Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 4 aprile 2007...
Invio di fax pubblicitari e consenso dell'interessato - 4 aprile 2007 [1402646]
[doc. wen n. 1402646]
Invio di fax pubblicitari e consenso dell´interessato - 4 aprile 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTA la segnalazione del 24 gennaio 2007 con la quale Ro.Mec. s.r.l. ha lamentato la ricezione di numerosi fax indesiderati inviati da Cermet soc. cons. a r.l. per promuovere corsi di formazione tecnica;
RILEVATO che dagli atti (dalla segnalazione e dal riscontro che Cermet soc. cons. a r.l. ha inviato all´Autorità il 23 febbraio 2007 in risposta alla richiesta di elementi formulata con nota del 15 febbraio 2007) risulta comprovato che, per il ripetuto inoltro di messaggi promozionali o pubblicitari mediante telefax, non è stato richiesto preliminarmente uno specifico consenso informato ai relativi destinatari e che l´inoltro stesso è stato anzi reiterato nonostante l´esplicito dissenso manifestato dalla società ricevente;
RILEVATO, altresì, che dal predetto riscontro emerge che la società ha reperito i dati personali utilizzati per l´invio dei messaggi "su Internet e su elenchi di pubblico dominio";
RILEVATO che l´art. 130, comma 2, del Codice prescrive, per l´invio di materiale pubblicitario mediante telefax, l´acquisizione di un consenso informato, specifico e preventivo dell´interessato (v., in applicazione della medesima disposizione, i provvedimenti del Garante del 29 maggio 2003 -relativo allo spamming- e del 10 giugno 2003 -relativo agli sms promozionali- in www.garanteprivacy.it, doc. web. nn. 29840 e 29836);
CONSIDERATO che la violazione degli artt. 23 e 130 del Codice configura un trattamento illecito di dati (art. 167 del Codice) e che la violazione dell´art. 13 in tema di informativa comporta l´applicazione di una sanzione amministrativa (art. 161 del Codice);
RILEVATO, pertanto, che il trattamento di dati personali a fini di invio di fax a carattere promozionale non risulta (come sostanzialmente ammesso dalla società mittente) essere stato effettuato da Cermet soc. a r.l. in conformità a tale quadro normativo (artt. 13, 23 e 130 del Codice);
RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per contestare la violazione amministrativa concernente l´informativa (artt. 13, comma 4 e 161 cit.);
CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d´ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresì, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
RILEVATA la necessità di adottare nei confronti di Cermet soc. a r.l. un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice correlato all´invio, anche occasionale, di messaggi promozionali per mezzo del telefax in assenza del necessario consenso preventivo e informato dei destinatari;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell´art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;
CONSIDERATO che l´art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati personali non possono essere utilizzati;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta nei confronti di Cermet soc. cons. a r.l., il trattamento illecito dei dati personali correlato all´utilizzo del telefax per inviare comunicazioni promozionali senza il preventivo consenso specifico ed informato degli interessati.
Roma, 4 aprile 2007
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli
Documenti citati
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