g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 aprile 2007 [1409286]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1409286]

Provvedimento del 26 aprile 2007


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato  il 18 gennaio  2007, presentato da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Antonino Di Somma, nei confronti di Cerved Business Information S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Antonio Boccuccia, con il quale il ricorrente ha chiesto, ribadendo le istanze formulate con l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), la cancellazione dei dati, ritenuti pregiudizievoli, che lo associano al fallimento della società "KW s.a.s." della quale il ricorrente era socio accomandante, nonché la cancellazione o la rettifica della segnalazione, operata nei suoi confronti, di "moderata rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità"; rilevato che il ricorrente ha ritenuto illecito il trattamento di tali dati "deducendo la sua estraneità alla vicenda fallimento" in ragione della sua veste esclusiva di socio accomandante, il quale, non essendo illimitatamente responsabile, "risponde nei limiti della sua quota e non subisce gli effetti del fallimento"; rilevato che il ricorrente ha sostenuto come l´associazione del proprio nominativo al fallimento, "con termini quanto meno equivoci", indurrebbe "a conclusioni erronee" chi accede alle banche dati Cerved, arrecandogli danno nei rapporti commerciali; rilevato che il ricorrente ha altresì sostenuto che, non essendo segnalato né "presso la centrale rischi della Banca d´Italia", né presso i "sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. e da CTC-Consorzio per la tutela del credito", l´indicazione di "moderata rilevanza storica di insolvibilità" si tradurrebbe "in un´affermazione gratuita, poiché (…) non ha mai manifestato insolvenza né personalmente, né come imprenditore"; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 25 gennaio 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 7 marzo 2007 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria depositata il 21 febbraio 2007 con la quale Cerved Business Information S.p.A. ha sostenuto che il trattamento dei dati del ricorrente non è effettuato in modo illecito; ciò, in quanto i dati sono tratti da pubblici registri e aggregati da Cerved allo scopo di "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato che la resistente ha dichiarato che i dati contestati, che ritiene esatti, pertinenti e non eccedenti rispetto alla citata finalità non possono, a proprio avviso, essere considerati pregiudizievoli, posto che, come risulta da copia del "Dossier persona" relativo al ricorrente e aggiornato al 30.11.2006, nella sezione "Controllo automatico eventi pregiudizievoli", è riportata l´indicazione "Nessun evento da segnalare" e che l´informazione relativa al fallimento viene riportata come "fatto storico" senza alcuna valenza pregiudizievole; rilevato che la resistente ha ritenuto lecita la segnalazione "Fallimenti su imprese connesse" contenuta nella sezione "Altre segnalazioni", nonché l´associazione del nome del ricorrente al fallimento della società, nell´ambito della sezione "Procedure su imprese connesse", dato che l´evento è recente (la dichiarazione del fallimento risale al 13.7.2006) e  considerato che Cerved avrebbe indicato che il ricorrente era socio accomandante; rilevato, infine, che la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di porre le spese del procedimento a carico della controparte;

VISTO il verbale dell´audizione del 21 febbraio 2007 nel corso della quale la resistente si è richiamata alle considerazioni formulate nella propria memoria difensiva;

VISTA la memoria inviata il 28 febbraio 2007 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro, ribadendo le proprie richieste;

VISTA la memoria inviata il 27 marzo 2007 con la quale la resistente ha sostenuto che l´indice di "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" è calcolato attribuendo un peso ponderato agli eventi che Cerved considera "potenzialmente a rischio" quali protesti, pregiudizievoli di conservatoria e fallimenti; rilevato che tale indice, ad avviso della resistente, lungi dall´offrire una valutazione sulla futura solvibilità del soggetto interessato, riproduce il contenuto del relativo "Dossier persona" rappresentando, a suo avviso, "una sintesi storica pregressa" di dati estratti dai pubblici registri;

RILEVATO che l´indice di "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" non risulta essere semplicemente la sintesi di dati estratti dai pubblici registri, ma costituisce un giudizio autonomo, elaborato con l´utilizzo di procedimenti informatici, in base al quale verrebbe attribuito un non meglio precisato peso ponderato alle diverse informazioni, associabili all´interessato e tratte da pubblici registri; rilevato che tale indice non può essere quindi assimilato, come sostenuto dalla resistente, ad un dato personale tratto da pubblici registri (per il cui trattamento il consenso non è richiesto ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice); rilevato che tale dato personale (autonomo, originale e del tutto distinto dalle informazioni provenienti da fonti pubbliche) può essere comunque utilizzato, oltre che con il consenso dell´interessato, in presenza di uno degli altri presupposti equipollenti al consenso previsti dall´art. 24 del Codice; ritenuto che, nel caso di specie, non risultando una manifestazione del consenso da parte del ricorrente al trattamento di tale tipo di dato, il relativo trattamento può essere effettuato, in termini generali, ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. d) del Codice (che contempla l´ipotesi del trattamento di dati relativi allo svolgimento di attività economiche dell´interessato);

RITENUTO che la circostanza che tale trattamento può essere effettuato, sempre in termini generali, anche in assenza del consenso dell´interessato, trattandosi di dati che possono considerarsi attinenti allo svolgimento di attività economiche, non esime la società titolare del trattamento dall´obbligo di garantire un elevato livello di tutela dei diritti del ricorrente, anche in rapporto alla sua identità personale e al suo diritto fondamentale alla protezione dei dati (artt. 1 e 2 del Codice);

