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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl di Maglie (Lecce) - 13 febbraio 2007 [1385791]

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[doc. web n. 1385791]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl di Maglie (Lecce) - 13 febbraio 2007


Registro delle deliberazioni
Del. n. 12 del 13 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 5 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale Lecce 2 (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Maglie (LE), via P. De Lorentiis n. 29, per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 maggio 2005 dai quali è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare,  trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice con l´ausilio di strumenti informatici, da epoca anteriore al 1° gennaio 2004; considerato altresì, come dichiarato dalla Asl, che la stessa ha effettuato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice solo in data 2 maggio 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dall´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

VISTO il verbale n. 87 del 5 maggio 2005 con cui si è contestata alla predetta Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dal Direttore generale dell´Asl in sede di accertamento, con le quali il medesimo ha asserito di aver effettuato la notificazione oltre il termine previsto dal Codice per "cause di forza maggiore" connesse alla complessità della propria struttura territoriale organizzativa ed alla riorganizzazione e ristrutturazione dell´intera rete sanitaria pugliese avvenuta negli anni 2002/2004, nonché ad ipotizzate difficoltà interpretative del provvedimento del Garante relativo ai casi da sottrarre all´obbligo di notificazione (delibera n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicata in G.U. n. 81 del 6 aprile 2004); rilevato che tali argomentazioni sono state ribadite nello scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il medesimo Direttore generale ha sostenuto che "appare manifestamente infondata la contestazione di omessa o incompleta notificazione" in quanto, alla data dell´accertamento (05/05/2005), la notificazione risultava essere stata correttamente effettuata (02/05/2005);

VISTO, altresì, che l´Asl ha richiesto in via prioritaria l´archiviazione del verbale di contestazione n. 87 del 05/05/2005 e, in via subordinata, l´applicazione della sanzione nella misura minima edittale;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Asl non risultano idonee in relazione agli addebiti contestati; rilevato, infatti, che le lamentate difficoltà organizzative sono riconducibili al normale dispiegarsi dell´attività operativa di qualunque struttura burocratica complessa, in particolar modo nel settore della sanità, e per loro stessa natura non risultano aver costituito un ostacolo insormontabile all´osservanza delle disposizioni del Codice in tema di notificazione dei trattamenti; rilevato, inoltre, che appaiono parimenti infondate le doglianze relative alle difficoltà interpretative del citato provvedimento sui casi da sottrarre all´obbligo di notificazione, in quanto lo stesso provvedimento non esclude, inequivocabilmente, da tale obbligo le aziende sanitarie; rilevato, infine, che è del tutto irrilevante il fatto che, all´epoca dell´accertamento della Guardia di finanza, la notificazione fosse stata effettuata poiché risulta che la stessa fu presentata al Garante il 2 maggio 2005 e, quindi, oltre il termine previsto dalla richiamata disposizione transitoria di cui all´art. 181, comma 1, lett. c) del Codice (30 aprile 2004);

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione dell´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta  su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel giornale "Il Corriere della Sera" e l´altra, a livello locale, nel giornale "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale Lecce 2, in persona del rappresentante legale pro-tempore, con sede in Maglie (LE), via P. De Lorentiis n. 29, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, indicata  in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Lecce", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 13 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli