Permesso di soggiorno elettronico
Permesso di soggiorno elettronico
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SOGGETTI PUBBLICI > Consultazione del Garante da parte delle pubbliche amministrazioni > Permesso di soggiorno elettronico
L´intera disciplina relativa all´introduzione nel nostro ordinamento di documenti elettronici (come la carta d´identità, la carta nazionale dei servizi o altre carte dei cittadini) deve conformarsi ai principi e alle elevate garanzie in materia di trattamento dei dati personali previste dal quadro normativo comunitario e dalla disciplina nazionale, in particolare nel caso in cui in tali documenti si intendano inserire anche dati biometrici, come, ad esempio, le impronte digitali. Particolare attenzione deve essere rivolta alla necessità di una adeguata base normativa, alla pertinenza dei dati inseriti nei documenti e alla proporzionalità del loro utilizzo, al rispetto delle finalità per le quali sono raccolti e all´adozione delle misure di sicurezza (parere reso sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici).
- Garante 15 ottobre 2003 [doc. web n. 1054786]
Al momento di sviluppare sistemi biometrici è necessario rispettare pienamente i principi di protezione dei dati di cui alla direttiva 95/46/CE, considerando la natura specifica della biometria e alcuni rischi, fra cui la possibilità di ricavare dati biometrici all´insaputa dell´interessato e la "quasi certezza" del legame tra dato biometrico e l´interessato medesimo. In particolare, il principio di proporzionalità, che costituisce l´elemento centrale della protezione garantita dalla direttiva 95/46/CE, impone, soprattutto nell´ambito dell´autenticazione/verifica della persona, una netta preferenza per applicazioni biometriche che non rientrino in un sistema centralizzato (parere reso sullo schema di decreto interministeriale sui documenti di soggiorno elettronici).
- Garante 15 ottobre 2003 [doc. web n. 1054786]