RILEVATO che tale obbligo comporta, per la medesima società, il dovere di trattare i dati con correttezza, di informare previamente e in modo adeguato gli interessati sulle particolari modalità del trattamento e di basare giudizi e valutazioni (suscettibili di incidere in modo consistente sulla sfera personale ed economica dei medesimi interessati), su procedure trasparenti e verificabili, che permettano di distinguere legittime valutazioni di cui l´autore (ferma restando l´impossibilità di chiederne la rettificazione e l´integrazione ai sensi dell´art. 8, comma 4, del Codice) si assume comunque la responsabilità nel caso in cui siano ingiustamente lesive dei diritti di terzi, rispetto invece a giudizi sommari che non assicurano la necessaria qualità dei dati, anche economici e di scoring, dati per i quali è non a caso prevista l´adozione, altresì, di un apposito codice di deontologia e di buona condotta per valorizzare appunto la qualità dei dati (vedi art. 118 del Codice);

RILEVATO che, sulla base degli atti prodotti dalle parti, pur non essendovi elementi sufficienti per ritenere, allo stato, che il trattamento dei dati del ricorrente di cui al citato indice di "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (Rsfi) avvenga in violazione di legge, il ricorso evidenzia una situazione soggettiva meritevole di tutela in ragione dei non chiariti profili relativi alle modalità specifiche di elaborazione, conservazione e diffusione dei dati consistenti in valutazioni e giudizi riferiti ad operatori economici, nonché all´adempimento degli obblighi di informativa nei loro confronti; ritenuto, quindi, di adottare, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, la sola misura della sospensione temporanea, a far data dalla ricezione del presente provvedimento, della visibilità dei dati personali del ricorrente di cui al citato indice Rsfi; ritenuta, inoltre, la necessità di verificare con autonomo provvedimento, nell´ambito di un distinto procedimento, la liceità e correttezza del complessivo trattamento dei dati in questione rispetto ai profili sopra evidenziati;

RILEVATO poi che il trattamento effettuato dalla resistente con riferimento ai restanti dati contenuti nel "Dossier persona" ha ad oggetto dati personali tratti da pubblici registri (dati che, come sopra detto, possono essere, allo stato, utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice), fermi restando gli adeguamenti che potrebbero risultare necessari in applicazione dei codici deontologici previsti dagli artt. 61, 118 e 119 del Codice, in relazione alla raccolta e al trattamento dei dati personali estratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque, al trattamento di dati personali effettuati a fini di informazione commerciale, nonché in riferimento all´individuazione di limiti temporali di conservazione dei dati relativi al comportamento debitorio;

RILEVATO tuttavia che alcuni dati, in particolare quelli di cui alla posizione "Fallimenti imprese connesse" contenuta nella sezione "Altre segnalazioni", nonché l´associazione dei termini "Eventi-Fallimento" al ruolo di socio accomandante del ricorrente (dizione contenuta nella sezione "Cariche/Qualifiche gestionali su imprese connesse"), risultano essere riportati in modo fuorviante (anche in considerazione del particolare valore di riferimento di questi indici per i fruitori del "sistema Cerved"), violando pertanto il generale principio di liceità e correttezza dei dati di cui all´art. 11 del Codice; ciò, in quanto tali informazioni, per le modalità con cui sono riportate, sono suscettibili di indurre il soggetto che accede a tali dati a ritenere che il ricorrente, seppur socio accomandante, sia comunque fallito, con evidente nocumento alla sua reputazione, soprattutto nei suoi rapporti commerciali; fatto rilevante considerando anche la posizione del socio accomandante il quale risponde delle obbligazioni sociali solo nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.) e a cui può essere imputata una responsabilità illimitata e solidale solo nell´ipotesi di cui all´art. 2320 c.c.;

RITENUTO che, pertanto, limitatamente al trattamento dei dati dell´interessato che lo associano al fallimento della società "KW s.a.s." effettuato con le modalità sopra descritte, il ricorso è fondato; ritenuto quindi, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di ordinare alla resistente di predisporre ogni misura necessaria e idonea a tutela dei diritti dell´interessato, volta a rendere chiaramente percepibile a qualsiasi fruitore del "Dossier persona" l´esatta posizione giuridica del ricorrente rispetto a fallimenti o ad altre vicende riferite a persone fisiche e giuridiche diverse dall´interessato; ritenuto che tali misure dovranno essere adottate entro il 20 luglio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cerved Business Information S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione della novità della questione esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) in ordine ai dati personali del ricorrente riferiti alla "Rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" dispone, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, la sospensione temporanea della visibilità di tali informazioni dal relativo "Dossier persona";

b) in ordine ai restanti dati contenuti nel citato "Dossier persona", ordina, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato, di predisporre ogni idonea misura volta a rendere chiaramente percepibile a qualsiasi fruitore del "Dossier persona" l´esatta posizione giuridica del ricorrente rispetto a fallimenti o altre vicende riferite a persone fisiche e giuridiche diverse dall´interessato, entro il 20 luglio 2007, dando conferma anche a questa Autorità, entro il medesimo termine, dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cerved Business Information S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma,  26 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1409286
Data
26/04/07

Tipologie

Decisione su ricorso