insorta una controversia in ordine alla contabilizzazione degli interessi); rilevato che la ricorrente ha anche chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 22 novembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 12 ottobre 2006 con la quale la banca resistente ha sostenuto che, per la richiesta avanzata dal ricorrente, "non può che essere richiamato il dettato dell´art. 119 del testo unico bancario che riconosce il diritto del soggetto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione attinente il rapporto bancario ed il suo svolgimento". Ciò in quanto la richiesta dell´interessata non sarebbe connessa ad esigenze di protezione dei dati personali, e sarebbe determinata dalla "specifica richiesta di ristoro di interessi anatocistici";

VISTE le note datate 24 ottobre 2006 e 1° dicembre 2006, con le quali la società ricorrente, "nel contestare fermamente tutto quanto rilevato dalla Banca di Roma", ha ribadito la propria richiesta "volta semplicemente ad ottenere il rilascio di documentazione strettamente attinente i dati personali";

VISTE le note datate 8 novembre 2006 e 6 dicembre 2006, con le quali Banca di Roma S.p.A. ha nuovamente ribadito la propria "disponibilità a fornire tutta la documentazione ritenuta necessaria, dietro però pagamento della stessa secondo il dettato dell´art. 119 del t.u.b.";

RILEVATO che la società ricorrente ha chiesto legittimamente di accedere a tutti i dati personali che la riguardano relativi ad un rapporto di conto corrente specificamente individuato; rilevato che tale diritto (fatte salve le eccezioni specificamente individuate nell´art. 8, comma 2, del Codice) non deve essere esercitato necessariamente rispetto ad ambiti o settori particolari;

CONSIDERATO (in ordine alle modalità di riscontro all´interessato) che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo al contrario di estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato, peraltro, che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti";

RILEVATO altresì che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, l´esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato (anche in ordine al profilo delle spese) a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso in relazione alla richiesta di accesso ai dati personali della società ricorrente (esplicitamente avanzata ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali) non ancora comunicati alla stessa e relativi al contratto bancario di cui in premessa; ritenuto che va, quindi, disposto che la resistente aderisca a tale richiesta, nei limiti e con le modalità sopra richiamate in relazione all´art. 10 del Codice, entro il 10 febbraio 2007, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data;

RILEVATO che deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali comunicati alla ricorrente con la nota del 6 dicembre 2006 indirizzata direttamente alla società;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Banca di Roma S.p.A nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso ed ordina a Banca di Roma S.p.A. di corrispondere, entro il 10 febbraio 2007, alla richiesta di accesso ai dati personali relativi al contratto di conto corrente stipulato dalla società ricorrente (e non ancora comunicati alla stessa), dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati alla società ricorrente;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca di Roma S.p.A, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della società ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli