g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 21 dicembre 2006 [1381606]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1381606]

Provvedimento del 21 dicembre 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze datate 12 maggio 2006 e 28 giugno 2006 con le quali XY ha chiesto a Banca toscana S.p.A. e a Crif S.p.A. di ottenere, tra l´altro, la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano; ciò, a seguito del diniego opposto (a causa di uno stato di "non affidabilità" dell´interessato emerso da "prudenziali valutazioni ed elementi esperiti autonomamente nella fase istruttoria") dalla banca all´istanza di "apertura di conto corrente bancario con scoperto" formulata dall´interessato medesimo;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 21 agosto 2006, con il quale XY (deceduto in data 29 agosto 2006), rappresentato e difeso dall´avv. Fabio Trojani e (successivamente alla sua conferma da parte degli eredi KX, WY, KY e ZY) anche da parte dell´avv. Laura Antonelli, ha ribadito la propria richiesta volta ad ottenere dalla banca la comunicazione dei dati che lo riguardano sui quali "sono state svolte le asserite prudenziali valutazioni (..)" e, da Crif S.p.A., "quali siano i pagamenti irregolari visualizzati" nell´archivio della stessa "in base ai quali è stato fornito il giudizio di rischio altissimo" da parte dell´istituto di credito in questione; rilevato che è stato chiesto, contestualmente, al Garante di verificare la liceità del trattamento e di porre le spese del procedimento a carico delle controparti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 settembre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste oggetto del ricorso, nonché la nota del 7 novembre 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul medesimo ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 28 settembre 2006 con la quale la banca resistente ha comunicato "l´impossibilità di raccogliere l´invito (…) a causa del decesso del ricorrente (…)", sostenendo comunque che "il giudizio di non ammissibilità al richiesto finanziamento è (stato) fondato principalmente sulle risultanze (…)" fornite da Crif S.p.A.;

VISTA la nota inviata via fax il 3 ottobre 2006 con la quale Crif S.p.A. ha comunicato che le uniche informazioni che riguardano il sig. XY conservate nel proprio sistema di informazioni creditizie sono quelle relative ad un "prestito finalizzato erogato in data 20.08.2003 da Banque Psa Finance SA (…) con segnalazione di ritardi nei pagamenti regolarizzati"; rilevato che tali informazioni "sono ad oggi presenti nel Sic di Crif senza alcuna segnalazione di insolvenze (…), in quanto diventate, come da verifica con l´ente erogante, informazioni creditizie di tipo positivo per effetto del decorso del termine previsto dall´art. 6 del codice deontologico e di buona condotta"; rilevato che Crif S.p.A. ha sostenuto altresì di aver attivato tempestivamente un procedimento di verifica con l´ente partecipante a seguito della ricezione delle richieste del ricorrente formulate in riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali;

VISTO il verbale dell´audizione svoltasi il 10 ottobre 2006 nel corso della quale i legali del ricorrente, nel contestare la completezza del riscontro di Crif S.p.A., hanno sostenuto che "anche a voler ritenere allo stato degli atti soddisfacente la risposta e l´operato di Crif, il riscontro della stessa non può ritenersi riferibile anche alla posizione e ai trattamenti di dati svolti da Banca Toscana", dovendo quest´ultima, a loro avviso, integrare il precedente riscontro e fornire gli ulteriori dati personali non comunicati con riferimento ai citati "elementi esperiti autonomamente nella fase istruttoria" ed in ordine alle "prudenziali valutazioni" effettuate dalla medesima banca; ciò, anche in relazione all´asserito, intempestivo aggiornamento della posizione relativa al citato finanziamento concesso da Banque PSA Finance SA;

VISTA la memoria datata 27 novembre 2006, con la quale Banca toscana S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Massimo Mannocchi, ha, tra l´altro, sostenuto di aver "ritenuto del tutto legittimamente di non concedere il finanziamento richiesto (…) secondo criteri di valutazione rimessi unicamente alla sua discrezionalità (che nulla hanno a che fare con il trattamento dei dati personali dell´interessato)"; rilevato che la banca ha sostenuto, peraltro, di aver fornito un riscontro in merito all´interessato già a seguito della presentazione della richiesta ex art. 7 del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 29 novembre 2006, con la quale Crif S.p.A. ha comunicato di aver "provveduto a cancellare il finanziamento di cui sopra, su richiesta dell´ente partecipante, (…) per l´avvenuto decesso del Sig. XY";

RITENUTO, in ragione dei sufficienti riscontri forniti dai titolari del trattamento nel corso del procedimento, ad integrazione di quanto già comunicato a seguito della presentazione dell´istanza ex art. 7 del Codice, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Roma, 21 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Butarelli