g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Brindisi 1 - 4 aprile 2007 [1424898]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1424898]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Brindisi 1 - 4 aprile 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 15 del 4 aprile 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 3 maggio 2005 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale Brindisi 1 (di seguito "Asl"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brindisi, via Napoli n. 8, per la violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice e su delega di questa Autorità, ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni del 3 maggio 2005 da cui è risultato che l´Asl effettua, in qualità di titolare, trattamenti di dati personali previsti dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice "mediante l´utilizzo di apparecchiature informatiche, telematiche e cartacee. Il trattamento dei dati con ausilio di strumenti informatici avviene anche su rete geografica e locale"; considerato altresì, che l´Asl non ha presentato la notificazione al Garante nelle forme previste dagli artt. 37 e 38 del Codice;

VISTO il verbale n. 77 del 3 maggio 2005 con cui si è contestata all‘Asl la violazione prevista dall´art. 163 del Codice, in relazione all´art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

PRESO ATTO delle argomentazioni addotte dal Direttore generale della predetta Asl nello scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 con le quali lo stesso ha ritenuto illegittima la contestazione per i seguenti motivi:

- erroneità dei presupposti (ritenendo, l´Asl, di aver effettuato la notificazione al Garante "di tutto quanto già previsto dal precedente impianto normativo poi ricalcato nel Codice vigente" e poiché nessun obbligo normativo di procedere ad una nuova notificazione sarebbe "sancito dalla norma contestata, se non in presenza del dato fattuale previsto dall´art. 38, comma 4 [...]" - cessazione del trattamento o mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione);

- violazione di legge (in quanto "la notificazione deve essere effettuata preventivamente rispetto all´inizio del trattamento e una sola volta, e ciò a prescindere dalla durata del trattamento, ovvero dal numero delle operazioni" mentre, aderendo all´interpretazione posta alla base del verbale contestato, "si arriverebbe alla conclusione paradossale di realizzare la violazione della disposizione richiamata del comma 1 dell´art. 38 […] ponendo conseguentemente in una sfera di illegittimità tutto il trattamento dei dati svolto dall´inizio dell´attività sino al momento della riferita necessaria nuova notificazione, e ciò nonostante l´avvenuta preventiva notificazione". Tale argomentazione troverebbe conferma nella previsione di cui all´art. 38, comma 4, del Codice da cui si dedurrebbe che, "non essendosi verificata alcuna cessazione del trattamento o alcuna modifica degli elementi che erano stati indicati a suo tempo nella originaria ed ancora valida notificazione, non sussisteva alcun obbligo di procedere ad una nuova notificazione […]");

- violazione del principio di semplificazione dell´azione amministrativa (in relazione all´art. 2, comma 2, del Codice risulterebbe "incomprensibile, suscitando legittimi dubbi, che venga richiesto al titolare del trattamento un adempimento -quello della notificazione- che nella sostanza altro non sarebbe che una duplicazione dell´adempimento cui già precedentemente l´Asl aveva provveduto […]", nonché in riferimento all´art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990, in quanto da tale disposizione discenderebbe il divieto "di appesantire il procedimento, ossia di compiere atti procedimentali diversi da quelli legislativamente prescritti e di rinnovare quelli precedentemente compiuti […]");

PRESO ATTO, altresì, che l´Asl ha chiesto di annullare la contestazione effettuata dalla Guardia di finanza;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dall´azienda nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione, in quanto:

- risulta accertata, e non è oggetto di contestazione, la circostanza che l´Asl effettua trattamenti di dati personali del tipo di quelli elencati alle lettere a) e b) del richiamato art. 37, comma 1. In base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice al medesimo art. 37, comma 1 (la precedente normativa prevedeva, invece, per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che essi potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). L´art. 37, comma 2, del Codice demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, alcuni trattamenti che possono essere sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 81), pur avendo previsto alcuni esoneri tra cui quello a favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo, aziende sanitarie, laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive), come altresì specificato nelle precisazioni sulla notificazione in ambito sanitario del 24 aprile 2004, pubblicate sul sito web dell´Autorità (doc. web n.  996680). Il Codice ha disciplinato in modo innovativo le notificazioni al Garante ed ha previsto che il titolare che aveva iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo avesse notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c));

- l´obbligo di notificazione discende direttamente dalla legge e non dall´attività amministrativa dell´Autorità. Non appare conferente il riferimento all´art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 nella parte in cui pone un generale principio di semplificazione dell´azione amministrativa;

CONSIDERATO che l´Asl, anche successivamente all´accertamento, non risulta aver proceduto alla notificazione;

RITENUTA, pertanto, sussistente la responsabilità dell´Asl in ordine alla violazione contestata;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione degli artt. 37 e 38 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta, al genere di trattamento di dati personali e alla circostanza che la notificazione non risulta a tutt´oggi effettuata, in misura pari al doppio del minimo, ovvero pari a ventimila euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, di cui una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "La Repubblica" e l´altra, a livello locale, nel quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale Brindisi 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Brindisi, via Napoli n. 8, di pagare la somma di euro 20.000 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, sulle testate giornalistiche "La Repubblica" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 20.000 (ventimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Brindisi", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 4 aprile 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli